Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2004, i vini a denominazione di origine controllata
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli» provenienti da vigneti non
ancora  iscritti  al  relativo  Albo,  ma  aventi  base ampelografica
conforme  all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti ad
effettuare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed  alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati
presso  i  competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'apposito albo dei vigneti «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli», entro il 30 giugno 2004.
  2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
sopra  citato,  se  a  giudizio  degli  organi  tecnici della regione
autonoma    Friuli-Venezia   Giulia,   le   cui   denunce   risultino
sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa non
abbia  potuto  effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli
accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.