Art. 6.
Esibizione   delle  scritture  e  dei  documenti  rilevanti  ai  fini
                              tributari
  1. Il documento di cui all'art. 3 e' reso leggibile e, a richiesta,
disponibile  su  supporto  cartaceo  e informatico presso il luogo di
conservazione  delle  scritture,  in  caso  di verifiche, controlli o
ispezioni.
  2.  Il  documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche per via
telematica  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimenti dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali.