Art. 6.
    E'  approvato  il  tipo della suddetta moneta d'argento, conforme
alle  descrizioni  tecniche  ed  artistiche  indicate  agli  articoli
precedenti  ed  alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante
del presente decreto.
    Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

         ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 48 della G.U.  <----

    Roma, 21 gennaio 2004
                                p. Il direttore generale: Carpentieri