Art. 4.
Conservazione  digitale  delle  scritture  contabili  e dei documenti
                analogici rilevanti ai fini tributari
  1.  Il  processo di conservazione digitale di documenti e scritture
analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione
della  relativa  immagine,  secondo  le  modalita' di cui all'art. 3,
commi 1 e 2.
  2.  Il  processo  di  conservazione  di  cui al comma 1 puo' essere
limitato  a  una  o piu tipologie di documenti e scritture analogici,
purche' sia assicurato l'ordine cronologico delle registrazioni e non
vi sia soluzione di continuita' per ogni periodo di imposta.
  3.  Il  processo  di  conservazione digitale di documenti analogici
originali  avviene  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma 1 e si
conclude  con  l'ulteriore  apposizione  del  riferimento temporale e
della  sottoscrizione  elettronica  da parte di un pubblico ufficiale
per  attestare  la  conformita'  di  quanto  memorizzato al documento
d'origine.
  4. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione,  e'  consentita  soltanto  dopo il completamento della
procedura di conservazione digitale.