(parte 3)
          Note all'art. 12 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 11 (ora art. 12) del
          TUIR  vigente  prima dell'entrata in vigore del decreto qui
          pubblicato:
              «Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della

          deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
          di  cui all'art. 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni
          di reddito:
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
                b) oltre  15.000  euro  e  fino a 29.000 euro, 29 per
          cento;
                c) oltre  29.000  euro  e  fino a 32.600 euro, 31 per
          cento;
                d) oltre  32.600  euro  e  fino a 70.000 euro, 39 per
          cento;
                e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
              1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  soltanto  redditi  di  pensione non superiori a
          7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
          a  185,92  euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
          non  e'  dovuta.  Se, alle medesime condizioni previste nel
          periodo  precedente, i redditi di pensione sono superiori a
          7.500  euro  ma  non  a  7.800 euro, non e' dovuta la parte
          d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra
          il reddito complessivo e 7.500 euro.
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
              (*) I commi 1 e 5 sono stati sostituiti dal decreto qui
          pubblicato.        [3.   Dall'imposta   netta   si   detrae
          l'ammontare   dei   crediti   di   imposta   spettanti   al
          contribuente  a  norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto
          disposto  nel  comma 3-bis,  se  l'ammontare dei crediti di
          imposta   e'  superiore  a  quello  dell'imposta  netta  il
          contribuente   ha  diritto,  a  sua  scelta,  di  computare
          l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
          di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
          dichiarazione dei redditi] (*).
              3-bis.   Il   credito  di  imposta  spettante  a  norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma  3.  Il  credito  limitato si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3-ter.  Relativamente al credito di imposta limitato di
          cui   al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14».
          Note all'art. 18 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2, commi 1-bis e
          1-ter,  del  decreto legislativo n. 239/1996 (Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati):
              «Art.  2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti).  -  1-bis.  Sono  soggetti ad imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella misura del
          12,50  per  cento,  per  la  parte  maturata nel periodo di
          possesso,   gli   interessi   ed   altri   proventi   delle
          obbligazioni  e  titoli  similari  dovuti  da  soggetti non
          residenti.  L'imposta  e'  applicata nella misura del 12,50
          per  cento  anche  sugli  interessi ed altri proventi delle
          obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui all'art. 31 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  nonche'  di quelli con regime fiscale equiparato,
          emessi   all'estero  a  decorrere  dal  10 settembre  1992,
          indipendentemente dalla scadenza.
              1-ter.  L'imposta  e' applicata nella misura del 27 per
          cento  se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo
          del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi».
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 27 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  n.  600/1973  (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi);
              «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
          dell'art.  87  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
          utili  in  qualunque  forma  corrisposti  a persone fisiche
          residenti  in relazione a partecipazioni non qualificate ai
          sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1 dell'art. 81 del
          citato   testo   unico   n.  917  del  1986,  non  relative
          all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico.
              2.  In  caso di distribuzione di utili in natura, anche
          in  sede  di  liquidazione della societa', i singoli soci o
          partecipanti,  per  conseguirne il pagamento, sono tenuti a
          versare  alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a)
          e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica    22 dicembre    1986,    n.   917,   l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
          1,  determinato  in relazione al valore normale dei beni ad
          essi  attribuiti,  quale  risulta dalla valutazione operata
          dalla societa' emittente.
              3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
          l'aliquota  del  27 per  cento  sugli  utili  corrisposti a
          soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
          relazione   alle  partecipazioni  non  relative  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
          ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati
          ad  azionisti  di  risparmio.  I  soggetti  non  residenti,
          diversi  dagli  azionisti  di  risparmio,  hanno diritto al
          rimborso,   fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della
          ritenuta,   dell'imposta  che  dimostrino  di  aver  pagato
          all'estero  in  via  definitiva sugli stessi utili mediante
          certificazione  del  competente ufficio fiscale dello Stato
          estero.
              (*)  Il  comma  3  e'  stato sostituito dal decreto qui
          pubblicato.      4.  Sugli utili corrisposti dalle societa'
          ed  enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,  a  persone  fisiche  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  non relative all'impresa ai sensi dell'art.
          77  dello  stesso  testo  unico n. 917 del 1986, nonche' ai
          fondi  indicati  nel  comma 1, e' operata una ritenuta, con
          obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
          al  primo  comma  dell'art. 23, che intervengono nella loro
          riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
          confronti  delle  persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
          confronti dei fondi.
              5.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e' operata nei
          confronti  delle  persone  fisiche residenti che possiedono
          partecipazioni  rappresentate  da  azioni  nominative  o da
          quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel
          caso  in  cui  attestino  di  avere i requisiti di cui allo
          stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti
          di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto
          della  riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi
          1  e  4  sono  operate con l'aliquota del 27 per cento ed a
          titolo   d'imposta   nei   confronti  dei  soggetti  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
              6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
          applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745».
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 31 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle
          agevolazioni tributarie):
              «Art.  31  (Interessi  delle obbligazioni pubbliche). -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dall'imposta  locale  sui  redditi gli interessi, i premi e
          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
          postali  di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
          altre    obbligazioni   e   titoli   similari   emessi   da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente  per l'adempimento di funzioni statali o per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio».
          Nota all'art. 21 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 18 (ora art. 21) del
          TUIR  vigente  prima dell'entrata in vigore del decreto qui
          pubblicato:
              «Art.18  (Determinazione  dell'imposta  per  gli  altri
          redditi tassati separatamente). - [1. Per gli altri redditi
          tassati  separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai
          soci  in  dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di
          cui  alla  lettera  l)  del  medesimo comma 1 dell'art. 16,
          l'imposta    e'    determinata   applicando   all'ammontare
          percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
          complessivo  netto  del  contribuente nel biennio anteriore
          all'anno  in  cui  e' sorto il diritto alla loro percezione
          ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente,
          nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'art. 16,
          all'anno  in  cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla
          lettera  g)  del comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati
          ai  soci  in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
          di  cui  alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16,
          l'imposta    e'    determinata   applicando   all'ammontare
          conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta'
          del  reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
          anteriore   all'anno   in   cui   i   redditi   sono  stati
          rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui
          alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede
          di  liquidazione  il  diritto  alla percezione si considera
          sorto  nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se
          per  le  somme  conseguite a titolo di rimborso di cui alla
          lettera   n-bis)   del   comma 1   dell'art.  16  e'  stata
          riconosciuta   la   detrazione,  l'imposta  e'  determinata
          applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento] (*).
              2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3  dell'art. 7 si
          procede  alla tassazione separata nei confronti degli eredi
          e  dei  legatari;  l'imposta  dovuta da ciascuno di essi e'
          determinata  applicando  all'ammontare percepito, diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito  indicato  nella relativa dichiarazione, l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  si e' aperta la
          successione.
              (*)  Il  comma  1  e'  stato sostituito dal decreto qui
          pubblicato.
              3.  Se  in  uno  dei due anni anteriori non vi e' stato
          reddito  imponibile  si  applica  l'aliquota corrispondente
          alla  meta'  del reddito complessivo netto dell'altro anno;
          se  non  vi  e'  stato reddito imponibile in alcuno dei due
          anni  si  applica  l'aliquota  stabilita all'art. 11 per il
          primo scaglione di reddito.
              4.  Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
          precedenti  commi  e'  ridotta  di un importo pari a quello
          delle  detrazioni  previste  nell'art. 12 e nei commi 1 e 2
          dell'art.  13  se  e  nella  misura  in cui non siano state
          fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli  arretrati  si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni   fruite   per   ciascuno   degli  anni  cui  si
          riferiscono.
              5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
          del  comma  1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle
          eventuali anticipazioni salvo conguaglio».
          Note all'art. 23 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 20 (ora art. 23) del
          TUIR  vigente  prima dell'entrata in vigore del decreto qui
          pubblicato:
              «Art.  20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).
          -  [1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti
          dei  non  residenti  si considerano prodotti nel territorio
          dello Stato:
                a) i redditi fondiari;
                b) i  redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da
          soggetti  residenti nel territorio dello Stato o da stabili
          organizzazioni   nel  territorio  stesso  di  soggetti  non
          residenti,  con esclusione degli interessi e altri proventi
          derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
                c) i   redditi  di  lavoro  dipendente  prestato  nel
          territorio  dello  Stato,  compresi  i redditi assimilati a
          quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'art. 47;
                d) i   redditi   di   lavoro  autonomo  derivanti  da
          attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
                e) i   redditi  di  impresa  derivanti  da  attivita'
          esercitate  nel  territorio  dello  Stato  mediante stabili
          organizzazioni;
                f) i  redditi  diversi  derivanti da attivita' svolte
          nel  territorio  dello  Stato  e da beni che si trovano nel
          territorio  stesso,  nonche' le plusvalenze derivanti dalla
          cessione  a  titolo  oneroso  di partecipazioni in societa'
          residenti, con esclusione:
                  1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del
          comma  1,  dell'art.  81,  derivanti  da  cessione a titolo
          oneroso  di  partecipazioni in societa' residenti negoziate
          in mercati regolamentati, ovunque detenute;
                  2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del
          medesimo  articolo  derivanti  da cessione a titolo oneroso
          ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
          di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
          nonche'   da  cessione  o  da  prelievo  di  valute  estere
          rivenienti da depositi e conti correnti;
                  3)  dei  redditi  di  cui  alle lettere c-quater) e
          c-quinquies)  del  medesimo articolo derivanti da contratti
          conclusi,  anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
          mercati regolamentati;
                g) i  redditi  di  cui  all'art. 5 imputabili a soci,
          associati o partecipanti non residenti] (*).
              2.  Indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  alle
          lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
          nel  territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
          soggetti  residenti nel territorio dello Stato o da stabili
          organizzazioni   nel  territorio  stesso  di  soggetti  non
          residenti:
                a) le  pensioni,  gli assegni ad esse assimilati e le
          indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
          e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
                b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
          di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del
          comma 1 dell'art. 47;
                c) i    compensi   per   l'utilizzazione   di   opere
          dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di  marchi  di
          impresa   nonche'   di  processi,  formule  e  informazioni
          relativi  ad  esperienze  acquisite  nel campo industriale,
          commerciale o scientifico;
              (*)  Il  comma  1  e'  stato sostituito dal decreto qui
          pubblicato.
                d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti
          non  residenti  per  prestazioni artistiche o professionali
          effettuate per loro conto nel territorio dello Stato».
          Note all'art. 44 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 1861, 1869 e
          2554 del codice civile:
              «Art.  1861  (Nozione).  -  Col  contratto  di  rendita
          perpetua  una  parte  conferisce  all'altra  il  diritto di
          esigere  in  perpetuo la prestazione periodica di una somma
          di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili,
          quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della
          cessione di un capitale.
              La  rendita perpetua puo' essere costituita anche quale
          onere  dell'alienazione  gratuita  di  un  immobile o della
          cessione gratuita di un capitale».
              «Art.   1869   (Altre   prestazioni   perpetue).  -  Le
          disposizioni  degli  articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868
          si  applicano  a  ogni  altra  annua  prestazione  perpetua
          costituita  a  qualsiasi  titolo,  anche per atto di ultima
          volonta».
              «Art.  2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
          -  Le  disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
          anche  al  contratto  di  cointeressenza  agli utili di una
          impresa  senza  partecipazione alle perdite, e al contratto
          con  il  quale  un contraente attribuisce la partecipazione
          agli  utili  e  alle  perdite  della  sua impresa, senza il
          corrispettivo di un determinato apporto.
              Per   le   partecipazioni   agli  utili  attribuite  ai
          prestatori  di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
          2102».
              -   Si  trascrive  il  testo  dell'art.  29  del  regio
          decreto-legge  n.  436/1927  (Disciplina  dei  contratti di
          compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico
          registro  automobilistico  presso  le  sedi dell'Automobile
          club   d'Italia)   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          11 aprile 1927, n. 84, e convertito dalla legge 19 febbraio
          1928, n. 510.
              «Art.  29.  -  Il Ministro per le finanze puo', con suo
          decreto autorizzare le societa' esercenti la vendita a rate
          di  autoveicoli  ad  emettere obbligazioni, anche per somma
          eccedente  il  capitale versato e tuttora esistente secondo
          l'ultimo  bilancio  approvato, o speciali buoni fruttiferi,
          per  un  ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli
          autoveicoli,   in   esenzione   dell'imposta  di  ricchezza
          mobile».
          Nota all'art. 46 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 43 (ora art. 46) del
          TUIR  vigente  prima dell'entrata in vigore del decreto qui
          pubblicato:
              «Art.  43 (Versamenti dei soci). - [1. Le somme versate
          alle  societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
          dai  loro  soci  si considerano date a mutuo se dai bilanci
          allegati  alle dichiarazioni dei redditi della societa' non
          risulta   che   il  versamento  e'  stato  fatto  ad  altro
          titolo] (*).
              2.  La disposizione del comma 1 vale anche per le somme
          versate  alle associazioni e ai consorzi dai loro associati
          o partecipanti.».
          Note all'art. 55 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2195 del codice
          civile:
              «Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
                1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione
          di beni o di servizi;
                2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
          beni;
                3)  un'attivita'  di trasporto per terra, per acqua o
          per aria;
                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
              Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle
          attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non
          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano».
              (*)  Il  comma  1  e'  stato sostituito dal decreto qui
          pubblicato.
          Note all'art. 65 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 77 (ora art. 65) del
          TUIR  vigente  prima dell'entrata in vigore del decreto qui
          pubblicato:
              «Art.77  (Beni  relativi  all'impresa).  -  [1.  Per le
          imprese  individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
          considerano  relativi  all'impresa,  oltre ai beni indicati
          alle  lettere  a)  e  b) del comma 1 dell'art. 53, a quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti  acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa, i
          beni  appartenenti  all'imprenditore che siano indicati tra
          le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
          vidimato  a  norma  dell'art.  2217  del codice civile. Gli
          immobili  di  cui  al  comma  2 dell'art. 40 si considerano
          relativi  all'impresa  solo  se indicati nell'inventario o,
          per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
          ammortizzabili] (*).
              2.  Per le societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice  si  considerano relativi all'impresa tutti i beni
          ad  esse  appartenenti,  salvo quanto stabilito nel comma 3
          per le societa' di fatto.
              3.  Per  le  societa'  di fatto si considerano relativi
          all'impresa  i  beni  indicati  alle  lettere  a)  e b) del
          comma 1  dell'art.  53,  i crediti acquisiti nell'esercizio
          dell'impresa   e   i   beni   strumentali  per  l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a  nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
          per l'esercizio dell'impresa.
              3-bis.  Per i beni strumentali dell'impresa individuale
          provenienti  dal  patrimonio personale dell'imprenditore e'
          riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
          alle  disposizioni  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  23 dicembre  1974,  n. 689, da iscrivere tra le
          attivita'   relative  all'impresa  nell'inventario  di  cui
          all'art.  2217  del codice civile ovvero, per le imprese di
          cui  all'art.  79, nel registro dei cespiti ammortizzabili.
          Le   relative   quote  di  ammortamento  sono  calcolate  a
          decorrere     dall'esercizio    in    corso    alla    data
          dell'iscrizione».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2217 del codice
          civile:
              «Art.  2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
          deve  redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la  valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
          all'impresa,  nonche'  delle  attivita'  e delle passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
              L'inventario  si  chiude con il bilancio e con il conto
          dei  profitti  e delle perdite il quale deve dimostrare con
          evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
          subite.  Nelle  valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
              L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
          entro  tre  mesi  dal  termine  per  la presentazione della
          dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  435/2001  (Modifiche  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,   nonche'   disposizioni   per  la  semplificazione  e
          razionalizzazione di adempimenti tributari):
              «Art.  13  (Semplificazioni in materia di registrazione
          dei  beni  ammortizzabili  per  i  soggetti  in  regime  di
          contabilita' semplificata). - 1. I soggetti di cui all'art.
          18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  possono  non  tenere  il registro dei beni
          ammortizzabili    qualora,    a    seguito   di   richiesta
          dell'amministrazione  finanziaria,  forniscano, ordinati in
          forma  sistematica,  gli  stessi dati previsti dall'art. 16
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600
          del 1973.
              2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli
          effetti,  alla  annotazione  dei  medesimi nel registro dei
          beni ammortizzabili.».
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  695/1996  (Norme  per la
          semplificazione delle scritture contabili):
              «Art. 2 (Registro dei beni ammortizzabili e bollettario
          a  madre  e  figlia). - 1. Le annotazioni da effettuare nel
          registro  dei  beni  ammortizzabili, di cui all'art. 16 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  possono  essere  eseguite  anche  nel libro degli
          inventari  di  cui all'art. 2217 del codice civile o, per i
          soggetti  indicati  nell'art.  79  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, nel registro
          degli  acquisti  tenuto  ai  fini  dell'imposta  sul valore
          aggiunto.
              (*)  Il  comma  1  e'  stato  sostituito  dal  presente
          decreto.
              2.  Per  i  contribuenti che adempiono agli obblighi di
          fatturazione  e registrazione tramite il bollettario di cui
          all'art.  32  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, le operazioni attive non soggette
          ad  imposta  sul  valore aggiunto, possono essere annotate,
          anche  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, nel suddetto
          bollettario».
          Note all'art. 66 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 79 (ora art. 66) del
          TUIR  vigente  prima dell'entrata in vigore del decreto qui
          pubblicato:
              «Art.  79  (Imprese  minori). - 1. Il reddito d'impresa
          dei   soggetti   che  secondo  le  norme  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          ammessi  al regime di contabilita' semplificata e non hanno
          optato   per   il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla
          differenza  tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e
          degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1,
          conseguiti  nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese
          documentate  sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
          rispettivamente   aumentata  e  diminuita  delle  rimanenze
          finali  e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
          60  e  61  ed  e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
          realizzate  ai  sensi  dell'art.  54 e delle sopravvenienze
          attive  di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e
          sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
              2. (abrogato).
              [3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
          secondo   le   disposizioni   degli  articoli 67  e  68,  a
          condizione   che   sia   tenuto   il   registro   dei  beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su  crediti  sono  deducibili  a norma dell'art. 66. Non e'
          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;
          tuttavia   gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70  sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1] (*).
              4. (abrogato).
              [5.   Si  applicano,  oltre  a  quelle  richiamate  nei
          precedenti  commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
          62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
          e  4  dell'art.  64,  ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai
          commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica
          inoltre,  con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che
          concorrono   a  formare  il  reddito  di  impresa  pur  non
          risultando  dalle registrazioni ed annotazioni nei registri
          di  cui  all'art.  18  del decreto indicato nel comma 1, la
          disposizione  dell'ultimo  periodo  del  comma  4 dell'art.
          75] (*).
              6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
          determinato  in  misura inferiore a quello risultante dalla
          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
              6-bis.  Per gli enti non commerciali e gli organismi di
          tipo  associativo  di  cui  agli  articoli 108  e  111, che
          rientrano   tra   i   soggetti  disciplinati  dal  presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
              [7.  Per gli intermediari e rappresentanti di commercio
          e  per  gli  esercenti le attivita' indicate al primo comma
          dell'art.  1  del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, del
          Ministro  delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.   288   del   22 ottobre   1979,  il  reddito  d'impresa
          determinato  a  norma  dei  precedenti  commi e' ridotto, a
          titolo   di   deduzione   forfettaria   delle   spese   non
          documentate,  di  un importo pari alle seguenti percentuali
          dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12
          milioni  di  lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a
          150  milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e
          fino a 180 milioni di lire] (*).
              [8.  Per  le  imprese  autorizzate all'autotrasporto di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il  comune  in  cui  ha sede l'impresa ma nell'ambito della
          regione  o  delle  regioni confinanti e di lire 30 mila per
          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime
          imprese  compete,  altresi', una deduzione forfetaria annua
          di  lire  300.000  per  ciascun  motoveicolo  e autoveicolo
          avente  massa  complessiva  a  pieno carico non superiore a
          3.500  chilogrammi.  La deduzione spetta una sola volta per
          ogni     giorno    di    effettuazione    del    trasporto,
          indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione
          dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto
          dal   dichiarante,   recante   l'indicazione   dei   viaggi
          effettuati  e della loro durata e localita' di destinazione
          nonche'    degli    estremi   delle   relative   bolle   di
          accompagnamento   delle   merci   o,  in  caso  di  esonero
          dall'obbligo  di emissione di queste, delle fatture o delle
          lettere  di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno
          1974,  n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le
          lettere  di  vettura  devono  essere  conservate  fino alla
          scadenza del termine per l'accertamento] (*).
              9. (soppresso)».
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  435/2001  (Modifiche  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,   nonche'   disposizioni   per  la  semplificazione  e
          razionalizzazione di adempimenti tributari):
              «Art.  13  (Semplificazioni in materia di registrazione
          dei  beni  ammortizzabili  per  i  soggetti  in  regime  di
          contabilita' semplificata). - 1. I soggetti di cui all'art.
          18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  possono  non  tenere  il registro dei beni
          ammortizzabili    qualora,    a    seguito   di   richiesta
          dell'amministrazione  finanziaria,  forniscano, ordinati in
          forma  sistematica,  gli  stessi dati previsti dall'art. 16
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600
          del 1973.
              2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli
          effetti,  alla  annotazione  dei  medesimi nel registro dei
          beni ammortizzabili.»
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  695/1996  (Norme  per la
          semplificazione delle scritture contabili):
              «Art. 2 (Registro dei beni ammortizzabili e bollettario
          a  madre  e  figlia). - 1. Le annotazioni da effettuare nel
          registro  dei  beni  ammortizzabili, di cui all'art. 16 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  possono  essere  eseguite  anche  nel libro degli
          inventari  di  cui all'art. 2217 del codice civile o, per i
          soggetti  indicati  nell'art.  79  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, nel registro
          degli  acquisti  tenuto  ai  fini  dell'imposta  sul valore
          aggiunto.
              2.  Per  i  contribuenti che adempiono agli obblighi di
          fatturazione  e registrazione tramite il bollettario di cui
          all'art.  32  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, le operazioni attive non soggette
          ad  imposta  sul  valore aggiunto, possono essere annotate,
          anche  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, nel suddetto
          bollettario».
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 1 del decreto del
          Ministro  delle  finanze  13 ottobre  1979 (Caratteristiche
          della  ricevuta fiscale e relative modalita' di rilascio da
          parte di determinate categorie di contribuenti):
              «Art.  1. - E' obbligatorio il rilascio di una ricevuta
          fiscale per le seguenti operazioni:
                a) somministrazioni   di  pasti  e  bevande,  escluse
          quelle  di sole bevande e le somministrazioni rese in mense
          aziendali,  in  mense popolari gestite direttamente da enti
          pubblici  e da enti di assistenza e di beneficenza, nonche'
          quelle  rese  dagli  esercizi  indicati  nel  primo  comma,
          lettere  b)  e  c)  dell'art.  23  del decreto ministeriale
          28 aprile  1976  di esecuzione della legge sulla disciplina
          del commercio 11 giugno 1971, n. 426;
                b) prestazioni  alberghiere,  comprese quelle rese da
          complessi     ricettivi     complementari    a    carattere
          turistico-sociale di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.
              La  ricevuta  fiscale  deve  essere emessa, da apposito
          bollettario   a   ricalco   «madre   e   figlia»   conforme
          sostanzialmente  al  modello  allegato  A, dal soggetto che
          effettua  l'operazione  al  momento  di  ultimazione  della
          prestazione  e,  nello  stesso momento, la sezione «figlia»
          deve essere consegnata al cliente.
              La  ricevuta  fiscale,  datata  e  numerata  in  ordine
          progressivo  e  per  anno  solare,  anche con l'adozione di
          prefissi  alfabetici  o  numerici  di  serie,  deve  essere
          rilasciata  per  ciascuna  prestazioni  e deve contenere le
          seguenti indicazioni:
                1)  ditta,  denominazione  o  ragione sociale, ovvero
          nome  e  cognome  se  persona  fisica,  domicilio fiscale e
          codice    fiscale    dell'emittente,   nonche'   ubicazione
          dell'esercizio in cui viene svolta l'attivita';
                2)  natura, qualita' e quantita' dei servizi formanti
          oggetto della prestazione;
                3)  ammontare  del  corrispettivo  dovuto comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.
              (*)  I  commi  3,  5,  7  e 8 sono stati sostituiti dal
          decreto qui pubblicato.
              Se    all'atto   dell'emissione   del   documento,   il
          corrispettivo  non  sia  pagato,  in tutto o in parte, deve
          esserne fatta menzione nel documento stesso.
              Per  le  somministrazioni  effettuate  nei confronti di
          soggetti   diversi   dal   committente,  in  dipendenza  di
          contratti  conclusi  tra  il  prestatore del servizio ed il
          committente,  la  ricevuta fiscale puo' contenere, in luogo
          dell'ammontare del corrispettivo, i dati di identificazione
          del  committente  del  servizio  e la sezione «figlia» deve
          essere  consegnata,  in assenza del committente o di un suo
          incaricato,  ad uno dei soggetti nei cui confronti e' stata
          effettuata la somministrazione».
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 56 della legge n.
          298/1974    (   Istituzione   dell'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
          tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
              «Art.  56 (Documentazione obbligatoria per il trasporto
          di cose per conto di terzi). - Per ogni spedizione soggetta
          a  regime  tariffario e' obbligatoria la compilazione di un
          apposito  documento,  emesso dal vettore e contenente tutte
          le    indicazioni    atte   a   consentire   il   controllo
          sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le
          modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione
          di cui al successivo art. 66.
              Il  documento di cui al primo comma deve essere redatto
          in almeno quattro esemplari dei quali:
                il primo viene rilasciato al mittente;
                il  secondo accompagna la merce per essere consegnato
          al  destinatario ed essere esibito per i controlli in corso
          di trasporto;
                il  terzo  deve  essere conservato dal vettore per un
          periodo  di  almeno due anni dopo la data di esecuzione del
          trasporto;
                il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo
          le  modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle
          norme di esecuzione di cui al successivo art. 66.
              In  caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati
          a  navetta  fra una determinata localita' di partenza e una
          determinata   localita'   di   destinazione   puo'   essere
          prescritto  dal  Ministro  per  i  trasporti  e l'aviazione
          civile  l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai
          diversi  movimenti  di  andata  e  ritorno effettuati nello
          stesso giorno.».
          Nota all'art. 67:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 81 (ora 67) del TUIR
          vigente  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  qui
          pubblicato:
              [«Art.  81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
          accomandita  semplice,  ne'  in  relazione alla qualita' di
          lavoratore dipendente:
                a) le     plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
          renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di partecipazioni qualificate. Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni,  diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate;
              c-bis)  le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
          sensi  della  lettera  c),  realizzate  mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  87,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni;
              c-ter)  le  plusvalenze,  diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
              c-quater)  i redditi, diversi da quelli precedentemente
          indicati,  comunque  realizzati  mediante  rapporti  da cui
          deriva  il  diritto  o  l'obbligo di cedere od acquistare a
          termine  strumenti  finanziari,  valute, metalli preziosi o
          merci  ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
          pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a quotazioni o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro parametro di
          natura  finanziaria.  Agli  effetti dell'applicazione della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti;
              c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi
          da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di rapporti
          produttivi  di  redditi  di  capitale e mediante cessione a
          titolo  oneroso  ovvero  rimborso di crediti pecuniari o di
          strumenti  finanziari,  nonche'  quelli realizzati mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
          evento incerto;
                d) le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
                e) i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                g) i  redditi  derivanti dall'utilizzazione economica
          di   opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di
          processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
          acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
          salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
          49;
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                h-bis) le   plusvalenze   realizzate   in   caso   di
          successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
                i) i  redditi  derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
                l) i   redditi   derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo  non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                m) le  indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
          di  spesa,  i  premi  e  i  compensi erogati nell'esercizio
          diretto  di  attivita'  sportive dilettantistiche dal CONI,
          dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
          per  l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
          promozione  sportiva  e  da  qualunque  organismo, comunque
          denominato,     che     persegua     finalita'     sportive
          dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. Tale
          disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
          coordinata       e      continuativa      di      carattere
          amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi
          in    favore    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche.](*).
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma  1, si considerano cedute per
          prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
          nonche'  le  valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
          piu'  recente;  in  caso  di  chiusura  o  di  cessione dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c-quater)  si considerano
          chiusi  o  ceduti  per  primi  i  rapporti  sottoscritti od
          acquisiti in data piu' recente.
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
          correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
              1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
          Note all'art. 79 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 60/1973:
              «Art.  26  (Ritenute  sugli  interessi e sui redditi di
          capitale). 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
          23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano
          una  ritenuta  del  27  per  cento, con obbligo di rivalsa,
          sugli   interessi   ed   altri   proventi   corrisposti  ai
          possessori.  L'aliquota  della ritenuta e' ridotta al 12,50
          per  cento  per  le  obbligazioni  e  titoli  similari, con
          scadenza  non  inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
          finanziarie.  Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
          periodo  sono  emessi  da  societa'  od enti, diversi dalle
          banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato da azioni non
          negoziate  in  mercati  regolamentati  italiani  ovvero  da
          quote,   l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a
          condizione  che,  al  momento  di  emissione,  il  tasso di
          rendimento  effettivo non sia superiore al doppio del tasso
          ufficiale  di  sconto,  per  le  obbligazioni  ed  i titoli
          similari   negoziati  in  mercati  regolamentati  di  Paesi
          aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
          pubblico  ai  sensi  della disciplina vigente al momento di
          emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
          due  terzi,  per  le obbligazioni e titoli similari diversi
          dai  precedenti.  Qualora  il rimborso delle obbligazioni e
          dei  titoli  similari con scadenza non inferiore a diciotto
          mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
          altri  proventi  maturati  fino  al momento dell'anticipato
          rimborso  e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
          cento.
              2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano una
          ritenuta  del  27  per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
          italiane;
                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
          l'Ente poste italiane;
                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi  sul  «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato»
          di  cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
          n.  43,  e  sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
          debito pubblico.
              * Il comma 1 e' stato sostituito dal presente decreto.
              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al
          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso
          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non
          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi
          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento
          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai
          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti.
              3-bis.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art.
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e  g-ter)  del  comma  1 dell'art. 41 del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  ovvero
          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
          ovvero   con   la   maggiore   aliquota   a  cui  sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
          predetti rapporti.
              4.  Le  ritenute  previste  nei commi da 1 a 3-bis sono
          applicate   a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)
          imprenditori  individuali,  se i titoli, i depositi e conti
          correnti,  nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
          proventi   derivano  sono  relativi  all'impresa  ai  sensi
          dell'art.  77  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917; b) societa' in nome collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
          testo  unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
          di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
          unico  e  stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          delle  societa'  e  degli  enti  di cui alla lettera d) del
          predetto  articolo.  La  ritenuta  di cui al comma 3-bis e'
          applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
          dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero  assoggettabili  a
          ritenuta  a  titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
          cui  siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
          indicati.  Le  predette  ritenute  sono  applicate a titolo
          d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
          Non  sono  soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
          nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome
          collettivo,  in  accomandita  semplice ed equiparate di cui
          all'art.  5  del  testo unico, alle societa' ed enti di cui
          alle  lettere  a)  e  b) dell'art. 87 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
          organizzazioni  delle  societa' ed enti di cui alla lettera
          d) dello stesso art. 87.
              5.  I  soggetti  indicati  nel primo comma dell'art. 23
          operano   una   ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo
          d'acconto,  con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
          da  essi  corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
          precedenti   e   da   quelli   per  i  quali  sia  prevista
          l'applicazione  di  altra  ritenuta alla fonte o di imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono   residenti  nel  territorio  dello  Stato  o  stabili
          organizzazioni   di  soggetti  non  residenti  la  predetta
          ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta ed e' operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale.  L'aliquota  della ritenuta e' stabilita al 27
          per  cento  se  i  percipienti sono residenti negli Stati o
          territori  a regime fiscale privilegiato individuati con il
          decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato ai sensi del
          comma  7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. La predetta ritenuta
          e'  operata  anche  sugli  interessi  ed altri proventi dei
          prestiti  di  denaro  corrisposti  a stabili organizzazioni
          estere  di  imprese residenti, non appartenenti all'impresa
          erogante,  e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
          concorrono  a  formare il reddito di soggetti non residenti
          ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.».
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          n.  546/1981 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e
          sugli  atti  e  formalita'  relativi ai trasferimenti degli
          autoveicoli,  di regime fiscale delle cambiali accettate da
          aziende  e istituti di credito nonche' di adeguamento della
          misura dei canoni demaniali) come modificato dalla legge di
          conversione  n.  692/1981  e,  da  ultimo, dall'art. 12 del
          decreto legislativo n. 461/1997:
              «Art.  1.  - All'art. 10-bis. della tariffa allegato A,
          annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni,  dopo  le  parole  "del  codice  civile" sono
          aggiunte   le  parole  "con  indicazione  dei  proventi  in
          qualunque forma pattuiti".
              La  nota  dell'art.  10-bis  della  tariffa allegato A,
          annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni,  e'  sostituita  dalla seguente: "Come per le
          cambiali  di  cui  al  precedente  art.  9.  Se peraltro le
          cambiali  di  cui  al  presente  articolo  sono  acquistate
          dall'impresa  emittente,  o  da altra impresa con lo stesso
          titolare  o  contitolare o dalla banca accettante o da loro
          controllate,   controllanti   o   collegate,  il  bollo  va
          integrato  fino  alla  misura prevista dall'art. 9, lettera
          a).  La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei
          proventi  manca  o  non corrisponde a quelli effettivamente
          pattuiti.  Le cambiali di cui al presente articolo potranno
          essere   girate   esclusivamente  con  la  clausola  `senza
          garanzia' o `equivalenti'.".
              Le  banche  accettanti operano, all'atto del pagamento,
          una  ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui
          proventi  indicati  sulle cambiali di cui all'art. 6, comma
          4,  della  tariffa,  allegato  A,  annessa  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 106 alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 196 del 21 agosto 1992. La ritenuta
          e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
                a) imprenditori   individuali,   se   i  titoli  sono
          relativi  all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                b) societa'   in   nome  collettivo,  in  accomandita
          semplice  ed  equiparate di cui all'art. 5 del citato testo
          unico n. 917 del 1986;
                c) societa'  ed  enti di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1,  dell'art. 87 dello stesso testo unico n. 917 del
          1986  e  stabili  organizzazioni nel territorio dello Stato
          delle  societa'  e  degli  enti  di cui alla lettera d) del
          comma  1  del  predetto  art.  87.  La predetta ritenuta e'
          applicata  a  titolo  d'imposta  nei confronti dei soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
          in ogni altro caso.
              Le   operazioni   relative   alla  emissione,  compresa
          l'accettazione,  e  alla negoziazione delle cambiali di cui
          al   comma   precedente   sono   equiparate   agli  effetti
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  alle  operazioni  di
          emissione e negoziazione di obbligazioni.».
          Nota all'art. 80 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  del decreto
          legislativo  n.  241/1997  (Norme  di semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis)   [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto  legge  23 febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.  [Non  sono ammessi alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].».
          Nota all'art. 82 del TUIR:
              - Si trascrive il testo degli articoli 2357, 2357-bis e
          2359-ter del codice civile:
              «Art.  2357  (Acquisto  delle proprie azioni) (testo in
          vigore  dal  1° gennaio  2004).  -  La  societa'  non  puo'
          acquistare  azioni  proprie  se  non nei limiti degli utili
          distribuibili   e   delle  riserve  disponibili  risultanti
          dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
          acquistate soltanto azioni interamente liberate.
              L'acquisto  deve  essere autorizzato dall'assemblea, la
          quale  ne  fissa  le modalita', indicando in particolare il
          numero  massimo  di  azioni  da  acquistare, la durata, non
          superiore  ai  diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
          e'  accordata,  il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
          massimo.
              In   nessun   caso  il  valore  nominale  delle  azioni
          acquistate  a  norma  dei commi precedenti puo' eccedere la
          decima  parte  del  capitale sociale, tenendosi conto a tal
          fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.
              Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
          debbono  essere  alienate secondo modalita' da determinarsi
          dall'assemblea,   entro  un  anno  dal  loro  acquisto.  In
          mancanza,   deve   procedersi   senza   indugio   al   loro
          annullamento  e alla corrispondente riduzione del capitale.
          Qualora  l'assemblea  non  provveda, gli amministratori e i
          sindaci  devono  chiedere che la riduzione sia disposta dal
          tribunale  secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
          secondo comma.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche   agli   acquisti   fatti  per  tramite  di  societa'
          fiduciaria o per interposta persona.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «La  societa' non puo' acquistare azioni proprie se non
          nei  limiti  degli  utili  distribuibili  e  delle  riserve
          disponibili  risultanti  dall'ultimo  bilancio regolarmente
          approvato.   Possono   essere  acquistate  soltanto  azioni
          interamente liberate.
              L'acquisto  deve  essere autorizzato dall'assemblea, la
          quale  ne  fissa  le modalita', indicando in particolare il
          numero  massimo  di  azioni  da  acquistare, la durata, non
          superiore  ai  diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
          e'  accordata,  il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
          massimo.
              In   nessun   caso  il  valore  nominale  delle  azioni
          acquistate  a  norma  dei commi precedenti puo' eccedere la
          decima  parte  del  capitale sociale, tenendosi conto a tal
          fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.
              Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
          debbono  essere  alienate secondo modalita' da determinarsi
          dall'assemblea,   entro  un  anno  dal  loro  acquisto.  In
          mancanza,   deve   procedersi   senza   indugio   al   loro
          annullamento  e alla corrispondente riduzione del capitale.
          Qualora  l'assemblea  non  provveda, gli amministratori e i
          sindaci  devono  chiedere che la riduzione sia disposta dal
          tribunale  secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
          secondo comma.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche   agli   acquisti   fatti  per  tramite  di  societa'
          fiduciaria o per interposta persona.»).
              «Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie
          azioni)  (testo  in  vigore  dal  1° gennaio  2004).  -  Le
          limitazioni  contenute  nell'art.  2357  non  si  applicano
          quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
                1)  in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea
          di  riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
          annullamento di azioni;
                2)  a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
          interamente liberate;
                3) per effetto di successione universale o di fusione
          o scissione;
                4)   in   occasione  di  esecuzione  forzata  per  il
          soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
          tratti di azioni interamente liberate.
              Se  il  valore  nominale delle azioni proprie supera il
          limite  della  decima  parte  del  capitale  per effetto di
          acquisti  avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma  del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
          penultimo  comma  dell'art.  2357,  ma  il termine entro il
          quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Le  limitazioni contenute nell'articolo precedente non
          si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
                1)  in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea
          di  riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
          annullamento di azioni;
                2)  a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
          interamente liberate;
                3)   per  effetto  di  successione  universale  o  di
          fusione;
                4)   in   occasione  di  esecuzione  forzata  per  il
          soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
          tratti di azioni interamente liberate.
              Se  il  valore  nominale delle azioni proprie supera il
          limite  della  decima  parte  del  capitale  per effetto di
          acquisti  avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma  del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
          penultimo  comma  dell'articolo  precedente,  ma il termine
          entro  il  quale  deve  avvenire  l'alienazione  e'  di tre
          anni.»).
              «Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni
          o  quote  della societa' controllante) (testo in vigore dal
          1° gennaio  2004).  -  Le  azioni  o  quote  acquistate  in
          violazione   dell'art.   2359-bis  devono  essere  alienate
          secondo  modalita'  da determinarsi dall'assemblea entro un
          anno dal loro acquisto.
              In  mancanza,  la  societa' controllante deve procedere
          senza  indugio  al  loro annullamento e alla corrispondente
          riduzione  del  capitale,  con  rimborso  secondo i criteri
          indicati  dagli  articoli 2437-ter  e  2437-quater. Qualora
          l'assemblea  non  provveda,  gli amministratori e i sindaci
          devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
          secondo  il  procedimento  previsto dall'art. 2446, secondo
          comma.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Le  azioni  o quote acquistate in violazione dell'art.
          2359-bis   devono  essere  alienate  secondo  modalita'  da
          determinarsi   dall'assemblea   entro   un  anno  dal  loro
          acquisto.
              In  mancanza,  la  societa' controllante deve procedere
          senza  indugio  al  loro annullamento e alla corrispondente
          riduzione  del  capitale,  con  rimborso  secondo i criteri
          indicati  dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda,
          gli  amministratori  e  i  sindaci  devono  chiedere che la
          riduzione   sia   disposta   dal   tribunale   secondo   il
          procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.»).
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  121 del decreto
          legislativo  n.  58/1998 (testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
              «Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche).
          -  1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del codice
          civile,  in  caso  di partecipazioni reciproche eccedenti i
          limiti indicati nell'art. 120, commi 2 e 3, la societa' che
          ha  superato  il limite successivamente non puo' esercitare
          il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e
          deve  alienarle  entro  dodici  mesi  dalla  data in cui ha
          superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il
          termine  previsto  la  sospensione  del  diritto di voto si
          estende  all'intera  partecipazione.  Se  non  e' possibile
          accertare  quale  delle  due societa' ha superato il limite
          successivamente,  la  sospensione  del  diritto  di  voto e
          l'obbligo  di  alienazione  si  applicano a entrambe, salvo
          loro diverso accordo.
              2.  Il  limite del due per cento richiamato nel comma 1
          e'  elevato  al  cinque  per  cento  a  condizione  che  il
          superamento  del  due  per  cento  da  parte di entrambe le
          societa'    abbia   luogo   a   seguito   di   un   accordo
          preventivamente  autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
          societa' interessate.
              3.  Se un soggetto detiene una partecipazione superiore
          al  due  per  cento del capitale in una societa' con azioni
          quotate,  questa o il soggetto che la controlla non possono
          acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una
          societa'  con azioni quotate controllata dal primo. In caso
          di  inosservanza,  il  diritto di voto inerente alle azioni
          eccedenti   il  limite  indicato  e'  sospeso.  Se  non  e'
          possibile  accertare  quale dei due soggetti ha superato il
          limite  successivamente, la sospensione del diritto di voto
          si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
              4.  Per  il calcolo delle partecipazioni si applicano i
          criteri  stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
          b).
              5.  I  commi  1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
          ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
          di  acquisto  diretta  a  conseguire almeno il sessanta per
          cento delle azioni ordinarie.
              6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
          voto  previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma
          5.  L'impugnazione  puo' essere proposta anche dalla CONSOB
          entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».
          Nota all'art. 84 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2425 del codice
          civile:
              «Art.  2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
                A) Valore della produzione:
                  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
                  2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
          di lavorazione, semilavorati e finiti;
                  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
                  4)   incrementi   di  immobilizzazioni  per  lavori
          interni;
                  5)   altri   ricavi   e   proventi,   con  separata
          indicazione dei contributi in conto esercizio.
              Totale.
                B) Costi della produzione:
                  6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
          merci;
                  7) per servizi;
                  8) per godimento di beni di terzi;
                  9) per il personale:
                    a) salari e stipendi;
                    b) oneri sociali;
                    c) trattamento di fine rapporto;
                    d) trattamento di quiescenza e simili;
                    e) altri costi;
                  10) ammortamenti e svalutazioni:
                    a) ammortamento       delle      immobilizzazioni
          immateriali;
                    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
                    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
                    d) svalutazioni  dei crediti compresi nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
                  11)  variazioni  delle  rimanenze di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
                  12) accantonamenti per rischi;
                  13) altri accantonamenti;
                  14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
              Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
                C) Proventi e oneri finanziari:
                  15)   proventi   da  partecipazioni,  con  separata
          indicazione  di  quelli  relativi  ad imprese controllate e
          collegate;
                  16) altri proventi finanziari:
                    a) da  crediti  iscritti  nelle immobilizzazioni,
          con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
                    b) da  titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
          non costituiscono partecipazioni;
                    c) da  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                    d) proventi  diversi dai precedenti, con separata
          indicazione  di quelli da imprese controllate e collegate e
          di quelli da controllanti;
                  17)   interessi   e  altri  oneri  finanziari,  con
          separata  indicazione di quelli verso imprese controllate e
          collegate e verso controllanti;
                  17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
          17+ -17 bis).
                D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
                  18) rivalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli  iscritti all'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                  19) svalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non  costituiscono  partecipazioni. Totale delle rettifiche
          (18 - 19).
                E) Proventi e oneri straordinari:
                  20)   proventi,   con  separata  indicazione  delle
          plusvalenze   da   alienazioni   i   cui  ricavi  non  sono
          iscrivibili al n. 5);
                  21)   oneri,   con   separata   indicazione   delle
          minusvalenze  da  alienazioni,  i cui effetti contabili non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20
          - 21).
                  Risultato  prima delle imposte (A - B + - C + - D +
          - E);
                  22)  imposte  sul reddito dell'esercizio, correnti,
          differite e anticipate;
                  23) utile (perdite) dell'esercizio.».
          Note all'art. 88 del TUIR:
              -  La  legge n. 97/1994 reca «Nuove disposizioni per le
          zone   montane»  ed  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 1994, n. 32, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  unico  delle  leggi  sugli interventi nel
          Mezzogiorno   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  218/1978 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, supplemento ordinario.
          Note all'art. 98 del TUIR:
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 3, comma 115, della
          legge   n.  549/1995  (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica):
              «115.  Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo
          sugli  interessi  ed  altri  proventi  delle obbligazioni e
          titoli  similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo
          periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, gli interessi
          passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del
          predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2359 del codice
          civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.»).
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  n.  87/1992  (Attuazione  della  direttiva  n.
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti  annuali  ed  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e  della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in
          materia   di  pubblicita'  dei  documenti  contabili  delle
          succursali,   stabilite   in  uno  Stato  membro,  di  enti
          creditizi  ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
          tale Stato membro):
              «Art.  1  (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
          del presente decreto si applicano:
                a) alle banche;
                b) alle  societa'  di  gestione  previste dalla legge
          23 marzo 1983, n. 77;
                c) alle  societa'  finanziarie  capogruppo dei gruppi
          bancari iscritti nell'albo;
                d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
          n. 1;
                e) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
          previsti  dal  titolo V  del  testo  unico  delle  leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia emanato ai sensi dell'art.
          25,  comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
          alle   societa'   esercenti   altre  attivita'  finanziarie
          indicate  nell'art.  59,  comma 1, lettera b), dello stesso
          testo unico.
              2.  Il  Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
          previsti  nel  comma  1,  lettera e), stabilisce criteri di
          esclusione   dall'applicazione  del  presente  decreto  con
          particolare   riguardo   all'incidenza   dell'attivita'  di
          carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
          soggetti  nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
          composizione    finanziaria    o   meno   del   portafoglio
          partecipativo,  all'esigenza  di evitare criteri e tecniche
          di  redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
          bilancio consolidato.
              3.   Ai  fini  del  presente  decreto,  l'attivita'  di
          assunzione   di   partecipazioni   al  fine  di  successivi
          smobilizzi   e'   in   ogni   caso   considerata  attivita'
          finanziaria.
              4.  Per  l'applicazione del presente decreto i soggetti
          previsti  dal  comma  1  sono  definiti  enti  creditizi  e
          finanziari.
              5.  Per  le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
          1991,  n.  1,  le  norme previste dal presente decreto sono
          attuate,  avuto  riguardo alla specialita' della disciplina
          della  legge  stessa,  con disposizioni emanate dalla Banca
          d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB).».
          Note all'art. 100 del TUIR:
              - Il decreto legislativo n. 490/1999, di emanazione del
          testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge  8 ottobre  1997,  n.  352, e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre  1999, n. 302, supplemento
          ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 2:
              «Art.     2     (Patrimonio     storico,     artistico,
          demo-etno-antropologico,     archeologico,    archivistico,
          librario). - 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di
          questo titolo:
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,         storico,         archeologico,         o
          demo-etno-antropologico;
                b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento
          con   la  storia  politica,  militare,  della  letteratura,
          dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
          particolarmente importante;
                c) le   collezioni   o  serie  di  oggetti  che,  per
          tradizione,  fama e particolari caratteristiche ambientali,
          rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico
          o storico;
                d) i beni archivistici;
                e) i beni librari.
              2.  Sono  comprese  tra  le  cose indicate nel comma 1,
          lettera a):
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
                b) le cose di interesse numismatico;
                c) i   manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  i
          documenti  notevoli,  gli  incunaboli,  nonche' i libri, le
          stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi  carattere  di  rarita'  e  di  pregio  artistico  o
          storico;
                e) le  fotografie  con  relativi  negativi e matrici,
          aventi  carattere  di  rarita'  e  di  pregio  artistico  o
          storico;
                f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che abbiano
          interesse artistico o storico.
              3.  Sono  comprese tra le collezioni indicate nel comma
          1,   lettera   c),   quali   testimonianze   di   rilevanza
          storico-culturale,  le  raccolte  librarie  appartenenti  a
          privati, se di eccezionale interesse culturale.
              4. Sono beni archivistici:
                a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
                b) gli  archivi  e  i  singoli  documenti  degli enti
          pubblici;
                c) gli  archivi e i singoli documenti, appartenenti a
          privati, che rivestono notevole interesse storico.
              5.   Sono  beni  librari  le  raccolte  librarie  delle
          biblioteche  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici, quelle
          indicate  nel  comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i
          beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
              6.  Non sono soggette alla disciplina di questo titolo,
          a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          1409/1963,  recante  «Norme  relative all'ordinamento ed al
          personale  degli  Archivi  di  Stato»,  e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  n.  281/1997 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 101 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2426 del codice
          civile:
              «Art 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle valutazioni
          devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minore  valore;  questo  non puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  numero  4) o, se non vi sia obbligo di redigere
          il  bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il  criterio indicato al numero 1), per un importo
          pari  alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio netto
          risultante  dall'ultimo  bilancio  delle  imprese medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato nonche'
          quelle  necessarie  per  il  rispetto dei principi indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso,  ove  esistente,  del collegio sindacale e devono
          essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
          anni.  Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono
          essere  distribuiti  dividendi  solo  se  residuano riserve
          disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso,  ove  esistente,  del  collegio sindacale, se
          acquisito  a  titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
          sostenuto  e  deve  essere ammortizzato entro un periodo di
          cinque anni.
              E'  tuttavia  consentito  ammortizzare sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                8-bis)  le  attivita'  e  le passivita' in valuta, ad
          eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
          tasso   di   cambio   a   pronti   alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio  ed  i  relativi  utili  e  perdite su cambi
          devono  essere  imputati  al  conto economico e l'eventuale
          utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
          distribuibile  fino  al  realizzo.  Le  immobilizzazioni in
          valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento
          del  loro  acquisto  o  a  quello  inferiore  alla  data di
          chiusura  dell'esercizio  se  la riduzione debba giudicarsi
          durevole;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di  acquisto  o  di produzione, calcolato secondo il
          numero  1),  ovvero  al  valore di realizzazione desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con quelli: «primo
          entrato,  primo  uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
          se   il   valore   cosi'   ottenuto  differisce  in  misura
          apprezzabile    dai    costi    correnti    alla   chiusura
          dell'esercizio,  la  differenza  deve  essere indicata, per
          categoria di beni, nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie  per  il  rispetto  dei  principi indicati negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli «primo
          entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie.».
          Nota all'art. 102 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  21 della tariffa
          allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
          641/1972,  come  sostituita  dal decreto del Ministro delle
          finanze  28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa
          delle tasse sulle concessioni governative):

=====================================================================
        |    Indicazione degli atti    |
Articolo|       soggetti a tassa       |Ammontare delle tasse in lire
=====================================================================
        |Licenza o documento           |
        |sostitutivo per l'impiego di  |
        |apparecchiature terminali per |
        |il servizio radiomobili       |
        |pubblico terrestre di         |
        |comunicazione (art. 318 del   |
        |decreto del Presidente della  |
        |Repubblica 29 marzo 1973, n.  |
        |156 e art. 3 del decreto-legge|
        |13 maggio 1991, n. 151,       |
        |convertito, con modificazioni,|
        |dalla legge 12 luglio 1991, n.|
        |202): per ogni mese di        |
21 1.   |utenza:                       |
---------------------------------------------------------------------
        |    a) utenze residenziali....|10.000
---------------------------------------------------------------------
        |    b) utenze affari....      |25.000

          Nota all'art. 105 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2117  del codice
          civile:
              «Art.   2117   (Fondi  speciali  per  la  previdenza  e
          l'assistenza).  -  I  fondi  speciali  per  la previdenza e
          l'assistenza  che  l'imprenditore  abbia  costituiti, anche
          senza  contribuzione  dei prestatori di lavoro, non possono
          essere  distratti  dal  fine  al quale sono destinati e non
          possono   formare   oggetto  di  esecuzione  da  parte  dei
          creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.».
          Nota all'art. 106 del TUIR:
              - Per  il  d. lgs. n. 87/1992, vedi nelle note all'art.
          98 del TUIR.
          Nota all'art. 109 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2554  del codice
          civile:
              «Art.  2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
          -  Le  disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
          anche  al  contratto  di  cointeressenza  agli utili di una
          impresa  senza  partecipazione  alle perdite e al contratto
          con  il  quale  un contraente attribuisce la partecipazione
          agli  utili  e  alle  perdite  della  sua impresa, senza il
          corrispettivo di un determinato apporto.
              Per   le   partecipazioni   agli  utili  attribuite  ai
          prestatori  di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
          2102.».
          Nota all'art. 111 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo   n.   173/1997   (Attuazione  della  direttiva
          91/674/CEE  in materia di conti annuali e consolidati delle
          imprese di assicurazione).
              «Art.   38   (Riserve  tecniche  allorche'  il  rischio
          dell'investimento  e' sopportato dagli assicurati e riserve
          derivanti  dalla  gestione  dei  fondi  pensione).  - 1. La
          classe  D.I  del  passivo  comprende  le  riserve  tecniche
          costituite    per    coprire    gli    impegni    derivanti
          dall'assicurazione  dei  rami vita, il cui rendimento viene
          determinato   in  funzione  di  investimenti  per  i  quali
          l'assicurato  ne  sopporta  il  rischio o in funzione di un
          indice.  In  nota integrativa e' indicato l'ammontare delle
          riserve  ripartito in funzione delle tipologie di prodotto,
          evidenziando   altresi'   l'importo   delle  corrispondenti
          riserve  relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli
          assicurati.
              2.  La  classe  D.II  del  passivo comprende le riserve
          tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla
          gestione  dei  fondi  pensione. Nella nota integrativa sono
          fornite  le informazioni di dettaglio di cui all'art. 2 del
          presente decreto.
              3.  Le  riserve  tecniche aggiuntive a quelle di cui ai
          commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di
          mortalita',  spese  o  altri  rischi,  quali le prestazioni
          garantite  alla  scadenza o i valori di riscatto garantiti,
          devono   essere   comprese   nella   voce  C.II.1  "riserve
          matematiche".».
          Note all'art. 112 del TUIR:
              - Per l'art. 1 del decreto legislativo n. 87/1992, vedi
          nelle  note  all'art.  98  del  TUIR. Si trascrive il testo
          degli articoli 15, 18, 20 e 21:
              «Art.  15 (Principi generali). - 1. Le valutazioni sono
          effettuate conformemente ai seguenti principi:
                a) i   criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro;
                b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella
          prospettiva    della   continuazione   dell'attivita';   in
          particolare:
                  1)  si  possono  indicare  esclusivamente gli utili
          realizzati  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio, salvo
          quanto diversamente disposto dal presente decreto;
                  2)  si  tiene  conto  dei rischi e delle perdite di
          competenza  dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo la
          chiusura di questo;
                  3)   si  tiene  conto  dei  deprezzamenti  sia  che
          l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
                c) le  attivita' e le passivita' in bilancio e «fuori
          bilancio»   sono   valutate   separatamente;  tuttavia,  le
          attivita'  e le passivita' tra loro collegate sono valutate
          in modo coerente.
              2.   In   casi  eccezionali  sono  ammesse  deroghe  al
          principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota
          integrativa  siano  spiegati i motivi della deroga e la sua
          influenza    sulla    rappresentazione   della   situazione
          patrimoniale,   di   quella  finanziaria  e  del  risultato
          economico.
              3.  E'  consentito  effettuare  rettifiche  di valore e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi e
          indicati gli importi di tali rettifiche e accantonamenti».
              «Art.   18  (Immobilizzazioni  finanziarie).  -  1.  Le
          immobilizzazioni  finanziarie  sono  valutate  al  costo di
          acquisto.  Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare
          loro  un  valore  inferiore  da  determinarsi tenendo anche
          conto:
                a) per  le  immobilizzazioni  rappresentate da titoli
          quotati in mercati organizzati, delle relative quotazioni;
                b) per  le altre immobilizzazioni, dell'andamento del
          mercato.
              2.  La  svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie
          diverse  dalle  partecipazioni  e' obbligatoria nel caso di
          deterioramento  duraturo  della  situazione di solvibilita'
          dell'emittente  nonche'  della  capacita'  di  rimborso del
          debito  da  parte  del Paese di residenza di questi. Per le
          partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la
          perdita   di   valore   sia   ritenuta   durevole.  Per  le
          partecipazioni  rilevanti  di cui all'art. 19 che risultino
          iscritte   per  un  valore  superiore  a  quello  derivante
          dall'applicazione  del  criterio  di  valutazione  previsto
          dall'articolo  suddetto  o,  se  non  vi  sia  l'obbligo di
          redigere  il bilancio consolidato, al valore corrispondente
          alla  frazione  di  patrimonio netto risultante dall'ultimo
          bilancio   dell'impresa   partecipata,   la  differenza  e'
          motivata nella nota integrativa.
              3.  Ai  valori  mobiliari,  quotati  e  non  quotati in
          mercati  organizzati,  che  rappresentano operazioni «fuori
          bilancio»  diverse  da  quelle  su  valute  si  applicano i
          criteri  di  valutazione  indicati nei commi 1 e 2, se tali
          valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
              4.  Le  svalutazioni  effettuate  ai  sensi  dei  commi
          precedenti  non  possono  essere  mantenute, se sono venuti
          meno i motivi che le hanno originate.
              5.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  ai commi 1 e 2, le
          immobilizzazioni  finanziarie  rappresentate  da  titoli  a
          reddito  fisso  il  cui  costo di acquisto sia superiore al
          valore  di  rimborso  possono  essere  svalutate, in deroga
          all'art.   13,   comma   2,  lettera  b),  per  un  importo
          corrispondente   a   tale   differenza.  L'ammontare  della
          svalutazione  e'  imputato  al  conto  economico  in  unica
          soluzione.  Non  si applica la disposizione del comma 4 del
          presente articolo».
              «Art.    20    (Attivita'    che    non   costituiscono
          immobilizzazioni).  -  1.  I  titoli  che non costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie e che sono quotati in mercati
          organizzati  sono  valutati  secondo  uno  dei due seguenti
          criteri:
                a) al  minor  valore  tra  il  costo di acquisto e il
          valore di mercato;
                b) al    valore    di    mercato;   l'importo   delle
          rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa.
              2.  I  titoli  che  non  costituiscono immobilizzazioni
          finanziarie  e  che non sono quotati in mercati organizzati
          sono  valutati  al  costo  di acquisto. Tuttavia, essi sono
          oggetto  di  svalutazioni per dare loro un valore inferiore
          al  costo,  da  calcolarsi tenendo conto dell'andamento del
          mercato  e  delle  perdite di valore determinate secondo il
          criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5.
              3.  Ai  valori  mobiliari,  quotati  e  non  quotati in
          mercati  organizzati,  che  rappresentano operazioni «fuori
          bilancio»  diverse  da  quelle  su  valute  si  applicano i
          criteri  di  valutazione  indicati nei commi 1 e 2, se tali
          valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
              4.   I   crediti   sono   valutati  secondo  il  valore
          presumibile  di  realizzazione  da calcolare, tenendo anche
          conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
                a) alla situazione di solvibilita' dei debitori;
                b) alla  situazione  di  difficolta' nel servizio del
          debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.
              5.  Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione
          di  cui  al  comma precedente puo' inoltre tenersi conto di
          andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee
          di   crediti.   Le  relative  svalutazioni  possono  essere
          determinate,  come  quelle di cui alla lettera b) del comma
          precedente,  anche  in modo forfettario; il loro importo e'
          indicato nella nota integrativa.
              6.  E'  ammessa  la  costituzione  di fondi nel passivo
          dello   stato   patrimoniale,   purche'  tali  fondi  siano
          destinati  a  fronteggiare  rischi  soltanto  eventuali sui
          crediti.
              7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si
          applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che
          comportano l'assunzione di rischi di credito.
              8.  Per  la  valutazione di attivita' diverse da quelle
          indicate  nei  commi  precedenti  e  che  non costituiscono
          immobilizzazioni  si  applicano,  in quanto compatibili, le
          disposizioni contenute nel presente articolo.
              9.  Le  svalutazioni  effettuate  ai sensi del presente
          articolo  non possono essere mantenute, se sono venuti meno
          i motivi che le hanno originate».
              «Art. 21 (Operazioni in valuta). - 1. Le attivita' e le
          passivita'  denominate  in valuta sono valutate al tasso di
          cambio   a   pronti   corrente   alla   data   di  chiusura
          dell'esercizio.  Le immobilizzazioni finanziarie, materiali
          e  immateriali  che  non  sono  coperte ne' globalmente ne'
          specificamente  sul  mercato a pronti o su quello a termine
          possono  essere  valutate  al tasso di cambio corrente alla
          data del loro acquisto.
              2.  Le  operazioni  in  valuta  «fuori  bilancio»  sono
          valutate:
                a) al  tasso di cambio a pronti corrente alla data di
          chiusura  dell'esercizio,  se  si  tratta  di  operazioni a
          pronti non ancora regolate;
                b) al   tasso  di  cambio  a  termine  corrente  alla
          suddetta  data  per  scadenze corrispondenti a quelle delle
          operazioni   oggetto   di  valutazione,  se  si  tratta  di
          operazioni a termine.
              3.  Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2,
          lettera   e),   la   differenza  tra  il  valore  corrente,
          determinato  ai  sensi dei commi precedenti, degli elementi
          dell'attivo   e  del  passivo  e  delle  operazioni  «fuori
          bilancio»  e  il  valore  contabile degli stessi elementi e
          operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'art.
          14, comma 1, lettera b).».
          Nota all'art. 113 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4,  comma 3, del
          decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993.
          Note all'art. 115 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2346  del codice
          civile:
              «Art.  2346 (Emissione delle azioni). La partecipazione
          sociale   e'   rappresentata   da   azioni;  salvo  diversa
          disposizione  di  leggi  speciali lo statuto puo' escludere
          l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione
          di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
              Se  determinato  nello  statuto,  il valore nominale di
          ciascuna  azione  corrisponde  ad una frazione del capitale
          sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni
          a tutte le azioni emesse dalla societa'.
              In  mancanza  di  indicazione del valore nominale delle
          azioni,  le  disposizioni  che  ad  esso  si riferiscono si
          applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale
          delle azioni emesse.
              A  ciascun  socio  e'  assegnato  un  numero  di azioni
          proporzionale  alla parte del capitale sociale sottoscritta
          e   per   un   valore   non  superiore  a  quello  del  suo
          conferimento. L'atto costitutivo puo' prevedere una diversa
          assegnazione delle azioni.
              In  nessun  caso il valore dei conferimenti puo' essere
          complessivamente   inferiore   all'ammontare   globale  del
          capitale sociale.
              Resta  salva la possibilita' che la societa', a seguito
          dell'apporto  da parte dei soci o di terzi anche di opera o
          servizi,  emetta  strumenti  finanziari  forniti di diritti
          patrimoniali  o anche di diritti amministrativi, escluso il
          voto  nell'assemblea  generale degli azionisti. In tal caso
          lo  statuto  ne  disciplina  le  modalita'  e condizioni di
          emissione,  i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso
          di  inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
          di circolazione.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Art.  2346.  (Emissione  delle  azioni). Le azioni non
          possono  emettersi  per  somma  inferiore  al  loro  valore
          nominale.»
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 40 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          contenente  il  testo  unico  in  materia  di  imposte  sul
          reddito:
              «Art.  40  (Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti
          diversi  dalle  persone  fisiche).  -  Alla rettifica delle
          dichiarazioni   presentate  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle persone giuridiche si procede con unico atto
          agli  effetti  di  tale  imposta  e dell'imposta locale sui
          redditi,  con  riferimento  unitario al reddito complessivo
          imponibile  ma  tenendo  distinti  i  redditi fondiari. Per
          quanto   concerne  il  reddito  complessivo  imponibile  si
          applicano  le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
          d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del
          caso  ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai
          fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche
          le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del
          reddito complessivo imponibile.
              Alla  rettifica  delle  dichiarazioni  presentate dalle
          societa'  e  associazioni  indicate nell'art. 5 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          si  procede  con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
          redditi  dovuta  dalle  societa'  stesse  e  ai  fini delle
          imposte  sul  reddito delle persone fisiche o delle persone
          giuridiche   dovute   dai  singoli  soci  o  associati.  Si
          applicano  le  disposizioni  del  primo  comma del presente
          articolo  o  quelle  dell'art. 38, secondo che si tratti di
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate  ovvero  di  societa'  semplici  o di societa' o
          associazioni equiparate.».
          Note all'art. 117 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2359  del codice
          civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Art.2359. (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
          Note all'art. 118 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 43-ter del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          contenente  il  testo unico in materia di riscossione delle
          imposte sul reddito:
              «Art.  43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
          gruppo).  -  1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
          persone   giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti  appartenenti  ad  un gruppo possono essere cedute, in
          tutto  o  in  parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
          stesso  gruppo,  senza l'osservanza delle formalita' di cui
          agli  articoli 69  e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n. 2440.
              2.  Nei  confronti  dell'amministrazione finanziaria la
          cessione  delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione che
          l'ente  o  societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
          estremi  dei  soggetti  cessionari  e  gli importi ceduti a
          ciascuno di essi.
              3.   [Comma   soppresso   dall'art.   11,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.].
              4.  Agli  effetti del presente articolo appartengono al
          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da
          questo  controllate; si considerano controllate le societa'
          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
          societa'  controllante o tramite altra societa' controllata
          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una
          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin
          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle
          societa'  e  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle   imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
              5.  Si  applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
          43-bis.».
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 4 del decreto legge
          2 marzo  1989,  n.  69  (Disposizioni urgenti in materia di
          imposta  sul  reddito delle persone fisiche e versamento di
          acconto   delle   imposte   sui   redditi,   determinazione
          forfetaria  del  reddito  e  dell'IVA, nuovi termini per la
          presentazione  delle  dichiarazioni da parte di determinate
          categorie   di  contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'
          formali   e   di   minori   infrazioni,  ampliamento  degli
          imponibili   e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in
          materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle concessioni
          governative),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          27 aprile 1989, n. 154:
              «Art.  4. - 1. [Comma abrogato dall'art. 19 del decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435].
              2.  Le  disposizioni  concernenti  gli  interessi  e la
          sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
          versamento  degli  acconti  dell'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          giuridiche   e  dell'imposta  locale  sui  redditi  non  si
          applicano:
                a) in  caso di omesso versamento di una o di entrambe
          le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta in corso, al netto
          delle  detrazioni  e crediti di imposta e delle ritenute di
          acconto,  e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
          i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
                b) in  caso  di  insufficiente versamento della prima
          rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
          della  somma  che  risulterebbe  dovuta a titolo di acconto
          sulla  base  della  dichiarazione  relativa  al  periodo di
          imposta in corso;
                c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
          seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
          complessivamente  versato  non  e' inferiore alla somma che
          risulterebbe  dovuta  a  titolo  di  acconto  in  base alla
          dichiarazione relativa al periodo in corso.
              3.   Le   eccedenze   di   imposta   risultanti   dalla
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  computate  in
          diminuzione,  distintamente  per  ciascuna  imposta,  anche
          dall'ammontare  della prima rata dell'acconto dovuto per il
          periodo  di imposta successivo e, per il residuo, da quello
          della seconda rata.
              3-bis.  [comma abrogato dall'art. 78, legge 30 dicembre
          1991, n. 413]
              4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire  dai  versamenti  di acconto relativi al periodo di
          imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto.  Per  i  soggetti  il  cui esercizio non
          coincide  con  l'anno  solare  le  predette disposizioni si
          applicano  dal  medesimo periodo di imposta sempre che alla
          data   suindicata  non  siano  scaduti  i  termini  per  la
          presentazione  della  dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo di imposta precedente.».
          Nota all'art. 120 del TUIR:
              - Per  il  testo dell'art. 2346 del codice civile, vedi
          note all'art. 115 del TUIR.
          Nota all'art. 121 del TUIR:
              - Per  l'art.  17  del decreto legislativo n. 241/1997,
          vedi nelle note all'art. 80 del TUIR.
          Nota all'art. 123 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 37-bis del decreto
          del   Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  recante
          disposizioni   comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi.
              «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
                c) cessioni di crediti;
                d) cessioni di eccedenze d'imposta;
                e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
          fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
          scambi di azioni;
                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
          valutazioni,  aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
          all'art.  81,  comma  1,  lettere da c) a c-quinquies), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  60  giorni  dalla  data di ricezione della
          richiesta  nella  quale devono essere indicati i motivi per
          cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
              5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
          maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
          quanto previsto al comma 2.
              6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
          il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
          pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
          dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma».
          Nota all'art. 124 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 11 della legge n.
          212/2000,  recante  disposizioni  in materia di statuto dei
          diritti del contribuente:
              «Art.  11  (Interpello  del contribuente). - 1. Ciascun
          contribuente      puo'      inoltrare      per     iscritto
          all'amministrazione   finanziaria,   che   risponde   entro
          centoventi  giorni,  circostanziate e specifiche istanze di
          interpello  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti e personali, qualora vi siano
          obiettive   condizioni   di   incertezza   sulla   corretta
          interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
          dell'istanza  non  ha effetto sulle scadenze previste dalla
          disciplina tributaria.
              2.   La   risposta   dell'amministrazione  finanziaria,
          scritta  e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
          questione    oggetto    dell'istanza   di   interpello,   e
          limitatamente  al richiedente. Qualora essa non pervenga al
          contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
          che  l'amministrazione  concordi con l'interpretazione o il
          comportamento  prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
          anche  a  contenuto  impositivo o sanzionatorio, emanato in
          difformita'  dalla  risposta, anche se desunta ai sensi del
          periodo precedente, e' nullo.
              3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
          interpello,   non  possono  essere  irrogate  sanzioni  nei
          confronti  del contribuente che non abbia ricevuto risposta
          dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
          comma 1.
              4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
          un  numero  elevato  di  contribuenti  concerna  la  stessa
          questione  o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
          finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
          circolare  o  una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
          sensi dell'art. 5, comma 2.
              5.  Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  relativo  ai  poteri regolamentari dei Ministri nelle
          materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
          procedure  e  le  modalita'  di esercizio dell'interpello e
          dell'obbligo  di  risposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria.
              6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  relativo all'interpello della
          amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».
          Nota all'art. 127 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 36-ter del decreto
          del   Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  recante
          disposizioni   comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi:
              «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1.  Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la  maggiore  imposta sul reddito delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.».
          Nota all'art. 130 del TUIR:
              - Per  il  testo dell'art. 2359 del codice civile, vedi
          le note all'art. 117 del TUIR.
          Nota all'art. 131 del TUIR:
              - Per  il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
          1989, n. 69, vedi nelle note all'art. 118 del TUIR.
          Note all'art. 132 del TUIR:
              - Il  decreto  legislativo n. 58/1998 contiene il testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio 1996, n. 52.
              - Per  il  testo  dell'art. 11 della legge n. 212/2000,
          vedi nelle note all'art. 124 del TUIR.
          Note all'art. 143 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2195  del codice
          civile:
              «Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione,  nel registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
                1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione
          di beni o di servizi;
                2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
          beni;
                3) un'attivita'  di  trasporto per terra, per acqua o
          per aria;
                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
              Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle
          attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non
          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8,  comma 7, del
          decreto legislativo n. 502/1992:
              «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni   assistenziali). - 7. Fermo   restando  quanto
          previsto  dall'art.  4,  comma 2,  della  legge 30 dicembre
          1991,  n.  412, da attuare secondo programmi coerenti con i
          principi  di  cui  al  comma 5,  entro il 30 giugno 1994 le
          regioni  e le unita' sanitarie locali per quanto di propria
          competenza   adottano  i  provvedimenti  necessari  per  la
          instaurazione  dei  nuovi  rapporti  previsti  dal presente
          decreto  fondati  sul  criterio  dell'accreditamento  delle
          istituzioni,  sulla  modalita' di pagamento a prestazione e
          sull'adozione  del  sistema  di  verifica e revisione della
          qualita'   delle   attivita'  svolte  e  delle  prestazioni
          erogate.  I  rapporti  vigenti secondo la disciplina di cui
          agli  accordi  convenzionali  in  atto, ivi compresi quelli
          operanti  in  regime  di proroga, cessano comunque entro un
          triennio  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto.».
          Nota all'art. 144 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 26 della legge n.
          222/1985  (Disposizioni  sugli enti e beni ecclesiastici in
          Italia  e  per  il  sostentamento  del  clero  cattolico in
          servizio nelle diocesi):
              «Art.  26. - Gli istituti religiosi, le loro province e
          case  civilmente  riconosciuti,  possono,  per ciascuno dei
          propri   membri   che  presti  continuativamente  opera  in
          attivita'  commerciali  svolte  dall'ente, dedurre, ai fini
          della  determinazione  del  reddito di impresa, se inerente
          alla  sua  produzione e in sostituzione degli altri costi e
          oneri  relativi  alla  prestazione d'opera, ad eccezione di
          quelli  previdenziali,  un  importo  pari all'ammontare del
          limite  minimo  annuo  previsto per le pensioni corrisposte
          dal  Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto
          nazionale di previdenza sociale.
              Con  decreto  del Ministro delle finanze e' determinata
          la  documentazione necessaria per il riconoscimento di tali
          deduzioni.
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          dal  periodo  di  imposta successivo a quello di entrata in
          vigore delle presenti norme.».
          Note all'art. 148 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3 della legge n.
          287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi.):
              «Art.                 3 (Rilascio                 delle
          autorizzazioni). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede
          degli  esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti
          e  di  bevande,  comprese  quelle  alcoliche  di  qualsiasi
          gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
          sindaco   del   comune   nel   cui  territorio  e'  ubicato
          l'esercizio, sentito il parere della commissione competente
          ai  sensi  dell'art.  6,  con  l'osservanza  dei  criteri e
          parametri  di  cui  al  comma 4  del  presente articolo e a
          condizione  che il richiedente sia iscritto nel registro di
          cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il
          sindaco  accerta  la  conformita'  del  locale  ai  criteri
          stabiliti  con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si
          riserva  di  verificarne la sussistenza quando cio' non sia
          possibile  in  via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta
          l'adeguata   sorvergliabilita'   dei   locali   oggetto  di
          concessione edilizia per ampliamento.
              2. L'autorizzazione  ha  validita'  fino al 31 dicembre
          del  quinto  anno  successivo  a  quello  del  rilascio, e'
          automaticamente  rinnovata se non vi sono motivi ostativi e
          si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
              3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art.
          4  del  decreto-legge  9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 6 febbraio 1987, n. 15, i
          comuni   possono  assoggettare  a  vidimazione  annuale  le
          autorizzazioni  relative  agli esercizi di somministrazione
          al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  ubicati  in  aree a
          particolare interesse storico e artistico.
              4. Sulla  base  delle  direttive  proposte dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato - dopo
          aver  sentito  le  organizzazioni  nazionali  di  categoria
          maggiormente   rappresentative  -  e  deliberate  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 3,  lettera d),  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  le  regioni - sentite le organizzazioni di
          categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
          -   fissano  periodicamente  criteri  e  parametri  atti  a
          determinare  il  numero  delle  autorizzazioni rilasciabili
          nelle  aree  interessate.  I  criteri  e  i  parametri sono
          fissati  in  relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
          conto  anche  del  reddito della popolazione residente e di
          quella  fluttuante,  dei flussi turistici e delle abitudini
          di consumo extradomestico.
              5. Il  comune, in conformita' ai criteri e ai parametri
          di  cui  al  comma 4,  sentita la commissione competente ai
          sensi  dell'art.  6,  stabilisce,  eventualmente  anche per
          singole  zone del territorio comunale, le condizioni per il
          rilascio delle autorizzazioni.
              6. I  limiti  numerici determinati ai sensi del comma 4
          non  si  applicano  per  il  rilascio  delle autorizzazioni
          concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
                a) al domicilio del consumatore;
                b) negli  esercizi  annessi  ad  alberghi,  pensioni,
          locande  o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
          prestazioni rese agli alloggiati;
                c) negli  esercizi posti nelle aree di servizio delle
          autostrade   e   nell'interno   di   stazioni  ferroviarie,
          aeroportuali e marittime;
                d) negli   esercizi   di  cui  all'art.  5,  comma 1,
          lettera c),  nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta
          di trattenimento e svago;
                e) nelle  mense  aziendali  e negli spacci annessi ai
          circoli  cooperativi  e degli enti a carattere nazionale le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno;
                f) esercitata  in  via  diretta  a  favore dei propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
                g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in
          stabilimenti  militari,  delle forze di polizia e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                h) nei mezzi di trasporto pubblico.
              7. Le  attivita'  di  somministrazione di alimenti e di
          bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
          norme,  prescrizioni  e autorizzazioni in materia edilizia,
          urbanistica  e  igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla
          destinazione  d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva
          l'irrogazione   delle   sanzioni   relative  alle  norme  e
          prescrizioni violate.».
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 190, della
          legge   n.  662/1996  (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica.):
              «190. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze, del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale e per la solidarieta'
          sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
          un organismo di controllo.».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2532  del codice
          civile:
              «Art. 2532 (Recesso del socio).  - Il socio cooperatore
          puo'  recedere dalla societa' nei casi previsti dalla legge
          e   dall'atto  costitutivo.  Il  recesso  non  puo'  essere
          parziale.
              La  dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
          raccomandata   alla  societa'.  Gli  amministratori  devono
          esaminarla  entro  sessanta  giorni dalla ricezione. Se non
          sussistono  i  presupposti  del recesso, gli amministratori
          devono  darne  immediata  comunicazione al socio, che entro
          sessanta  giorni  dal ricevimento della comunicazione, puo'
          proporre opposizione innanzi il tribunale.
              Il  recesso  ha effetto per quanto riguarda il rapporto
          sociale    dalla   comunicazione   del   provvedimento   di
          accoglimento   della   domanda.   Ove  la  legge  o  l'atto
          costitutivo   non  preveda  diversamente,  per  i  rapporti
          mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con
          la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi
          prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
          successivo.».
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Art. 2532 (Assemblee). - Nelle assemblee hanno diritto
          di  voto  coloro  che risultano iscritti da almeno tre mesi
          nel libro dei soci.
              Ogni  socio  ha  un voto, qualunque sia il valore della
          quota o il numero delle azioni.
              Tuttavia  nelle societa' cooperative con partecipazione
          di  persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire a
          queste  piu'  voti,  ma  non  oltre  cinque,  in  relazione
          all'ammontare  della quota o delle azioni, oppure al numero
          dei loro membri.
              Le  maggioranze  richieste  per  la  regolarita'  della
          costituzione  delle  assemblee  e  per  la  validita' delle
          deliberazioni  sono  calcolate  secondo  il numero dei voti
          spettanti  ai  soci. L'atto costitutivo puo' determinare le
          maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 236.
              Il voto puo' essere dato per corrispondenza, se cio' e'
          ammesso  dall'atto  costitutivo.  In  tal  caso l'avviso di
          convocazione  dell'assemblea  deve  contenere per esteso la
          deliberazione proposta.».
          Note all'art. 154 del TUIR.
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 139, 140 e 149
          del  decreto  legislativo  n.  490/1999  (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352.):
              «Art.  139 (Beni soggetti a tutela). - 1. Sono soggetti
          alle  disposizioni  di  questo  Titolo  in ragione del loro
          notevole interesse pubblico:
                a) le  cose  immobili che hanno cospicui caratteri di
          bellezza naturale o di singolarita' geologica;
                b) le  ville,  i  giardini e i parchi, non tutelati a
          norma  delle  disposizioni del Titolo I, che si distinguono
          per la loro non comune bellezza;
                c) i  complessi  di  cose  immobili che compongono un
          caratteristico    aspetto    avente   valore   estetico   e
          tradizionale;
                d) le  bellezze panoramiche considerate come quadri e
          cosi'  pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
          al  pubblico  dai  quali  si  goda  lo spettacolo di quelle
          bellezze».
              «Art.   140 (Elenchi). -   1. Dei  beni  indicati  alle
          lettere a)  e b) e delle localita' indicate alle lettere c)
          e d) dell'art. 139 le regioni compilano su base provinciale
          due  distinti  elenchi,  ai  fini  della  dichiarazione  di
          notevole interesse pubblico.
              2. La  compilazione  di detti elenchi e' affidata a una
          commissione    istituita    in   ciascuna   provincia   con
          provvedimento regionale.
              3. La  commissione  dura  in  carica quattro anni ed e'
          composta  dai  rappresentanti regionali e provinciali e dai
          sindaci  dei  comuni  interessati.  Della commissione fanno
          parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed
          architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici
          competenti per territorio.
              4. La  commissione  aggrega,  di  volta  in  volta,  un
          esperto  in materia mineraria o un rappresentante del Corpo
          forestale  dello  Stato o altri esperti la cui presenza sia
          ritenuta  opportuna a seconda della natura dei beni e delle
          localita' da tutelare.
              5. Le   proposte   per  la  dichiarazione  di  notevole
          interesse  pubblico delle diverse localita' contenute negli
          elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga
          determinata   dalla  commissione  sono  pubblicati  per  un
          periodo  di  tre  mesi  all'albo pretorio di tutti i comuni
          interessati   della   Provincia   e   depositati  presso  i
          competenti uffici degli stessi comuni.
              6. Dell'avvenuta  compilazione  e  pubblicazione  degli
          elenchi  e' altresi' data contestualmente notizia su almeno
          due   quotidiani  diffusi  nella  Regione  territorialmente
          interessata,   nonche'   su   un  quotidiano  a  diffusione
          nazionale».
              «Art.   149 (Piani  territoriali  paesistici). -  1. Le
          regioni  sottopongono  a  specifica  normativa  d'uso  e di
          valorizzazione  ambientale  il territorio includente i beni
          ambientali  indicati  all'art. 146 mediante la redazione di
          piani     territoriali     paesistici     o     di    piani
          urbanistico-territoriali  aventi  le  medesime finalita' di
          salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
              2. La  pianificazione  paesistica prescritta al comma 1
          e'   facoltativa  per  le  vaste  localita'  indicate  alle
          lettere c)   e  d)  dell'art.  139  incluse  negli  elenchi
          previsti dall'art. 140 e dall'art. 144.
              3. Qualora  le  regioni non provvedano agli adempimenti
          previsti  al  comma 1,  si  procede a norma dell'art. 4 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616,  come  modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo
          1997, n. 59.
              4. Fermo   il  disposto  dell'art.  164  il  Ministero,
          d'intesa  con  il Ministero dell'ambiente e con la Regione,
          puo'  adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
          beni  tutelati  a norma di questo titolo i cui valori siano
          stati comunque compromessi.».
              - Il   decreto-legge   n.   312/1985,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, contiene
          disposizioni  per  la  tutela  delle  zone  di  particolare
          interesse ambientale.
          Note all'art. 155 TUIR:
              - Si trascrive il testo dell'art. 8-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972  (Istituzione e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):
              «Art.   8-bis (Operazioni   assimilate   alle  cessioni
          all'esportazione). -    Sono   assimilate   alle   cessioni
          all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
                a) le  cessioni  di  navi  destinate all'esercizio di
          attivita'  commerciali  o  della  pesca  o ad operazioni di
          salvataggio   o   di   assistenza   in  mare,  ovvero  alla
          demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
          11 febbraio 1971, n. 50;
                b) le  cessioni  di  navi e di aeromobili, compresi i
          satelliti,  ad  organi  dello  Stato  ancorche'  dotati  di
          personalita' giuridica;
                c) le  cessioni  di aeromobili destinati a imprese di
          navigazione  aerea che effettuano prevalentemente trasporti
          internazionali;
                d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
          di  parti  di  ricambio  degli  stessi e delle navi e degli
          aeromobili  di  cui alle lettere precedenti, le cessioni di
          beni  destinati  a  loro  dotazione di bordo e le forniture
          destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
          le  somministrazioni  di  alimenti  e di bevande a bordo ed
          escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
          vettovagliamento;
                e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di
          bacini    di   carenaggio,   relativi   alla   costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,
          assiemaggio,   allestimento,   arredamento,   locazione   e
          noleggio   delle  navi  e  degli  aeromobili  di  cui  alle
          lettere a),   b)   e  c),  degli  apparati  motori  e  loro
          componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le
          prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi
          di cui alle lettere a) e b).
              Le  disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
          del  secondo  e  terzo  comma dell'art. 8 si applicano, con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle  operazioni  indicate nel precedente comma, anche per
          gli  acquisti  di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
          edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
          le  operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
          dell'impresa.».
              - Il   decreto   legge  n.  457/1997,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  1998,  n.  30,
          contiene  disposizioni  urgenti per lo sviluppo del settore
          dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.
              - Per  il  testo dell'art. 2359 del codice civile, vedi
          nelle note all'art. 117 TUIR.
          Nota all'art. 158 TUIR:
              - Si  trascrive il testo dell'art. 145, comma 66, della
          legge  n.  388/2000  (Disposizioni  per  la  formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  [legge
          finanziaria 2001]):
              «66. A  decorrere  dal periodo di imposta in corso alla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge, ai fini
          dell'applicazione    del   trattamento   fiscale   previsto
          dall'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
          n.   457,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 febbraio    1998,   n.   30,   nel   reddito   derivante
          dall'utilizzazione    di   navi   iscritte   nel   registro
          internazionale   e'   compresa  la  plusvalenza  realizzata
          mediante  la cessione della nave a condizione che la stessa
          sia   rimasta   iscritta   nel   registro   internazionale,
          anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di
          almeno tre anni.».
          Note all'art. 162 TUIR:
              - Il   decreto   legislativo   n.   446/1997   contiene
          disposizioni    relative    all'istituzione    dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
              - La legge n. 135/1997 contiene disposizioni in materia
          di   disciplina   della   professione   di  raccomandatario
          marittimo.
              - La    legge   n.   478/1968   contiene   disposizioni
          riguardanti  l'ordinamento  della  professione di mediatore
          marittimo.
          Nota all'art. 167 del TUIR:
              - Per  il  testo  dell'art. 11 della legge n. 212/2000,
          recante  disposizioni in materia di statuto dei diritti del
          contribuente, vedi nelle note all'art. 124 TUIR.
          Note all'art. 168 del TUIR:
              - Per   il   testo  dell'art.  8-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972  (Istituzione e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto), vedi nelle
          note all'art. 155 TUIR.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge  n.  400/1988,  recante  disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 171 del TUIR:
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 2500-septies e
          2500-octies del codice civile:
              «Art.    2500-septies (Trasformazione   eterogenea   da
          societa'  di  capitali). -  Le  societa'  disciplinate  nei
          capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
          consorzi,   societa'   consortili,   societa'  cooperative,
          comunioni  di  azienda,  associazioni  non  riconosciute  e
          fondazioni.
              Si applica l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile.
              La  deliberazione  deve  essere  assunta  con  il  voto
          favorevole  dei  due terzi degli aventi diritto, e comunque
          con  il  consenso  dei  soci  che  assumono responsabilita'
          illimitata.
              La   deliberazione   di  trasformazione  in  fondazione
          produce  gli effetti che il capo II del titolo II del libro
          primo  ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del
          fondatore».
              «Art.    2500-octies (Trasformazione    eterogenea   in
          societa'   di   capitali). -   I   consorzi,   le  societa'
          consortili,   le   comunioni   d'azienda,  le  associazioni
          riconosciute  e  le  fondazioni possono trasformarsi in una
          delle  societa'  disciplinate  nei  capi V,  VI  e  VII del
          presente titolo.
              La deliberazione di trasformazione deve essere assunta,
          nei  consorzi,  con  il  voto  favorevole della maggioranza
          assoluta   dei  consorziati;  nelle  comunioni  di  aziende
          all'unanimita';   nelle   societa'   consortili   e   nelle
          associazioni  con  la  maggioranza  richiesta dalla legge o
          dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
              La   trasformazione  di  associazioni  in  societa'  di
          capitali  puo'  essere esclusa dall'atto costitutivo o, per
          determinate  categorie di associazioni, dalla legge; non e'
          comunque  ammessa  per le associazioni che abbiano ricevuto
          contributi  pubblici  oppure  liberalita'  e  oblazioni del
          pubblico.  Il  capitale  sociale  della societa' risultante
          dalla  trasformazione  e'  diviso  in  parti uguali fra gli
          associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
              La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali
          e'   disposta   dall'autorita'   governativa,  su  proposta
          dell'organo  competente.  Le  azioni o quote sono assegnate
          secondo  le  disposizioni  dell'atto  di  fondazione  o, in
          mancanza, dell'art. 31.».
          Note all'art. 172 del TUIR:
              - Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2501-quater,
          2425 e 2504-bis del codice civile:
              «Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
          amministrativo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          deve  redigere,  con  l'osservanza delle norme sul bilancio
          d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle  societa'
          stesse,  riferita  ad  una  data  non  anteriore  di  oltre
          centoventi  giorni  al giorno in cui il progetto di fusione
          e' depositato nella sede della societa'.
              La  situazione  patrimoniale puo' essere sostituita dal
          bilancio  dell'ultimo  esercizio, se questo e' stato chiuso
          non  oltre  sei mesi prima del giorno del deposito indicato
          nel primo comma».
              Art.  2425 (Contenuto  del conto economico). - Il conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
                A) valore della produzione:
                  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
                  2) variazioni  delle rimanenze di prodotti in corso
          di lavorazione, semilavorati e finiti;
                  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
                  4) incrementi   di   immobilizzazioni   per  lavori
          interni;
                  5) altri    ricavi   e   proventi,   con   separata
          indicazione dei contributi in conto esercizio.
              Totale.
                B) costi della produzione:
                  6) per  materie prime, sussidiarie, di consumo e di
          merci;
                  7) per servizi;
                  8) per godimento di beni di terzi;
                  9) per il personale:
                    a) salari e stipendi;
                    b) oneri sociali;
                    c) trattamento di fine rapporto;
                    d) trattamento di quiescenza e simili;
                    e) altri costi;
                  10) ammortamenti e svalutazioni:
                    a) ammortamento       delle      immobilizzazioni
          immateriali;
                    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
                    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
                    d) svalutazioni  dei crediti compresi nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
                  11) variazioni  delle  rimanenze  di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
                  12) accantonamenti per rischi;
                  13) altri accantonamenti;
                  14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
              Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
                C) proventi e oneri finanziari:
                15) proventi    da   partecipazioni,   con   separata
          indicazione  di  quelli  relativi  ad imprese controllate e
          collegate;
                  16) altri proventi finanziari:
                    a) da  crediti  iscritti  nelle immobilizzazioni,
          con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
                    b) da  titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
          non costituiscono partecipazioni;
                    c) da  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                    d) proventi  diversi dai precedenti, con separata
          indicazione  di quelli da imprese controllate e collegate e
          di quelli da controllanti;
                  17) interessi   e   altri   oneri  finanziari,  con
          separata  indicazione di quelli verso imprese controllate e
          collegate e verso controllanti;
                  17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
          17+ - 17-bis).
                D) rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
                  18) rivalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli  iscritti all'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                  19) svalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non  costituiscono  partecipazioni. Totale delle rettifiche
          (18 - 19).
                E) proventi e oneri straordinari:
                  20) proventi,   con   separata   indicazione  delle
          plusvalenze   da   alienazioni   i   cui  ricavi  non  sono
          iscrivibili al n. 5);
                  21) oneri,    con    separata   indicazione   delle
          minusvalenze  da  alienazioni,  i cui effetti contabili non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi  precedenti.  Totale  delle  partite straordinarie
          (20-21).
              Risultato  prima  delle  imposte (A - B + - C + - D + -
          E);
                  22) imposte  sul  reddito dell'esercizio, correnti,
          differite e anticipate;
                  23) utile (perdite) dell'esercizio.».
              «Art.  2504-bis (Effetti  della fusioni). - La societa'
          che  risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
          diritti  e  gli  obblighi  delle societa' partecipanti alla
          fusione,  proseguendo  in  tutti  i  loro  rapporti,  anche
          processuali, anteriori alla fusione.
              La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
          delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504.
              Nella  fusione  mediante  incorporazione  puo' tuttavia
          essere stabilita una data successiva.
              Per  gli  effetti  ai quali si riferisce il primo comma
          dell'art.   2501-ter,   numeri 5)   e  6),  possono  essere
          stabilite date anche anteriori.
              Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
          e  le  passivita'  sono iscritte ai valori risultanti dalle
          scritture  contabili  alla  data di efficacia della fusione
          medesima;  se  dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
          essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
          del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
          la  differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
          numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
          societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
          devono  altresi'  essere  allegati  alla  nota  integrativa
          prospetti  contabili  indicanti  i  valori  attribuiti alle
          attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
          alla      fusione     e     la     relazione     di     cui
          all'articolo 2501-sexies.
              La  fusione  attuata mediante costituzione di una nuova
          societa'  di capitali ovvero mediante incorporazione in una
          societa'  di  capitali  non libera i soci a responsabilita'
          illimitata  dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
          rispettive  societa'  partecipanti  alla  fusione anteriori
          all'ultima  delle  iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
          non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso».
              (Testo  degli articoli 2501-quater, 2425 e 2504-bis del
          codice civile in vigore fino al 31 dicembre 2003:
              «Art.2501-quater (Relazione   degli  amministratori). -
          Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
          devono   redigere   una   relazione  la  quale  illustri  e
          giustifichi,  sotto  il  profilo giuridico ed economico, il
          progetto  di fusione e in particolare il rapporto di cambio
          delle azioni o delle quote.
              La  relazione deve indicare i criteri di determinazione
          del rapporto di cambio.
              Nella  relazione  devono  essere segnalate le eventuali
          difficolta' di valutazione».