Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», entro il 30 giugno 2004. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le cui denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.