Art. 6. Esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari 1. Il documento di cui all'art. 3 e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture, in caso di verifiche, controlli o ispezioni. 2. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.