Art. 2.
  1.  L'Ente  di Tutela autorizzato del vino «Sangiovese di Romagna»,
di  seguito  denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che,
conformemente  alle  attivita'  schematizzate  nel piano di controllo
approvato,  il  processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOC  «Sangiovese  di  Romagna»  rispondano ai requisiti stabiliti nel
relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato
nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  le  province  e  i  comuni competenti per territorio di
produzione  della DOC «Sangiovese di Romagna» sono tenuti a mettere a
disposizione  del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in
particolare  gli  albi  dei  vigneti  e  i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici
ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  le  camere  di  commercio,  industria,  agricoltura e
artigianato  competenti  per  territorio  di produzione sono tenute a
verificarel'avvenuto  pagamento  al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi   all'attivita'   di  controllo,  da  parte  dei  produttori
richiedenti  l'attribuzione  dell'attestazione della DOC in questione
per  le  relative  partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti
indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali;
    c) la  regione,  le province e le camere di commercio, industria,
agricoltura  e  artigianato  competenti  per territorio di produzione
possono  delegare  al  Consorzio  autorizzato  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla  legge  10 febbraio  1992,  n.  164  e  dal decreto
ministeriale  n.  256/1997  in materia di gestione e di controlli nel
settore,  dei  V.Q.P.R.D.;  in  particolare  le  camere di commercio,
industria,  agricoltura  e  artigianato possono delegare il Consorzio
autorizzato,  conformemente  al disposto dall'art. 16, comma 3, della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
«Sangiovese  di  Romagna»,  le  ricevute  di  produzione delle uve al
conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
    d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri  la  dicitura
«sottoposto  a  controllo  ai  sensi  del  decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  29 maggio  2001»  e la numerazione
attribuita   dal  Consorzio  autorizzato  a  seguito  del  parere  di
conformita'.  Fermo  restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura,  in  alternativa alla predetta numerazione, sino al termine
dell'attivita'  di  monitoraggio  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del
presente decreto, e' consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto
-  ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109    -    attribuito   alla   partita   certificata   dalla   ditta
imbottigliatrice  e  comunicato  dalla  medesima  ditta  al Consorzio
autorizzato  al  momento del conseguimento del parere di conformita'.
Il  sistema  di identificazione numerica scelto tra i due citati deve
essere  comunicato  dal  Consorzio  autorizzato  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del
presente   decreto.  Le  predette  indicazioni  devono  figurare  nel
rispetto di una delle seguenti modalita' alternative:
    su  apposito  contrassegno,  di forma e/o colore e/o modalita' di
applicazione  sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per
i  vini DOCG, purche' il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero
delle  politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un  esemplare  del
contrassegno   medesimo,   comunicando   altresi'   le  modalita'  di
applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;
    nell'ambito  dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo
in  cui  sono  collocate  le  indicazioni obbligatorie previste dalla
vigente  normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione
e   presentazione,   evitando  anche  in  tale  caso  ogni  possibile
confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;
    e) in  deroga  alle disposizioni di cui precedente lettera d), in
via   di   prima   applicazione   del  presente  decreto,  le  stesse
disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Fino a tale termine
potranno esserepertanto utilizzate le scorte di etichette prive della
dicitura   di   cui   alla  predetta  lettera  d)  e  il  sistema  di
identificazione  numerico  sara' quello riferito al lotto, attribuito
alla  partita  certificata  dalla ditta imbottigliatrice e comunicato
dalla   medesima  ditta  al  Consorzio  autorizzato  al  momento  del
conseguimento del parere di conformita'.