Art. 2.
  1.  Restano di esclusiva competenza del Ministero gli aggiornamenti
della  licenza  di  pesca  per  quanto  concerne  le  caratteristiche
tecniche  della nave, potenza motrice dell'apparato motore, limiti di
esercizio e sistemi di pesca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2004

                                        Il Sottosegretario di Stato
                                            Scarpa Bonazza Buora