(all. 1 - art. 1)
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
                    PROTETTA «PATATA DI BOLOGNA»
                               Art. 1.
    La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Patata di Bologna»
e'  riservata  alla  patata  che  risponde ai requisiti stabiliti nel
seguente disciplinare di produzione.
    La D.O.P., «Patata di Bologna», identifica il tubero che risponde
per  caratteristiche  fisiche, organolettiche ed area di produzione a
quanto descritto nel disciplinare di seguito riportato.
                               Art. 2.
    Le   varieta'   utilizzabili   devono  essere  riconducibili  per
caratteristiche   morfologiche   e   organolettiche   alla  tipologia
tradizionale  coltivata nella provincia di Bologna, cioe' la varieta'
Primura,  quindi  con tuberi di forma ovale - allungata e con un buon
contenuto  di  sostanza  secca.  I tuberi devono essere dotati di una
polpa particolarmente serbevole, tendenzialmente non famosa, idonea a
molteplici utilizzi culinari come il fritto, la cottura a vapore e al
forno.
    Dal  punto  di  vista  morfologico  le  piante  devono  avere uno
sviluppo vegetativo non eccessivo, con steli procombenti di grossezza
normale,  le  foglie  devono  essere  grandi di colore verde chiaro e
mostrare  una  fioritura  media.  La  precocita'  di  maturazione  e'
variabile  da  precoce  a  medio-tardiva, in funzione delle varieta',
delle  caratteristiche  pedologiche  dell'ambiente  bolognese e delle
variazioni climatiche.
    I  tuberi devono avere una forma prevalentemente ovale-allungata,
regolare,  con  polpa  consistente, di colore variabile dal bianco al
giallo  paglierino,  buccia  liscia  e  con la tradizionale tonalita'
chiara,  caratteristica  fornita  dalla  composizione  dei  suoli  di
coltivazione.
    Dal  punto di vista organolettico-qualitativo, la tipologia della
patata  di Bologna ha tradizionalmente un contenuto medio di sostanza
secca   e   una   buona  consistenza  della  polpa,  che  la  rendono
particolarmente  idonea  a tutti gli usi, grazie anche alla sua buona
presenza sul piatto.
    Il  gusto  tipico  ma  non  troppo  pronunciato  e  la  sua buona
conservabilita', ottenuti grazie alla produzione in terreni vocati ed
all'applicazione  di  tecniche agronomiche legate alla tradizione, ne
fanno ancora oggi il riferimento ottimale per il mercato.
                               Art. 3.
    La  patata,  per  avvalersi  della  D.O.P.  deve  essere prodotta
esclusivamente  da  aziende  agricole, condizionata e confezionata da
imprese  tutte  situate  nella  provincia  di  Bologna,  al  fine  di
garantire il controllo e la tracciabilita'.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali (suolo e clima) per la produzione della
D.O.P  «Patata  di  Bologna»,  devono  essere  idonee  per fornire il
supporto  adeguato  allo  sviluppo  di  tuberi con le caratteristiche
citate di seguito.
    Suolo: deve essere fertile, profondo, dotato di sostanza organica
e  con  una  buona  capacita'  drenante.  Fin  dai primi del 1800, le
particolari caratteristiche del suolo descritte nell'opera del Contri
(1817)  legano  la  patata  al  territorio  bolognese.  Egli  infatti
descrive come la patata prediliga i «fondi bassi, gia' liberati dalle
acque  ed  alzati  dalle  alluvioni  dei  fiumi», ovvero i terreni di
bonifica  tipici del bolognese. Le alterazioni avvenute nel tempo, su
questo  suolo, hanno dato poi origine a zone pianeggianti, costituite
da  sedimenti  alluvionali  trasportati  e  depositati  dai  fiumi  e
torrenti   originari   dell'appennino  e  tutt'oggi  attivi.  Diversi
processi   chimici,   fisici   e  biologici  hanno  contribuito  alla
formazione  pedologica  di tessitura medio-fine, dal pH alcalino, con
buona  dotazione  dei principali elementi nutrizionali per la patata,
come  il  potassio  che  risulta  particolarmente  presente.  Si puo'
osservare  anche  il  caratteristico  appoderamento  del  territorio,
formato da appezzamenti di piccole-medie dimensioni, con orientamento
secondo  la  linea  di massima pendenza utile ad uno sgrondo naturale
delle  acque.  Sempre  ai  primi dell'Ottocento, Filippo Re nella sua
opera  «Saggio  sulla  coltivazione  e  su gli usi del pomo di terra»
descrive  i  primi  tentativi  di  conservazione  dei  tuberi durante
l'inverno,  deponendoli  in  ambienti asciutti, avvolti con strati di
foglie  secche o fieno, oppure paglia, che hanno preceduto la messa a
punto  delle attuali tecniche di stoccaggio, originarie e tipiche del
territorio  bolognese.  Non  va  inoltre  dimenticato,  che  anche il
Bignami,  nel  1773,  riportava nella sua opera «Le Patate» come tale
tubero,  fosse  gia'  entrato  nell'uso  comune in cucina per fare il
pane,  le  frittelle,  i  bigne'  e  le tagliatelle, cibi sicuramente
tipici del territorio bolognese.
    Dal   punto  di  vista  morfologico,  i  suoli  dove  avviene  la
coltivazione,  si  presentano  per  la  gran  parte  pianeggianti  ma
comprendono anche un'area collinare, mentre per l'aspetto pedologico,
riferito  alla  composizione,  come  stabilito  dalla carta dei suoli
della  regione Emilia-Romagna, possono essere distinti in: «suoli San
Martino»,  «suoli Ascensione», «suoli Medicina», «suoli Massumatico»,
«suoli   Cicogna»,   «suoli   Galisano»   e   «suoli   San  Giorgio»,
riconducibili  quindi  a  caratteristiche di buona profondita' e buon
drenaggio,  con  pH moderatamente alcalino e con presenza di sostanza
organica.  La  tessitura  e' leggermente variabile tra gli stessi, ma
tendenzialmente fine in superficie e media negli strati piu' fondi.
    Dal punto di vista idrologico il territorio e' ben fornito per la
presenza   di   torrenti  e  fiumi  naturali  (Idice,  Reno,  Gaiana,
Fossatone,  Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia, Savena, ecc.) ed anche
per la presenza di canali artificiali appositamente costruiti (canale
Emiliano-Romagnolo),  per fornire acqua alle coltivazioni nel periodo
primaverile-estivo, che risulta quello di maggior fabbisogno.
    Clima:  la  pianura  bolognese  e'  caratterizzata da temperature
primaverili  tiepide  a partire da fine febbraio-inizio marzo, ideali
per garantire una idonea germogliazione dei tuberi seminati in questo
periodo.   Durante   lo   stadio   di  massimo  sviluppo  vegetativo,
concentrato  nel  periodo  che  va da aprile a giugno, le temperature
raggiungono   facilmente  i  25-28  °C,  favorendo  la  formazione  e
l'accrescimento   dei   tuberi   ed   una  regolare  maturazione.  Le
precipitazioni    distribuite    durante   l'anno,   favoriscono   la
coltivazione  nella  fase di primo accrescimento vegetativo ed inizio
tuberificazione; le stesse garantiscono pure il reintegro della falda
idrica  e  le  lavorazioni  del  suolo preparatorie alla semina della
patata.
                               Art. 5.
    Tecnica   colturale:  si  basa  fondamentalmente  sulle  pratiche
presenti  nel  territorio  fin  dall'inizio  della coltivazione della
patata,  come la preparazione del suolo, con lavorazioni profonde per
favorire  un  buon  sviluppo  dell'apparato  radicale  e  uno sgrondo
efficace delle acque in eccesso.
    La  prima  operazione consiste nella preparazione del terreno con
l'assolcatura,  effettuata  nell'autunno  precedente  la  semina, che
permette  agli  agenti  atmosferici invernali, quali la pioggia ed il
gelo,  di  agire  disgregando  le  zolle di terreno piu' grossolane e
creare  una  tessitura  idonea  ad  accogliere  il  tubero-seme. Tale
lavorazione influisce in maniera significativa sullo sviluppo e sulla
forma  dei  tuberi; infatti la tuberificazione degli stoloni, avviene
in  maniera  regolare  ed alla giusta profondita', quando il piano di
semina  ed  il  cumulo  di  terreno  che  ricopre  il tubero-seme non
risultano  compatti,  ma sufficientemente soffici ed areati. Inoltre,
la  produzione di tuberi sara' piu' regolare limitando la presenza di
tuberi  deformi,  agevolando pure le operazioni di raccolta meccanica
con conseguente riduzione di danni meccanici ai tuberi.
    Per   la   semina   e'   obbligatorio  l'impiego  di  tuberi-seme
certificati, sia interi che tagliati, la cui preparazione alla semina
prevede la pre-germogliazione, operazione che permette ai tuberi seme
di svilupparsi in maniera piu' precoce e resistente una volta deposti
in  campo.  Durante  questa  fase i tuberi sostano in un ambiente non
soggetto a gelate, in presenza di luce diffusa, cosicche' si sviluppi
un  germoglio  di alcuni millimetri di lunghezza, dalla forma tozza e
robusta.  Tale  pratica garantisce, una volta avvenuta la semina, una
germogliazione regolare, priva di fallanze ed una certa precocita' di
maturazione  della  produzione,  caratteristica  ancora ricercata per
gran parte delle produzioni pedecollinari dell'areale bolognese.
    Per  quanto  riguarda  l'avvicendamento  colturale, e' vietata la
monosuccessione  ed  e'  ammesso il ritorno della patata nello stesso
appezzamento di terreno dopo due anni di altre colture.
    La  concimazione  viene  effettuata  tenendo conto dei fabbisogni
della  coltura;  essa  deve  fornire  gli  elementi nutrizionali piu'
adeguati,  quali  l'azoto,  il  fosforo ed il potassio, affinche' sia
possibile  ottenere  produzioni  ottimali  sia  dal  punto  di  vista
quantitativo   che  qualitativo.  La  produzione  massima  e'  di  60
tonnellate/ha.
    La tecnica colturale si completa con la concimazione e la difesa,
applicando  quanto  disposto  dalle  norme contenute nei disciplinari
della regione Emilia-Romagna.
    Irrigazione:   la  tipica  piovosita'  autunno-primaverile  e  la
composizione   intrinseca   dei  terreni  alluvionali  della  pianura
bolognese  s'integrano  in  maniera  perfetta  alla  rete di torrenti
naturali  e canali artificiali, utilizzati dai produttori per fornire
durante  la coltivazione regolari apporti irrigui, evitando sprechi e
valorizzando  le  caratteristiche  qualitative,  come  per esempio la
pezzatura  commerciale  omogenea,  il  contenuto  in sostanza secca e
l'attitudine culinaria dei tuberi stessi.
    La  raccolta  deve  essere  eseguita  a  maturazione  fisiologica
completa  del  prodotto,  cioe'  quando  la buccia non si lacera alla
pressione  esercitata  dallo  sfregamento con le dita, in quanto cio'
permette   di   intervenire   con  macchine  scavaraccoglipatate  che
depositano  i  tuberi  in  contenitori idonei al trasporto presso gli
stabilimenti di ritiro.
    La  conservazione  delle  patate  avviene  in  bins  in celle per
frigo-conservazione a temperatura controllata, compresa tra 4 e 7 °C,
al riparo dalla luce.
    Sono  ammessi  i  trattamenti  di  post-raccolta  previsti  dalla
vigente legislazione.
                               Art. 6.
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del seguente
disciplinare  e'  svolto da un organismo autorizzato, conformemente a
quanto  stabilito  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE) n. 2081 del
14 luglio 1992.
                               Art. 7.
    La  D.O.P.  «Patata  di  Bologna»  deve essere identificabile per
aspetto  fisico,  componente  chimica  e  organolettica, dai seguenti
parametri:
      a) tuberi  di  forma prevalentemente ovale-allungata, piuttosto
regolare,   con   presenza  di  gemme  (occhi)  superficiali  e  poco
pronunciati;
      b) buccia  liscia,  integra  e  priva  di  difetti  esterni che
alterino le sue caratteristiche;
      c) calibro dei tuberi omogeneo compreso tra 40 e 75 mm;
      d) polpa di colore variabile dal bianco al giallo paglierino;
      e) conservabilita' non oltre i 10 mesi dalla data di raccolta.
    Dal  punto  di  vista chimico la composizione media per 100 gr di
parte edibile e' cosi' suddivisa:
      acqua da 70,0 a 85,0%
      proteine da 1,8 a 2,2 %
      grassi da 0,09 a 1,12%
      carboidrati da 13,5 a 17,0 %
      fibre da 2,2 a 2,7%
      minerali  (sodio, potassio, magnesio, calcio, manganese, ferro,
cobalto,  rame,  zinco, nichel, cromo, fosforo, cloro, fluoro, iodio,
boro, selenio) da 1,0 a 1,2 %
      vitamine da 0,05 a 0,1 %.
    La  «Patata  di Bologna» all'atto dell'immissione al consumo deve
avere le seguenti caratteristiche:
      a) omogeneita'  di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi
(diametro  radiale)  misurata  con calibro a maglia quadrata non puo'
essere inferiore a mm 40 e superiore a mm 75.
    La  differenza  tra  diametro  minimo  e  massimo non puo' essere
superiore a mm 30.
    Le tolleranze sono cosi' fissate:
      1)  diametro minimo (mm 40) e massimo (mm 75): 3% sul numero di
tuberi del campione;
      2) omogeneita': 15% sul numero di tuberi;
      b) non presentare in percentuale sul peso totale:
        1)  tuberi  con  difetti esterni evidenti (deformi, immaturi,
pelati,   germogliati,  avvizziti,  verdi,  scabbiati,  o  con  altre
alterazioni parassitarie localizzate sulla buccia): 10%;
        2)  tuberi  con  macchie  sottocutanee  di origine traumatica
(macchie  nere)  e  alterazioni  interne  della  polpa  (cuore  cavo,
maculatura ferruginea, vitrescenza, ecc.): 10%
      3) tuberi con danni esterni (ferite, tagli): 5%;
      4) tuberi sezionati e con marcescenze nella polpa: 0%.
    La    somma   dei   difetti   inerenti   le   alterazioni   delle
caratteristiche  dei tuberi non puo' superare il 15% in peso, escluso
la percentuale inerente l'omogeneita' dei calibri e la pezzatura.
                               Art. 8.
    La   commercializzazione   della  «Patata  di  Bologna»  ai  fini
dell'immissione  al  consumo  deve  essere  effettuata utilizzando le
seguenti confezioni:
      sacchi  da  4  kg,  5  kg,  10 kg e 25 kg con fascia centrale o
stampata di almeno 10 cm;
      retine da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg e 2,5 kg;
      confezione:  vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,5 kg, 1 kg,
1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg;
      vassoio o vaschetta con peso di 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg;
      cartone e ceste da 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg e 25 kg.
    In  tutti  i casi le confezioni debbono contenere prodotto pulito
ed  essere  sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza la rottura della confezione stessa.
    Sulle  confezioni  deve  essere  indicata la dicitura: «Patata di
Bologna» seguita dalla dizione «D.O.P.» e dal logo cosi' specificato:
un'immagine  stilizzata  di  patata  attraversata in diagonale da due
fasce di colore rosso e blu, i cui colori risultano i seguenti:
      il  giallo  della  patata  stilizzata  Pantone  Yellow  116  C,
quadricromia 0/20/100/0;
      il  rosso  della  prima  fascia  obliqua  Pantone  Warm  Red C,
quadricromia, 0/100/100/0;
      il  blu  della  seconda  fascia  obliqua  Pantone  blu  286  C,
quadricromia, 100/70/0/0.
    Il  carattere  tipografico impiegato per comporre qualsiasi testo
risulta essere l'Avenir nelle versioni chiaro e bold.
    Il  marchio  non  puo'  essere  riprodotto  sulle  confezioni  in
dimensioni  inferiori  ai  20 mm di base e comunque la DOP «Patata di
Bologna»  deve  essere  riportata in dimensioni maggiori di qualsiasi
altra dicitura riportata in etichetta.

         ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 89 della G.U.  <----

    Dovranno inoltre essere indicati:
      nome  o  ragione  sociale  ed  indirizzo  o sede del produttore
singolo e/o associato e/o del confezionatore;
      peso netto all'origine;
      varieta',
nonche'  eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi
carattere  laudativo  e non idonee a trarre in inganno il consumatore
sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
    La  confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri
chiari   e  leggibili  il  simbolo  grafico  comunitario  e  relative
menzioni,  in  conformita'  alle  precisazioni  del  regolamento (CE)
1726/98 e successive modifiche.
    La  dizione  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  puo'  essere
ripetuta  in  altra  parte della confezione o dell'etichetta anche in
forma di acronimo «D.O.P.».
                               Art. 9.
              Commercializzazione prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P.
«Patata di Bologna», anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.,  riuniti in consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato,  provvedera'  anche ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  consorzio  di  tutela
incaricato,  le  predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle
politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta
all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92;
      l'utilizzazione  non  esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.