Art. 2. 1. Il sistema automatico di protocollazione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato B al presente decreto, garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio se effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo, con rilascio di apposita ricevuta al mittente.