Art. 2.
  Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche costruttive
  1.  L'uso  e  la  destinazione  dei  veicoli  di cui all'art. 1 del
presente  decreto  sono determinati in funzione della classificazione
dei veicoli adottata con decreto ministeriale 20 giugno 2003.
  2. I veicoli aventi piu' di ventidue posti, ricompresi nelle classi
«I»  e «II», possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi
per  i  soli  servizi  di linea; quelli ricompresi nella classe «III»
possono  essere  utilizzati  in  uso proprio ed in uso di terzi e, in
quest'ultimo  caso, possono essere impiegati sia per servizi di linea
che per servizi di noleggio con conducente.
  3.  I  veicoli  aventi  al massimo ventidue posti, ricompresi nella
classe  «A»  possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi
per  i  soli  servizi  di  linea; quelli ricompresi nella classe «B»,
possono  essere  utilizzati  in  uso proprio ed in uso di terzi e, in
quest'ultimo  caso,  possono  essere  impiegati  sia per i servizi di
linea che per i servizi di noleggio con conducente.
  4.   Gli   enti   competenti,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
19 novembre  1997,  n.  422, e successive modificazioni, stabiliscono
l'impiego  degli  autobus  di una determinata classe per i servizi di
linea,  in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa,
con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.