Art. 2.
               Emissione, conservazione ed esibizione
  1.  Ai  fini  tributari,  fatto  salvo quanto previsto dal comma 2,
l'emissione,  la  conservazione  e  l'esibizione  di documenti, sotto
forma  di documenti informatici, nonche' la conservazione digitale di
documenti  analogici avvengono in applicazione delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999,
della  deliberazione dell'AIPA del 13 dicembre 2001, n. 42, e secondo
quanto previsto dal presente decreto.
  2. Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti
rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale,
delle  accise  e  delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia
delle dogane.