IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 9, della stessa legge n.
223/1991;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio
1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori
ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  41,  comma  1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nella  parte  in cui prevede - nel caso di programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e   delle   finanze,   puo'  disporre,  entro  il  31 dicembre  2003,
concessioni,  anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   che  devono  essere  stati  definiti  in
specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2003, anche in deroga alla normativa vigente;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
on.  Pasquale  Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi
dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si e' convenuto di
garantire  il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori
attualmente   occupati   attraverso   il   passaggio   alle   aziende
subentranti,  specificamente prevedendo la possibilita' dell'utilizzo
degli  ammortizzatori  sociali per affrontare eventuali problematiche
relative   a  singoli  appalti,  nonche'  anche  a  tutela  dei  soci
lavoratori  delle  cooperative  in  regime  di decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;
  Visto   l'impegno   di   Governo,   assunto   dal   gia'   nominato
Sottosegretario  al  lavoro,  on. Pasquale Viespoli, per l'attuazione
del  suddetto  accordo  del  2 maggio  2002,  a seguito di risposta a
specifica interrogazione parlamentare;
  Vista  la  nota  in data 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra
cooperative  portabagagli  della  rete  ferroviaria  italiana, con la
quale  sono  state  fornite  indicazioni in ordine al numero dei soci
lavoratori  dipendenti  da  cooperative  portabagagli  in  regime  di
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 602/1970, operanti nel
settore   degli  appalti  delle  Ferrovie  dello  Stato,  interessati
all'utilizzo degli ammortizzatori sociali;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534
del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003,
registro  n.  4,  foglio  n.  275,  con  il  quale, all'art. 2 i soci
lavoratori  dipendenti dalle cooperative individuate dalla richiamata
nota  del  7 ottobre  2002  del  Consorzio  nazionale fra cooperative
portabagagli  operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello
Stato   e   soggette  alla  disciplina  del  decreto  del  Presidente
Repubblica  30 aprile  1970,  n.  602,  sono stati ammessi, per tutto
l'anno  2003,  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia,  ai
trattamenti   di  Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita', per un numero massimo di 150 unita';
  Vista  la  nota  n.  8578  del  27 ottobre  2003,  con  la quale il
Consorzio  nazionale  fra  cooperative portabagagli ha precisato che,
per  mero  errore  materiale,  e'  stato  indicato non esattamente il
numero   dei   lavoratori   beneficiari   dei  predetti  trattamenti,
risultando   viceversa   interessati   al  trattamento  di  mobilita'
complessive  190  unita' e interessati al trattamento di integrazione
salariale  per  contratti  di  solidarieta'  1.150 unita', cosi' come
individuato  negli elenchi allegati alla richiamata nota che fa parte
integrante del presente provvedimento;
  Ritenuto,   pertanto,  di  rettificare  il  numero  dei  lavoratori
beneficiari  del  trattamento  di  mobilita'  e di Cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  cosi'  come  individuato  nell'art.  2  del
sopracitato decreto interministeriale n. 32534 del 18 giugno 2003, in
190  unita'  interessate  al  trattamento di mobilita' e 1.150 unita'
interessate al trattamento di integrazione salariale per contratto di
solidarieta';
  Ritenuto,  tra  l'altro,  di apportare le conseguenti variazioni di
spesa,  cosi'  come  definite all'art. 4, del soprarichiamato decreto
interministenale n. 32534 del 18 giugno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate, il numero massimo di
150  soci  lavoratori,  operanti  nel  settore  degli  appalti  delle
Ferrovie  dello Stato, ammessi, per tutto l'anno 2003, in deroga alle
normative  vigenti  in  materia, ai trattamenti di Cassa integrazione
guadagni  straordinaria e di mobilita', cosi' come disposto dall'art.
2  del  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32534 del
18 giugno  2003,  registrato  alla  Corte dei conti il 4 agosto 2003,
registro  n.  4,  foglio  n. 275, e' rettificato in numero 190 unita'
interessate  al  trattamento  di  mobilita'  e in numero 1.150 unita'
interessate al trattamento di integrazione salariale per contratto di
solidarieta', cosi' come individuate negli elenchi allegati alla nota
n. 8578 del 27 ottobre 2003 del Consorzio nazionale tra cooperative e
portabagagli, che fa parte integrante del presente provvedimento.