Art. 2.
  1.   Il   sistema  automatico  di  protocollazione,  verificata  la
sussistenza  dei requisiti di cui all'allegato B al presente decreto,
garantisce  l'attribuzione  del  numero  di  protocollo  nella stessa
giornata  d'invio  se  effettuato  in  orario d'ufficio, o altrimenti
entro  il  giorno  lavorativo  successivo,  con  rilascio di apposita
ricevuta al mittente.