Art. 2.
                       Norme di coordinamento

  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 26-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.   Qualora   i   rapporti   di   cui  all'articolo 44,  comma 1,
lettere g-bis)  e  g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  abbiano  ad  oggetto azioni o strumenti finanziari similari
alle  azioni  di  cui  allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al
comma 1  non  si  applica  sulla  quota  del  provento corrispondente
all'ammontare  degli  utili  messi in pagamento nel periodo di durata
del contratto.»;
    b) nell'articolo 27,  i  commi  da  1  a  5  sono  sostituiti dai
seguenti:
  «1.  Le  societa'  e  gli  enti  indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1  dell'articolo 73  del  testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50
per   cento  a  titolo  d'imposta  sugli  utili  in  qualunque  forma
corrisposti,  anche  nei  casi  di  cui all'articolo 47, comma 7, del
predetto  testo  unico,  a  persone  fisiche residenti in relazione a
partecipazioni  non  qualificate  ai  sensi  della lettera c-bis) del
comma 1  dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative  all'impresa  ai  sensi  dell'articolo 65 del medesimo testo
unico.  La  ritenuta  di  cui  al  periodo precedente si applica alle
condizioni   ivi   previste  agli  utili  derivanti  dagli  strumenti
finanziari   di   cui  all'articolo 44,  comma 2,  lettera a)  e  dai
contratti  di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9,  lettera b),  del  predetto  testo  unico  qualora il valore
dell'apporto  non  sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato  prima  della data di stipula del contratto nel caso in cui
si  tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati  regolamentati  o  di  altre  partecipazioni,  ovvero non sia
superiore  al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo
del   comma 2   dell'articolo 47   del  citato  testo  unico  qualora
l'associante    determini    il   reddito   di   impresa   ai   sensi
dell'articolo 66 del medesimo testo unico.
  1-bis.  Nei  casi  di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1
si   applica   sull'intero   ammontare   delle  somme  o  dei  valori
corrisposti,   qualora   il   percettore   non  comunichi  il  valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
  2.  In  caso  di  distribuzione di utili in natura i singoli soci o
partecipanti,  per  conseguirne  il  pagamento, sono tenuti a versare
alle  societa'  ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73  del  predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare  della  ritenuta  di  cui  al  comma 1,  determinato in
relazione  al  valore  normale  dei  beni  ad  essi attribuiti, quale
risulta  dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data
individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato
testo unico.
  3.  La  ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del
27  per  cento  sugli  utili corrisposti a soggetti non residenti nel
territorio   dello  Stato  in  relazione  alle  partecipazioni,  agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai
contratti  di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9,  lettera b),  non  relative  a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50
per  cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti
non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al
rimborso,  fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,
dell'imposta   che  dimostrino  di  aver  pagato  all'estero  in  via
definitiva  sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero.
  4.  Sugli  utili  corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella
lettera d)  del  comma 1  dell'articolo 73  del  citato testo unico a
persone  fisiche  residenti  in  relazione  a  partecipazioni  e agli
associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
non   qualificate   ai   sensi   della  lettera  c-bis)  del  comma 1
dell'articolo 67  del  medesimo testo unico, non relative all'impresa
ai  sensi  dell'articolo 65  dello stesso testo unico, e' operata una
ritenuta,  del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui
al   primo   comma  dell'articolo 23,  che  intervengono  nella  loro
riscossione.  La  ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili
corrisposti  e' a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai
contratti  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del
citato    testo    unico    non   relative   all'impresa   ai   sensi
dell'articolo 65.  La  ritenuta  dei periodi precedenti e' operata al
netto  delle  ritenute  applicate  dallo  Stato  estero.  In  caso di
distribuzione  di utili in natura si applicano le disposizioni di cui
al comma 2.
  5.  Le  ritenute  di  cui  ai  commi 1 e 4, primo periodo, non sono
operate  qualora  le  persone  fisiche  residenti  e gli associati in
partecipazione  dichiarino  all'atto  della  percezione che gli utili
riscossi   sono   relativi   all'attivita'   di   impresa  o  ad  una
partecipazione  qualificata  ai  sensi  della  lettera c) del comma 1
dell'articolo 67  del  citato  testo  unico.  Le  ritenute  di cui ai
commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta  nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle societa'.»;
    c) all'articolo  27-bis  i  commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  «1.  Le  societa'  che  detengono  una  partecipazione  diretta non
inferiore   al   25   per  cento  del  capitale  della  societa'  che
distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se:
    a) rivestono   una   delle  forme  previste  nell'allegato  della
direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
    b) risiedono,  ai  fini  fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
europea;
    c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilita' di
fruire   di   regimi   di   opzione   o  di  esonero  che  non  siano
territorialmente  o  temporalmente  limitati,  ad  una  delle imposte
indicate nell'allegato della predetta direttiva;
    d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un
anno.
  2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una
certificazione,  rilasciata  dalle competenti autorita' fiscali dello
Stato  estero,  che  attesti che la societa' non residente possiede i
requisiti  indicati  nel comma 1 nonche' la documentazione attestante
la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.»;
    d) all'articolo 27-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari  alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito
accentrato  gestito  dalla  Monte  Titoli S.p.A. ai sensi della legge
19 giugno  1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte
sui  redditi  con  le  stesse  aliquote  ed  alle medesime condizioni
previste dal predetto articolo.»;
    e) all'articolo 37-bis, comma 3:
      1) alla lettera f) dopo le parole «incluse le valutazioni» sono
inserite le seguenti: «e le classificazioni di bilancio»;
      2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) cessioni
di  beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione
di  gruppo  di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi.».
  2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) il comma 1 e' abrogato;
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
plusvalenze  e  gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di
cui  al  comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del
testo  unico  delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri
di    cui   all'articolo 68   sono   distintamente   indicati   nella
dichiarazione annuale dei redditi.»;
      3)  al  comma  4,  nel  primo  periodo  le  parole: «Le imposte
sostitutive  di  cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte» sono sostituite
dalle   seguenti:   «L'imposta   sostituiva  di  cui  al  comma 2  e'
corrisposta»;
    b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), le parole: «non negoziate
in   mercati   regolamentati»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«qualificate  ai  sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67
del testo unico delle imposte sui redditi».
  3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,   non   modificate   in  conseguenza  del  presente  decreto,  i
riferimenti  a  disposizioni contenute in articoli del medesimo testo
unico  recanti  la numerazione vigente prima della data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   si   intendono   effettuati  alle
corrispondenti  disposizioni  contenute  negli articoli che recano la
numerazione disposta con il medesimo decreto.
  4.   Quando   leggi,   regolamenti,   decreti,  od  altre  norme  o
provvedimenti,   fanno   riferimento   a  disposizioni  contenute  in
articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, vigenti
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento,
salvo  che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della
entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,   si  intende  alle
corrispondenti  disposizioni  contenute  negli articoli che recano la
numerazione disposta con il presente decreto.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 26-bis, 27,
          27-bis,   e   27-ter   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600/1973:
              «Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i
          non  residenti).  -  1.  Non sono soggetti ad imposizione i
          redditi  di  capitale derivanti dai rapporti indicati nelle
          lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e
          postali,  con  esclusione degli interessi ed altri proventi
          derivanti  da  prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter),
          dell'art.  41,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  qualora  siano
          percepiti da:
                a) soggetti  residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              1-bis.  I  requisiti  di  cui al comma 1 sono attestati
          mediante  la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
              2.  Qualora  i  rapporti  di  cui all'art. 44, comma 1,
          lettere  g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  abbiano  ad  oggetto azioni o
          strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  di  cui allo
          stesso  art.  44,  l'esenzione  di  cui  al  comma 1 non si
          applica    sulla    quota   del   provento   corrispondente
          all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di
          durata del contratto».
              «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
          dell'art.  87  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
          utili  in  qualunque  forma  corrisposti  a persone fisiche
          residenti  in relazione a partecipazioni non qualificate ai
          sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1 dell'art. 81 del
          citato   testo   unico   n.  917  del  1986,  non  relative
          all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico.
              2.  In  caso di distribuzione di utili in natura, anche
          in  sede  di  liquidazione della societa', i singoli soci o
          partecipanti,  per  conseguirne il pagamento, sono tenuti a
          versare  alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a)
          e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica    22 dicembre    1986,    n.   917,   l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
          1,  determinato  in relazione al valore normale dei beni ad
          essi  attribuiti,  quale  risulta dalla valutazione operata
          dalla societa' emittente.
              3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
          l'aliquota  del  27  per  cento  sugli  utili corrisposti a
          soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
          relazione   alle  partecipazioni  non  relative  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
          ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati
          ad  azionisti  di  risparmio.  I  soggetti  non  residenti,
          diversi  dagli  azionisti  di  risparmio,  hanno diritto al
          rimborso,   fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della
          ritenuta,   dell'imposta  che  dimostrino  di  aver  pagato
          all'estero  in  via  definitiva sugli stessi utili mediante
          certificazione  del  competente ufficio fiscale dello Stato
          estero.
              4.  Sugli  utili  corrisposti  dalle  societa'  ed enti
          indicati  nella  lettera  d)  del  comma 1 dell'art. 87 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,  a  persone  fisiche  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  non relative all'impresa ai sensi dell'art.
          77  dello  stesso  testo  unico n. 917 del 1986, nonche' ai
          fondi  indicati  nel  comma 1, e' operata una ritenuta, con
          obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
          al  primo  comma  dell'art. 23, che intervengono nella loro
          riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
          confronti  delle  persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
          confronti dei fondi.
              5.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e' operata nei
          confronti  delle  persone  fisiche residenti che possiedono
          partecipazioni  rappresentate  da  azioni  nominative  o da
          quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel
          caso  in  cui  attestino  di  avere i requisiti di cui allo
          stesso  comma  .  La  ritenuta  non  e'  operata  qualora i
          soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
          all'atto  della riscossione degli utili. Le ritenute di cui
          ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento
          ed  a  titolo  d'imposta  nei confronti dei soggetti esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
              6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
          applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745».
              «Art.  27-bis  (Rimborso  della  ritenuta sui dividendi
          distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' che
          detengono  una  partecipazione  diretta non inferiore al 25
          per  cento del capitale della societa' che distribuisce gli
          utili,  hanno  diritto,  a  richiesta,  al  rimborso  della
          ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, se:
                a) rivestono  una  delle forme previste nell'allegato
          della   direttiva   435/90/CEE   del   23 luglio  1990  del
          Consiglio;
                b) risiedono,  ai  fini  fiscali, in uno Stato membro
          dell'Unione europea;
                c) sono  soggette,  nello  Stato  di residenza, senza
          possibilita'  di  fruire  di regimi di opzione o di esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad
          una  delle  imposte  indicate  nell'allegato della predetta
          direttiva;
                d) la  partecipazione  sia detenuta ininterrottamente
          per almeno un anno.
              2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, deve essere
          prodotta  una  certificazione,  rilasciata dalle competenti
          autorita'  fiscali  dello  Stato estero, che attesti che la
          societa'  non  residente  possiede i requisiti indicati nel
          comma 1 nonche' la documentazione attestante la sussistenza
          delle condizioni indicate al medesimo comma 1.
              3.  Ove  ricorrano  le  condizioni di cui al comma 1, a
          richiesta  della  societa'  beneficiaria  dei  dividendi, i
          soggetti  di  cui  all'art.  23  possono  non  applicare la
          ritenuta  di  cui  al  terzo  comma dell'art. 27. In questo
          caso,  la  documentazione  di  cui  al  comma 2 deve essere
          acquisita  unitamente  alla  richiesta  e conservata fino a
          quando  non  siano  decorsi  i termini per gli accertamenti
          relativi  al  periodo  di  imposta  in  corso  alla data di
          pagamento  dei dividendi e comunque fino a quando non siano
          stati definiti gli accertamenti stessi.
              4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla
          fonte  previste da disposizioni convenzionali che accordano
          rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  alle  societa'  di  cui al comma 1 che risultano
          controllate  direttamente  o  indirettamente  da uno o piu'
          soggetti  non  residenti in Stati della Comunita' europea a
          condizione  che  dimostrino  di non essere state costituite
          allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime
          in  esame.  A  tal  fine  per  l'assunzione  delle prove si
          applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413».
              «Art.  27-ter  (Azioni in deposito accentrato presso la
          Monte  Titoli  S.p.A.).  -  1.  Sugli utili derivanti dalle
          azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di
          cui  all'art. 4428 novembre 3 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di
          deposito  accentrato  gestito  dalla Monte Titoli S.p.A. ai
          sensi  della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in
          luogo  della  ritenuta  di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27,
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui redditi con le
          stesse  aliquote  ed  alle medesime condizioni previste dal
          predetto articolo.
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata
          dai  soggetti  presso  i  quali  i  titoli sono depositati,
          aderenti  al  sistema  di deposito accentrato gestito dalla
          Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato
          in  base  all'art.  10  della legge 19 giugno 1986, n. 289,
          nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi
          esteri  di  deposito  accentrato  aderenti al sistema Monte
          Titoli.
              3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2 accreditano, con
          separata  evidenza,  l'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          applicata  sugli  utili  di  cui  al comma 1 al conto unico
          istituito  ai  sensi  del  comma  1 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  1° aprile  1996,  n. 239, con valuta pari alla
          data  dell'effettivo  pagamento  degli  utili.  I  medesimi
          soggetti  addebitano  l'imposta sostitutiva ai percipienti,
          all'atto  del  pagamento,  con  valuta pari a quella con la
          quale  sono  riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le
          disposizioni  dell'art. 4 del decreto legislativo 1° aprile
          1996, n. 239.
              4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti
          residenti  in Stati con i quali siano in vigore convenzioni
          per  evitare  la  doppia  imposizione  sul reddito, ai fini
          dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  nella  misura
          prevista  dalla  convenzione  i  soggetti di cui al comma 2
          acquisiscono:
                a) una   dichiarazione  del  soggetto  non  residente
          effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i
          dati  identificativi  del soggetto medesimo, la sussistenza
          di   tutte   le   condizioni   alle  quali  e'  subordinata
          l'applicazione  del  regime  convenzionale  e gli eventuali
          elementi  necessari  a  determinare la misura dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione;
                b) un'attestazione  dell'autorita' fiscale competente
          dello  Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la
          residenza,  dalla  quale  risulti  la residenza nello Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti  fino  al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
          presentazione.
              5.  Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta
          il  rimborso  di  cui al comma 3, ultimo periodo, dell'art.
          27.   Sugli  utili  di  pertinenza  di  enti  od  organismi
          internazionali  che  godono dell'esenzione dalle imposte in
          Italia  per  effetto  di  leggi o di accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non
          applicano l'imposta sostitutiva.
              6.  Ove  ricorrano  le condizioni previste dal comma 1,
          dell'art.  27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1,
          del  presente articolo non e' applicata, a condizione che i
          soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
                a) la  documentazione attestante la sussistenza delle
          condizioni di cui al comma 1 dell'art. 27-bis;
                b) una   certificazione  delle  competenti  autorita'
          fiscali  dello  Stato estero, che attesti la ricorrenza dei
          requisiti  di  cui  al  comma  2 dell'art. 96-bis del testo
          unico delle imposte sui redditi.
              7.   I  soggetti  di  cui  al  comma  2  conservano  la
          documentazione  di  cui  ai  precedenti  commi 4 e 6 fino a
          quando  non  siano  decorsi  i termini per gli accertamenti
          relativi  al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          pagamento  degli  utili, e comunque fino a quando non siano
          stati definiti gli accertamenti stessi.
              8.  Gli  intermediari non residenti aderenti al sistema
          Monte   Titoli   e   gli  intermediari  non  residenti  che
          aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
          al  sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante
          fiscale   in   Italia   una   banca   o   una  societa'  di
          intermediazione  mobiliare,  residente nel territorio dello
          Stato,  una stabile organizzazione in Italia di banche o di
          imprese  di investimento non residenti, ovvero una societa'
          di  gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
          ai  sensi  dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58.   Il   rappresentante   fiscale   risponde
          dell'adempimento  dei propri compiti negli stessi termini e
          con  le  stesse  responsabilita' previste per i soggetti di
          cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
                a) versare  l'imposta  sostitutiva di cui al presente
          articolo;
                b) effettuare  le  comunicazioni  di  cui  all'art. 7
          della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
                c) conservare  la documentazione prevista nei commi 4
          e 6;
                d) fornire,  entro  quindici  giorni  dalla richiesta
          dell'amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento
          utile   per   comprovare  il  corretto  assolvimento  degli
          obblighi  riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
          1.
              9.  Con  uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
          da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  possono essere
          previste   modalita'  semplificate  per  l'attribuzione  ai
          soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi,
          nei  casi  in  cui  detta  attribuzione  sia prevista dalla
          convenzione  contro  le  doppie  imposizioni  stipulata fra
          l'Italia  e  il  Paese  di residenza del beneficiario e per
          l'acquisizione  della  documentazione di cui ai commi 4 e 6
          nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi
          esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte
          Titoli.  Con  gli  stessi  decreti possono essere approvati
          modelli  uniformi  per  l'acquisizione dell'attestazione di
          cui  al  comma 4, lettera b), e puo' essere previsto che la
          medesima   attestazione   produca  effetti  anche  ai  fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   contenute  negli
          articoli 6  e  7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
          239,   purche'   da   essa  risulti  la  sussistenza  delle
          condizioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto.».
              - Per  il  testo dell'art. 37-bis, comma 3, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n. 600/1973, vedi nelle
          note all'art. 123 del TUIR.
              - La  direttiva  del  Consiglio  n.  435/90/CEE  del 23
          luglio   1990,   concernente   il   regime  fiscale  comune
          applicabile  alle  societa'  madri e figlie di Stati membri
          diversi, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' Europea 20 agosto 1990, n. L 225 ed e' entrata in
          vigore il 30 luglio 1990.
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   n.   467/1997,   concernente  riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi,  a  norma  dell'art.  3, comma 160, della legge n.
          662/1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 gennaio
          1998, n. 2, S.O.:
              «Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri   redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a
          c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917).  -  1. [Le
          plusvalenze  di  cui  alla lettera c) del comma 1 dell'art.
          81,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  come  modificato  dall'art. 3, comma 1, al
          netto  delle  relative  minusvalenze, determinate secondo i
          criteri  stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n.
          917  del  1986,  sono soggette ad imposta sostitutiva delle
          imposte  sui  redditi  con  l'aliquota  del  27  per cento.
          L'eventuale  imposta sostitutiva pagata fino al superamento
          delle  percentuali  di  partecipazione o di diritti di voto
          indicate  nella  predetta  lettera c) del comma 1 dell'art.
          81,  e'  portata  in  detrazione  dall'imposta  sostitutiva
          dovuta ai sensi del presente comma].
              2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma  1,  determinati secondo i
          criteri  stabiliti  dall'art.  82 del predetto testo unico,
          sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle imposte sui
          redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
              3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di cui al comma 2 e quelle di cui
          alla  lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  determinate secondo i criteri di cui all'art.
          68  sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
          dei  redditi.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro delle
          finanze  possono essere previsti particolari adempimenti ed
          oneri  di documentazione per la determinazione dei predetti
          redditi.  L'obbligo  di  dichiarazione  non sussiste per le
          plusvalenze   e   gli   altri   proventi  per  i  quali  il
          contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
              4.   L'imposta   sostitutiva  di  cui  al  comma  2  e'
          corrisposta  mediante  versamento diretto nei termini e nei
          modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
          dovute a saldo in base alla dichiarazione.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
          sostenuti da:
                a) soggetti  residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi.».
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          917/1986, vedi nelle note alle premesse.