Art. 4. Conservazione digitale delle scritture contabili e dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari 1. Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 2. 2. Il processo di conservazione di cui al comma 1 puo' essere limitato a una o piu tipologie di documenti e scritture analogici, purche' sia assicurato l'ordine cronologico delle registrazioni e non vi sia soluzione di continuita' per ogni periodo di imposta. 3. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali avviene secondo le modalita' di cui al comma 1 e si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformita' di quanto memorizzato al documento d'origine. 4. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale.