IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di
scritture  contabili,  nonche'  l'art.  2712  dello  stesso codice in
materia di validita' probatoria delle riproduzioni meccanografiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  237,  recante
«Modifica  della  disciplina  in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari»;
  Visto  il  decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
concernente  «Modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio  1999,  recante  «Regole  tecniche  per  la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa» e, in
particolare, l'art. 10, comma 6, in materia di forma ed efficacia del
documento  informatico,  come  sostituito  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, concernente «Attuazione della
direttiva  1999/93/CE  relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche»,  che  prevede  l'emanazione di un decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  per  definire  le  modalita'  di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione  n.  42  del 13 dicembre 2001, che detta le
regole  tecniche  per la riproduzione e la conservazione di documenti
su  supporto  ottico  idoneo a garantire la conformita' dei documenti
agli originali;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  le modalita' di attuazione
degli  obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici e alla loro
riproduzione  su  diversi  tipi  di  supporto  ottico o altro tipo di
supporto idoneo;
  Sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del presente decreto, conformemente a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione  n.  42  del  13 dicembre 2001, in seguito denominata
AIPA, si intende per:
    a) «documento»:  rappresentazione  analogica  o digitale di atti,
fatti  e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di
elaborazione  elettronica,  che  ne consenta la presa di conoscenza a
distanza di tempo;
    b) «documento analogico»: si distingue in originale e copia ed e'
formato  utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui,
come  le  tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su
nastro;
    c) «documento  analogico originale»: documento analogico che puo'
essere  unico  e  non unico se, in questo secondo caso, sia possibile
risalire  al  suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi;
    d) «documento   digitale»:  testi,  immagini,  dati  strutturati,
disegni,  programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che
assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione
elettronica, di cui sia identificabile l'origine;
    e) «documento informatico»: rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    f) «firma  elettronica»: l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati  oppure  connessi  tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
    g) «firma   elettronica  avanzata»:  firma  elettronica  ottenuta
attraverso  una  procedura  informatica che garantisce la connessione
univoca  al  firmatario  e la sua univoca identificazione, creata con
mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo
e  collegata  ai  dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
    h) «firma  elettronica  qualificata»:  firma elettronica avanzata
che  sia  basata  su  un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
    i) «firma   digitale»:  particolare  tipo  di  firma  elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica  e  una  privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata    e    al   destinatario   tramite   la   chiave   pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare l'autenticita'
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    l) «certificato qualificato»: certificato elettronico conforme ai
requisiti   di   cui   all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,
rilasciato   da   certificatore   rispondente  ai  requisiti  fissati
dall'allegato II della medesima direttiva;
    m)  «impronta»:  sequenza  di  simboli  binari (bit) di lunghezza
predefinita  generata  mediante l'applicazione alla prima sequenza di
un'opportuna funzione di hash;
    n) «funzione  di hash»: funzione matematica che genera, a partire
da  una generica sequenza di simboli binari, un'impronta in modo tale
che  risulti  di  fatto impossibile, a partire da questa, determinare
una  sequenza  di  simboli  binari  (bit)  che la generi, ed altresi'
risulti  di  fatto  impossibile determinare una coppia di sequenze di
simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali;
    o) «evidenza  informatica»:  sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
    p) «riferimento  temporale»:  informazione,  contenente la data e
l'ora,  che  viene  associata  ad  uno  o piu' documenti informatici;
l'operazione   di   associazione  deve  rispettare  le  procedure  di
sicurezza  definite  e  documentate,  a  seconda  della tipologia dei
documenti  da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende
o  e'  tenuto  ad  effettuare  la  conservazione  digitale ovvero dal
responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;
    q) «marca   temporale»:  evidenza  informatica  che  consente  di
rendere opponibile a terzi un riferimento temporale;
    r) «processo   di  conservazione»:  processo  effettuato  con  le
modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'AIPA n.
42 del 2001;
  2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
    a) «documento  statico  non  modificabile»: documento informatico
redatto  in  modo  tale  per  cui il contenuto risulti non alterabile
durante  le fasi di accesso e di conservazione nonche' immutabile nel
tempo;  a  tal  fine  il  documento  informatico  non  deve contenere
macroistruzioni  o  codice eseguibile, tali da attivare funzionalita'
che  possano  modificare  gli  atti,  i  fatti  o i dati nello stesso
rappresentati;
    b) «sottoscrizione    elettronica»:   apposizione   della   firma
elettronica qualificata.