Art. 5.
  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A. e' tenuto a
consegnare  al  Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari
per   ogni   versione   della  suddetta  moneta,  da  utilizzare  per
documentazione e partecipazione a mostre e convegni.