Art. 2. Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche costruttive 1. L'uso e la destinazione dei veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinati in funzione della classificazione dei veicoli adottata con decreto ministeriale 20 giugno 2003. 2. I veicoli aventi piu' di ventidue posti, ricompresi nelle classi «I» e «II», possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «III» possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per servizi di linea che per servizi di noleggio con conducente. 3. I veicoli aventi al massimo ventidue posti, ricompresi nella classe «A» possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «B», possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per i servizi di linea che per i servizi di noleggio con conducente. 4. Gli enti competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.