Art. 2. 1. Restano di esclusiva competenza del Ministero gli aggiornamenti della licenza di pesca per quanto concerne le caratteristiche tecniche della nave, potenza motrice dell'apparato motore, limiti di esercizio e sistemi di pesca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora