Art. 5.
Comunicazione   alle   Agenzie   fiscali  dell'impronta  relativa  ai
          documenti informatici rilevanti ai fini tributari
  1. Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322 del 1998, per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  il  soggetto  interessato  o il responsabile della
conservazione,  ove  designato, al fine di estendere la validita' dei
documenti  informatici  trasmette  alle  competenti  Agenzie fiscali,
l'impronta  dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la
relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
  2. Con provvedimento le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati
ed  elementi  identificativi  da  comunicare  unitamente a quelli del
precedente comma.
  3.  Le  stesse  Agenzie  rendono  disponibile per via telematica la
ricevuta  della  comunicazione  effettuata  ed  il relativo numero di
protocollo.