(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

                               Art. 1.
    La  denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    2.1.  La  denominazione  di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo  del  Friuli»  con  la  specificazione  di una delle seguenti
indicazioni di vitigno:
      Chardonnay;
      Malvasia (da Malvasia istriana);
      Moscato giallo;
      Pinot bianco;
      Pinot grigio;
      Riesling (da Riesling renano);
      Riesling italico;
      Sauvignon;
      Tocai friulano;
      Traminer aromatico;
      Verduzzo friulano;
      Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
      Cabernet franc;
      Cabernet sauvignon;
      Franconia;
      Merlot;
      Moscato rosa;
      Pinot nero;
      Refosco dal peduncolo rosso;
      Schioppettino;
e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni.
    2.2.  La  denominazione  di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo   del   Friuli»  seguita  dalla  specificazione  «bianco»  e'
riservata  ai  vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e
vini,  elencati  nel  precedente  elenco  di  indicazioni di vitigno,
escluse le varieta' «Moscato» e «Traminer aromatico».
    2.3.  La  denominazione  di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» e' riservata
al  vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti
e  vini,  elencati  nel  precedente elenco di indicazioni di vitigno,
escluse la varieta' «Moscato rosa».
    2.4.  La  denominazione  di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo   del  Friuli»,  seguita  dalla  specificazione  «rosato»  e'
riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve  di  vitigni a bacca rossa,
elencati  nel  precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la
varieta'  «Moscato  rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve
rosse e bianche anche separatamente, escluse le varieta' aromatiche.
    2.5.  Nella  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del Friuli» Cabernet possono
concorrere,  disgiuntamente  o  congiuntamente,  le  uve  dei vitigni
Cabernet franc e Cabernet sauvignon.
    2.6.  La  denominazione  di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo  del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva»
e' riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon,
Verduzzo  friulano,  Pinot  bianco,  Chardonnay,  Malvasia  istriana,
vinificate  in  purezza  o  in  uvaggio  tra loro dopo aver subito un
appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.
    2.7.   Nella   tipologia   Chardonnay  «spumante»  e'  consentita
l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di
cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15% del totale.

                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  d'origine  controllata  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del
Friuli»  ricade  nella  provincia  di  Gorizia  e comprende i terreni
vocati  alla  qualita'  di tutto o parte dei territori dei comuni di:
Romans  d'Isonzo,  Gradisca  d'Isonzo,  Villesse,  San Pier d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei  comuni  di  Cormons,  Capriva  del Friuli, San Lorenzo Isontino,
Monfalcone,  Mossa,  Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
    Tale  zona  e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n.
14  in  prossimita'  del km 117,500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il
limite  segue  verso  sud  l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad
incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada
in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con
la  strada  per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da
qui  prosegue  lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo
sud  del  cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue poi il
viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato
di  Monfalcone  e  proseguendo  in  linea retta raggiunge la cima del
colle  La  Rocca  (q.  88).  Da  q.  88 in linea retta verso nord-est
raggiunge  M.  Cosich  (q. 112)  incrociando l'oleodotto transalpino,
segue  verso  nord  il  tracciato  dell'oleodotto  transalpino fino a
raggiungere  la  riva  sinistra  dell'Isonzo,  una  volta superato il
centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.
    Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco,  presso  Castel  Rubbia,  risale  il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
    Prosegue  verso  nord-est  lungo  il  confine  di  Stato  sino ad
incrociare  l'Isonzo;  ridiscendendo  il corso d'acqua, segue la riva
del  fiume  Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso
sud  lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad
incrociare   la  strada  ferrata.  Lungo  la  ferrovia  verso  ovest,
raggiunge  il  confine  comunale  di  Cormons,  in localita' Bosco di
Sotto,  che  segue  verso  sud  fino  al  ponte  sul  torrente  Versa
(localita' Braidata).
    Segue  quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della  q.  41  e  prosegue  in  direzione  nord  per  il sentiero che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in  strada  incrocia  la  strada  statale  n.  56 al km 24,800 circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56
fino   al   sottopasso  della  ferrovia  in  prossimita'  di  q.  49.
Attraversato  il  sottopasso  prosegue  verso  la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e  si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
    Superata  la  localita'  di  San Giovanni e Lucia, la frazione di
Brazzano  e  la  localita'  di  San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita'  di  q.  71,  sulla  strada  provinciale  per Dolegna del
Collio,  che  segue,  in  direzione  Dolegna,  fino  ad incontrare il
confine  comunale  del  comune di Cormons. Procede quindi lungo detta
linea  di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra  la  provincia  di  Gorizia e la provincia di Udine, che percorre
verso  sud  fino  al  ponte  di  Pieris  da  dove la delimitazione e'
iniziata.
    All'interno  della  zona  di  produzione  sopra  delimitata e' da
escludersi  parte  del  territorio  del  confine  del comune di Farra
d'Isonzo  sito  sull'interno  della delimitazione che segue: partendo
dalle  case Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di
Farra,  passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada
per  C.  Bressan  (q 48)  giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso  sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45)
segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada
che  attraversa  Borgo  Bearzat  e  prosegue  sino  ad  incontrare in
prossimita'  di  Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo -
Borgo  Zoppini.  Di  qui  il limite piega verso nord-est fino a Borgo
Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar,
punto di partenza della linea di delimitazione.

                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del Friuli» devono
essere  quelle  normali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le
produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
    Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
    Sono,  pertanto  da  considerarsi  idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da
escludere  i  vigneti  ubicati su terreni prevalentemente argillosi e
privi  di  scheletro,  quelli  su  terreni  di risorgiva e su tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
4.2. Densita' d'impianto.
    Per  i  vigneti atti a produrre vini con Denominazione di origine
controllata  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi impianti
e  i  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi per ettaro non puo' essere
inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto.
    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono
quelli  gia'  usati  nella  zona  (Guyot,  Guyot  doppio, Cappuccina,
Cordone speronato).
    Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.
    I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
    La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4. Sistemi di potatura.
    La  potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della
vite ed alle produzioni proposte.
4.5. Irrigazione, forzatura.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione, di soccorso.
4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
    La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
      I  vigneti  atti  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Isonzo  del  Friuli»  o  «Friuli  Isonzo»  non
potranno  produrre  mediamente  piu'  di  kg 4 di uva per ceppo per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
    A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione
per  pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
    La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non  deve  superare  t  13 per i vigneti destinati alla produzione di
Tocai  friulano,  Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12
per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
    Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro
atto  per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le
tipologie  Tocai  friulano,  Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
    Per  le  tipologie  «Isonzo  del  Friuli bianco» o «Friuli Isonzo
bianco»,  «Isonzo  del  Friuli  rosato»  o  «Friuli  Isonzo rosato» e
«Isonzo  del  Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non
deve  superare  quella prevista per vitigni di appartenenza delle uve
utilizzate.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Isonzo  del  Friuli»  o «Friuli Isonzo» o devono essere
riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi  il  20%  i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Le  uve  devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.

                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
5.1. Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione  dei vini di cui all'art. 2 del
presente   disciplinare  di  produzione,  possono  essere  effettuate
nell'intero  territorio della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
    Tuttavia   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero  territorio della provincia di Gorizia nonche' in quello dei
comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
    In  deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate  in  cantine  situate fuori dalla zona di produzione delle
uve,  ma  nel  territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia
Giulia,  e  siano  pertinenti  a  conduttori  di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
    La  deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita  la  regione  e  comunicata
all'Ispettorato  repressione  frodi competente per territorio ed alle
Camere   di   commercio  interessate.  La  zona  di  spumantizzazione
comprende l'intero territorio delle tre Venezie.
5.2. Arricchimento e colmature.
    E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati a freddo o altre tecnologie consentite ottenuti
da  uve  dei  vigneti  iscritti  all'albo  della stessa denominazione
d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali  leali  e  costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
    E'  consentita  nella misura massima del volume del 15% il taglio
dei  mosti  e  dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale
colore  ottenuti  da  uve  provenienti  dai vigneti iscritti all'albo
della  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli».  Per  tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini
delle  varieta'  «Moscato  giallo»,  «Traminer  aromatico» e «Moscato
rosa».
5.3. Elaborazione.
    Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
    La  tipologia  «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione
«in  rosato»  delle  uve  rosse  ovvero  con  la  vinificazione di un
coacervo  di  uve  rosse  e  bianche, escluse le varieta' aromatiche,
anche mostate separatamente.
    Per  la  tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito
un  appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13% vol
ed  essere  raccolte  non  prima  di  trenta giorni dopo l'inizio del
periodo vendemmiale.
5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.
    Per  tutti  i  vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» la resa
massima  dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e
la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  comprese le aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve
essere superiore al 70%.
    Qualora  tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non
oltre  il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    Le  tipologie  relative  ai  vini  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del
Friuli»  all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    Bianco:
      colore: paglierino piu' o meno carico;
      profumo: fruttato;
      sapore:   asciutto  o  amabile,  vivace,  di  corpo,  armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
      acidita'  totale  minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l
per i frizzanti;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    Rosso:
      colore: rosso vivace, rubino;
      profumo leggermente erbaceo;
      sapore:   asciutto   o   amabile  di  corpo,  pieno,  armonico,
tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
      acidita'  totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l
per i frizzanti;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    Rosato:
      colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
      profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
      sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l
per le tipologie frizzanti;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    Vendemmia tardiva:
      colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
      profumo: intenso complesso di muschio;
      sapore: dolce armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Chardonnay:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
      sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Malvasia:
      colore: paglierino;
      profumo: gradevole;
      sapore: asciutto, delicato, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Moscato giallo:
      colore: caratteristico giallo paglierino;
      profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
      sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Pinot bianco:
      colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
      profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
      sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Pinot grigio:
      colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
      profumo: caratteristico, gradevole;
      sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Riesling italico:
      colore: paglierino;
      profumo:   abbastanza   intenso   e  caratteristico,  delicato,
gradevole;
      sapore:    asciutto,    abbastanza    di    corpo,    armonico,
caratteristico, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Riesling:
      colore: paglierino;
      profumo:   abbastanza   intenso   e  caratteristico,  delicato,
gradevole;
      sapore:    asciutto,    abbastanza    di    corpo,    armonico,
caratteristico, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,6 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Sauvignon:
      colore: dorato chiaro;
      profumo: caratteristico;
      sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Tocai friulano:
      colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
      profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
      sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Traminer aromatico:
      colore: paglierino carico;
      profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
      sapore:     asciutto,     leggermente    aromatico,    intenso,
caratteristico, di corpo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Verduzzo friulano:
      colore: dorato piu' o meno carico;
      profumo: vinoso caratteristico fruttato;
      sapore:  asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo,
lievemente tannico, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Chardonnay spumante:
      spuma: fine, vivace, perlage persistente;
      colore: paglierino brillante;
      profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
      sapore:    secco    o    amabile,    gradevolmente    fruttato,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Moscato giallo spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
      profumo: tipico aromatico caratteristico;
      sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Pinot spumante:
      spuma: fine, vivace, perlage persistente;
      colore: paglierino brillante;
      profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
      sapore:    secco    o    amabile,    gradevolmente    fruttato,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita'  totale  minima:  5,0 g/l estratto secco netto minimo:
15,0 g/l.
    Verduzzo friulano spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: dorato piu' o meno carico;
      profumo: caratteristico di fruttato;
      sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
      colore: rosso rubino intenso;
      profumo:   vinoso,  intenso,  gradevole,  con  profumo  erbaceo
caratteristico;
      sapore:  asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente
nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Merlot:
      colore: rubino;
      profumo: caratteristico, gradevole;
      sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 10.50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Franconia:
      colore: rosso rubino;
      profumo: vinoso ed armonico;
      sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Moscato rosa:
      colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
      profumo: di rosa fruttato;
      sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita totale minima: 5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Pinot nero:
      colore: rosso rubino non molto intenso;
      profumo: caratteristico;
      sapore:  asciutto,  un  po'  aromatico  gradevole,  leggermente
amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Refosco dal Peduncolo rosso:
      colore: rosso con tendenza al violaceo;
      profumo: vinoso caratteristico;
      sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Schioppettino:
      colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
      profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
      sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Rosso spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: rosso rubino;
      profumo: fruttato gradevole;
      sapore: secco o amabile, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Moscato rosa spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
      profumo: caratteristico fruttato;
      sapore: aromatico amabile o dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
    In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.

                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2. Menzioni facoltative.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3. Localita'.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' del disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.4. Caratteri e posizione in etichetta.
    Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i nomi e i marchi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.
    L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri
non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
7.5. Tipo merceologico.
    L'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto  per gli
spumanti  e'  obbligatoria  nei  limiti  della normativa comunitaria;
quella  dei  vini  non  spumanti  e'  facoltativa per i tipi secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
7.6. Annata.
    Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' facoltativa.
    La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.

                               Art. 8.
                           Confezionamento
8.1. Tappatura e recipienti.
    I  vini  di  cui  all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di
vetro  di  capacita'  inferiore  a  tre  litri  devono  essere chiusi
esclusivamente  con  tappo  di  sughero  raso bocca o altro materiale
inerte   consentito,  ad  eccezione  delle  bottiglie  di  vetro  con
capacita'  inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali e' consentita
la chiusura a vite.