IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di scritture contabili, nonche' l'art. 2712 dello stesso codice in materia di validita' probatoria delle riproduzioni meccanografiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari»; Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente «Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 10, comma 6, in materia di forma ed efficacia del documento informatico, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, concernente «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche», che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire le modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, che detta le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ottico o altro tipo di supporto idoneo; Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, in seguito denominata AIPA, si intende per: a) «documento»: rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo; b) «documento analogico»: si distingue in originale e copia ed e' formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro; c) «documento analogico originale»: documento analogico che puo' essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi; d) «documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine; e) «documento informatico»: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; f) «firma elettronica»: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; g) «firma elettronica avanzata»: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; h) «firma elettronica qualificata»: firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; i) «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l'autenticita' e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; l) «certificato qualificato»: certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatore rispondente ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva; m) «impronta»: sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima sequenza di un'opportuna funzione di hash; n) «funzione di hash»: funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresi' risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali; o) «evidenza informatica»: sequenza di simboli binari (bit) che puo' essere elaborata da una procedura informatica; p) «riferimento temporale»: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici; l'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o e' tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso; q) «marca temporale»: evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale; r) «processo di conservazione»: processo effettuato con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001; 2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per: a) «documento statico non modificabile»: documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonche' immutabile nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati; b) «sottoscrizione elettronica»: apposizione della firma elettronica qualificata.