(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

            DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
               GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME S. ANGELO»

                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    A.1.  L'indicazione  geografica  protetta  «Salame  S. Angelo» e'
riservata  al prodotto che abbia i requisiti specificate nel presente
disciplinare.
                               Art. 2.
             Descrizione e caratteristiche del prodotto
    B.1.  Il  Salame  S.  Angelo  e'  un  insaccato unigrana prodotto
esclusivamente con carni suine ed insaccato (confezionato) in budella
naturali di suino.
    B.2. Il salame S. Angelo si presenta e si caratterizza da:
      B.2.1) aspetto:   la   superficie   esterna  e'  cilindrica  ed
irregolare, presentando la classica fioritura, uno strato biancastro,
tipica degli insaccati stagionati.
      B.2.2) consistenza:  tenero,  compatto  di consistenza elastica
alla pressione esercitata dal palmo della mano;
      B.2.3) aspetto  al  taglio:  la  fetta  si presenta compatta ed
omogenea, con il grasso e la parte magra ben legati;
      B.2.4) colore: le parti magre sono di colore rosso rubino ed il
grasso di colore bianco;
      B.2.5) odore: profumo delicato e caratteristico;
      B.2.6) sapore:   leggermente   speziato,   l'aroma   fragrante,
strettamente  condizionati  al  microclima della vallata e dal giusto
periodo di stagionatura.
    B.3. Pezzature:
      B.3.1) cularino, budello utilizzato ampolla rettale del maiale:
peso  variabile  da 700 a 1500 gr stagionatura minima non inferiore a
cinquanta giorni;
      B.3.2) sottocularino,   budello  utilizzato  piccolo  e  grosso
colon:  peso  variabile  da  200  a  700  gr  stagionatura minima non
inferiore a trenta giorni;
      B.3.3) sacco, budello utilizzato cieco di suino: peso variabile
da  1000  a  3500  gr  stagionatura  minima  non inferiore a sessanta
giorni;
      B.3.4) fellata,   budello  utilizzato  «budello  ricciu»  parte
limitrofa  al  cieco  di  suino:  peso  variabile  da  300  a  600 gr
stagionatura minima non inferiore a trenta giorni.
    B.4. Materie prime utilizzate:
      B.4.1) Le materie prime utilizzate ed ammesse per la produzione
del  salame S. Angelo sono costituite da carni fresche provenienti da
suini di razze selezionate, quali:
        animali  in  purezza  o derivati, delle razze tradizionali di
base Large White, Landrace, Duroc;
        animali  derivati da incroci fra le suddette razze ed incroci
fra le stesse con popolazioni suine autoctone.
    Inoltre devono presentare i seguenti requisiti:
      B.4.2) trovarsi in ottimo stato di nutrimento;
      B.4.3) devono   provenire   esclusivamente   da   Paesi  membri
dell'Unione europea;
      B.4.4) raggiungere   a   macellazione   avvenuta  un  peso  non
inferiore a 125 kg, peso morto;
      B.4.5) la  materia  prima  da  utilizzare dovra' giungere negli
stabilimenti  in  mezzane  intere  (compresa  la  testa), con divieto
assoluto   di   utilizzare   carni   congelate   e/o   surgelate;  la
refrigerazione  a  temperatura controllata 0° + 4° e' ammessa per non
piu' di sei giorni dalla data di macellazione, giorno incluso;
      B.4.6) e'   vietato   categoricamente   l'utilizzo   di   carni
provenienti  da  scrofe  o  verri,  nonche'  l'utilizzo del lardo nel
procedimento di trasformazione delle carni.
    B.5. Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche.
    La tabella sotto indicata, espone i dati nei suoi valori minimi e
massimi  consentiti, maggiormente significativi che caratterizzano il
Salame S. Angelo, riscontrabili a stagionatura ultimata.


Parametro     Periodo               Valore min.        Valore max
    Ph     Stagionatura ultimata         5,1               6,2
    Aw     Stagionatura ultimata         0,81              0,96

         Carica microbica mesofila 50x10 alla settima unita'
                       formanti colonia/grammo

    La  carica  microbica  viene  indicata come valore massimo, cioe'
uguale o minore di quella sopra indicata.
                               Art. 3.
                    Delimitazione zona geografica
    C.1.  La  produzione  del Salame S. Angelo cosi' come individuata
nell'allegata  cartina,  avviene  solo  nel  territorio del comune di
Sant'Angelo di Brolo.
    In  esso  si  dovra' svolgere l'intero ciclo di lavorazione, come
disposto ed indicato nel successivo art. 5.
                               Art. 4.
                        Origini del prodotto
    D.1. Il  Salame S. Angelo, prende il nome dal paese di produzione
S. Angelo di Brolo in provincia di Messina.
    La  storia del prodotto e' antichissima, e' documentata nella sua
zona  di  origine,  ed  affonda le sue radici in tempi assai lontani,
all'epoca arabo-normanna.
    Essa  inizio'  quando,  nell'XI secolo, per volonta' della regina
Adelasia,  i  Normanni,  a  seguito  del  Conte  Ruggero d'Altavilla,
portarono nuovi usi nel territorio siciliano.
    Gli  stessi,  affiancati dall'oppressione araba, a conferma della
sopraggiunta  liberta',  testimoniata dai nuovi costumi dietetici, in
contrapposizione  a  quelli  degli  arabi, la cui religione musulmana
vietava  l'uso  di  carne  di  maiale,  introdussero  le  carni suine
nell'uso culinario.
    Cosi'  nel  tempo,  S.  Angelo  e'  stato  custode  geloso di una
tradizione  unica in Sicilia tramandata da generazione in generazione
fino ai tempi odierni.
    D.2. Cio' trova conferma in numerosi importanti documenti storici
quali:
      D.2.1) una  delibera  redatta  nel  1855, con la quale l'allora
governante  del  comune  di  S.  Angelo,  introduceva una tassa sulle
principali  produzioni  di  maggior  interesse economico presenti sul
territorio   comunale,   comprendente   anche  il  salame  denominata
«Balzello»,  trasformatasi  negli anni seguenti e mantenuta sino agli
anni 50 sotto forma di dazi;
      D.2.2) una  delibera  comunale  del  7 settembre  1855  dove si
formulava  il  regolamento  di  percezione  del balzello sul consumo,
produzione e commercializzazione del Salame, e relativo pagamento con
l'allora  moneta in vigore «nella ragione di grano uno napoletano per
ogni rotolo, giusta tariffa autorizzata».
    Inoltre  nel regolamento si imponeva pure, a tutti i detentori di
salame  la  presentazione  alla  casa  comunale  di una dichiarazione
chiamata  «Rivelo», cioe' una sorta di autocertificazione odierna per
dichiarare le quantita' di prodotto posseduto;
      D.2.3) primum    ac    prototypum,    n.    1   del   periodico
dell'Universita'  di  Messina,  del  prof.  Enrico Pispisa, in cui si
ribadisce  il  concetto di politica economica espressa da Federico II
in  Sicilia,  che diede impulso alla produzione e commercializzazione
nei territori del suo regno della carne fresca, salata e salame;
      D.2.4) testo,  titolato  «I  prodotti  dell'isola  del Sole» di
Ettore  Costanzo e Mario Liberto edito e curato in collaborazione con
la  Regione Siciliana assessorato agricoltura e foreste, Servizi allo
sviluppo,  in  cui  si  evidenzia  la tipica produzione del Salame S.
Angelo;
      D.2.5) tesi  di  laurea  presso  l'Universita'  degli  studi di
Napoli  redatta  da  diversi  collegi  «dott.  Ravida' - AUSL Patti»,
attinente  la  produzione e le caratteristiche che contraddistinguono
il Salame S. Angelo;
      D.2.6) pubblicazioni varie su quotidiani e riviste del settore,
riguardanti   le   origini,   la   produzione,  le  partecipazioni  a
manifestazioni agroalimentari e le peculiarita' del Salame S. Angelo;
      D.2.7) registrazione  marchi  e  fatture di commercializzazione
dei  produttori  presenti sul territorio, con particolare riguardo ai
marchi per la difesa dalle imitazioni;
      D.2.8) istituzione  sin  dal  1990,  nel comune di S. Angelo di
Brolo  di una manifestazione dedicata al Salame S. Angelo, al fine di
incentivare  e  favorire  da  un  lato,  l'incontro  tra la domanda e
l'offerta  di  mercato,  dall'altro una politica di rafforzamento del
comparto economico locale di produzione.
    Altri  riferimenti  storici,  economici e culturali sono indicati
nell'apposita relazione storica.
    D.3. A parte la dimostrazione formale dell'origine, la notorieta'
e  la  fama  acquisiti  in  tantissimi anni, dimostra quanto alto sia
l'indice di gradimento per questo prodotto e radicato il concetto che
identifica  lo  stesso  con  la  denominazione  geografica «Salame S.
Angelo»  tanto  da  favorire tentativi di imitazione ed uso improprio
della denominazione stessa.
    A  tal  fine,  per  evitare  questo  deprecabile fenomeno, dovra'
essere  garantita  l'origine certa del prodotto mediante l'iscrizione
in  appositi elenchi dei produttori e delle strutture di lavorazione,
gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.
    Lo  stesso  organismo,  autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  verifichera'  che il prodotto tutelato della
I.G.P. risponda alle prescrizioni del disciplinare.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    E.1. La produzione del Salame S. Angelo si articola attraverso le
diverse  fasi  che  compongono  il  ciclo  di  lavorazione di seguito
elencato:
      E.1.1) ricevimento  della materia prima, con avvio diretto alla
lavorazione o relativo deposito a T° controllata zero° max + 4°;
      E.1.2) scotennamento,  sezionatura,  disosso  e mondatura della
materia  prima.  Le  parti  da impiegare in quantita' proporzionale e
provenienti  dall'intera  mezzena  di  suino,  sono:  coscia,  lonza,
filetto,   spalla,   coppa,  opportunamente  snervati,  e  pancettone
mondato;
      E.1.3) taglio  della  materia prima. La grana della carne e del
grasso  costituente  la pasta di salame deve essere tagliata a «punta
di coltello». Per questa fase, in alternativa, puo' essere utilizzata
apposita  macchina  cubettatrice  con  stampo  a  fori  a sezionatura
quadrata da 12 millimetri;
      E.1.4) impasto   della   carne  precedentemente  tagliata,  con
aggiunta  di  solo  sale marino, pepe nero a mezza grana e nitrato di
potassio (E252). Nell'impasto il rapporto carne/grasso presente, deve
essere  non  superiore a 100/20 ossia non superiore al 20% di grasso.
E' vietato categoricamente l'uso del lardo;
      E.1.5) preparazione  del  budello,  esclusivamente  di  maiale,
legato  con  spago  all'interno  nella  parte  inferiore,  una  volta
rivoltato su se stesso viene riempito, legato e sigillato nella parte
superiore;
      E.1.6) asciugatura  e  stagionatura  del prodotto, variabile in
funzione  della  pezzatura,  delle  caratteristiche chimico-fisiche e
merceologiche devono essere effettuate:
        E.1.6.1) in  locali  sufficientemente  aerati  e separati tra
loro,  attraverso lo sfruttamento delle caratteristiche climatiche in
funzione   dell'orientamento  e  del  posizionamento  dei  locali  di
produzione;
        E.1.6.2) in  ambienti cosiddetti «asettici», apposite sale di
asciugatura,  e  di stagionatura che attraverso lo sfruttamento delle
condizioni  climatiche  naturali,  garantiscono  con  i  loro sistemi
tecnologici  di  aspirare,  regolare,  rinnovare  e diffondere l'aria
esterna attraverso il prodotto in maniera uniforme.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    F.1. Il  legame  con  l'ambiente e' uno degli elementi indiscussi
che  caratterizzano  e  legano il prodotto Salame S. Angelo alla zona
geografica   di   origine,   il   comune  di  Sant'Angelo  di  Brolo,
soddisfacendo i requisiti previsti dal reg. CEE n. 2081/92.
    In particolare:
      F.1.1) le origini di produzione e loro tecniche.
    L'indubbia   connessione   con   il  territorio  tradizionale  di
produzione  e' rappresentata dalla capacita' tecnica degli addetti ai
lavori,  in  quanto  nel  tempo  si  sono  tramandate ed affermate le
maestranze  qualificate  che hanno reso possibile la prosecuzione dei
procedimenti  di  lavorazione  del  prodotto nel pieno rispetto della
tradizione consolidata.
    In   particolare,   quella   del   taglio  e  della  preparazione
dell'impasto  rappresenta un aspetto fondamentale di quello che sara'
il   risultato   finale   di   un   prodotto,  dalle  caratteristiche
inimitabili.
      F.1.2) il microclima della zona geografica.
    Il microclima che ne influenza positivamente la fase fondamentale
della  stagionatura,  viene  determinato dalla particolare morfologia
della  vallata di S. Angelo di Brolo, la quale si differenzia in modo
significativo da quelle vicine.
    Di  fatto  l'andamento  dei  suoi versanti, proteggono la vallata
dall'ingresso diretto sia delle correnti marine, che da quelle fredde
provenienti   dalle  montagne,  creando  un  idoneo  andamento  delle
correnti aeree, della temperatura e dell'umidita', tali da consentire
l'instaurazione  di  un  microambiente  che  la  differenzia  e la fa
assomigliare  ad  una  grande  sala di stagionatura, con connotazione
altrove non riproducibili.
      F.1.3) la   reputazione,   la  qualita'  e  le  caratteristiche
organolettiche.
    Infine  da  non  sottovalutare e' la notorieta' che nel corso dei
decenni  il  Salame  S.  Angelo  ha  acquisito sul mercato regionale,
nazionale ed europeo.
    Reputazione  che  i  salumificatori  ed il Salame S. Angelo hanno
acquisito  attraverso  un  prodotto, che nella fase commerciale trova
largo  consenso  nel consumatore finale, poiche' esso presenta quelle
caratteristiche  organolettiche  peculiari proprie di una cultura che
affonda  le  sue radici in un passato molto lontano, fatto di antiche
tradizioni, capaci di garantire sapori inimitabili di tempi lontani.
    Ne  e'  conferma  la  presenza  sul territorio, negli anni, di un
numero  consistente  di  operatori,  dediti  alla  produzione  e alla
commercializzazione sui diversi mercati di riferimento.
                               Art. 7.
                       Organismo di controllo
    G.1. I  controlli  saranno  effettuati da un organismo conforme a
quanto  disposto  dall'art.  10  del  regolamento  CEE  n.  2081/92 e
successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 8.
                 Etichettatura e commercializzazione
    H.1. Una   adeguata   protezione   della   denominazione   impone
l'adozione  di  requisiti  di identificazione e distintivi facilmente
individuabili.
    Tali requisiti distintivi sono costituiti da:
      H.1.1) il  prodotto,  subito dopo l'insacco e la legatura, deve
essere  munito  di  sigillo  atto  a  garantire  la corrispondenza al
presente  disciplinare,  e di tutti gli elementi previsti dalle leggi
vigenti  che regolano le procedure di etichettatura e confezionamento
dei prodotti insaccati a base di carne;
      H.1.2) sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la
denominazione  «Salame  S.  Angelo»,  fatta  in  caratteri  chiari  e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compaia   in   etichettatura   ed   essere   seguita  dalla  dicitura
«Indicazione  geografica protetta» e/o dalla sigla IGP, come indicato
nell'apposito  allegato  facente  parte del presente sotto la lettera
«A».
    Entrambe le suddette diciture sono intraducibili.
    Per  il  prodotto  destinato  ai  mercati  esteri,  l'indicazione
geografica protetta potra' essere indicata nella versione linguistica
del Paese in cui il prodotto viene commercializzato.
    Tali  indicazioni  sono  abbinate  inscindibilmente al logo della
indicazione geografica protetta.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
        H.1.2.1) Ai  fini  della  rintracciabilita'  del prodotto, le
diciture  ed  il  logo  verranno stampate sulle etichette delle ditte
produttrici e i relativi quantitativi, numerati.
      H.1.3) Il   Salame   S.   Angelo,   dopo   l'applicazione   dei
contrassegni, puo' essere commercializzato:
        H.1.3.1) sfuso  ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera
modificata, intero, in tranci o affettato.
    Tutte  le  operazioni  riguardanti  il  presente  articolo devono
avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.