Art. 3.
Obblighi  da  osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini
                    delle disposizioni tributarie
  1. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari:
    a) hanno la forma di documenti statici non modificabili;
    b) sono  emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data,
l'autenticita'  e  l'integrita',  con  l'apposizione  del riferimento
temporale e della sottoscrizione elettronica;
    c) sono esibiti secondo le modalita' di cui all'art. 6;
    d) sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la
leggibilita' nel tempo, purche' sia assicurato l'ordine cronologico e
non  vi  sia  soluzione di continuita' per ciascun periodo d'imposta;
inoltre,  devono  essere  consentite  le  funzioni  di  ricerca  e di
estrazione  delle informazioni dagli archivi informatici in relazione
al  cognome,  al  nome,  alla  denominazione, al codice fiscale, alla
partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.
  2.  Il  processo di conservazione dei documenti informatici avviene
mediante  le modalita' di memorizzazione previste al comma 1, lettera
d),   e   secondo   il   procedimento   indicato  nell'art.  3  della
deliberazione   dell'AIPA   n.   42   del   2001  e  termina  con  la
sottoscrizione  elettronica e l'apposizione della marca temporale, in
luogo  del riferimento temporale, sull'insieme dei predetti documenti
ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte
dei  documenti  o  di insiemi di essi da parte del responsabile della
conservazione  di  cui all'art. 5 della deliberazione dell'AIPA n. 42
del  2001.  Il  processo  di  conservazione e' effettuato con cadenza
almeno  quindicinale  per  le fatture e almeno annuale per i restanti
documenti.
  3.  La  riproduzione dei documenti informatici, su supporto idoneo,
avviene secondo le modalita' di cui all'art. 1, lettere o) e p) della
deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001.