Art. 3.

  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso  di  2.500  cittadini  stranieri  non comunitari residenti
all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle
categorie di seguito elencate:
    ricercatori;
    imprenditori  che  svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale;
    liberi professionisti;
    soci e amministratori di societa' non cooperative;
    artisti  di  chiara  fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
  2.  All'interno  di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.