Art. 7.
Modalita'   di  assolvimento  dell'imposta  di  bollo  sui  documenti
                             informatici
  1.  L'imposta  di  bollo  sui  documenti informatici e' corrisposta
mediante  versamento  nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  237.  L'interessato  presenta  all'Ufficio  delle  entrate
competente  una  comunicazione  contenente  l'indicazione  del numero
presuntivo  degli  atti,  dei  documenti  e dei registri che potranno
essere  emessi  o  utilizzati durante l'anno, nonche' l'importo e gli
estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
  2.  Entro  il  mese  di gennaio  dell'anno successivo e' presentata
dall'interessato    all'Ufficio    delle   entrate   competente   una
comunicazione  contenente  l'indicazione  del  numero  dei  documenti
informatici,  distinti  per tipologia, formati nell'anno precedente e
gli  estremi  del  versamento dell'eventuale differenza dell'imposta,
effettuato  con  i  modi  di  cui  al comma 1, ovvero la richiesta di
rimborso  o  di  compensazione.  L'importo  complessivo  corrisposto,
risultante  dalla  comunicazione, viene assunto come base provvisoria
per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
  3.  L'imposta  sui  libri  e  sui registri di cui all'art. 16 della
tariffa,   allegata   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972, n. 642, tenuti su supporto di memorizzazione ottico
o  con  altro mezzo idoneo a garantire la non modificabiita' dei dati
memorizzati,  e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse ed
e' versata nei modi indicati nel comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2004
                                                Il Ministro: Tremonti