Art. 6. E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ----> Vedere IMMAGINE a pag. 47 della G.U. <---- Roma, 21 gennaio 2004 p. Il direttore generale: Carpentieri