Art. 3.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con  la  denominazione  di origine controllata «Friuli
Isonzo»   o  «Isonzo  del  Friuli»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2004
                                         Il direttore generale: Abate