Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
2 febbraio  2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2004.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del
conto   disponibilita'   mediante  scritturazione  in  conto  sospeso
collettivi,   dal   quale   verra'  discaricato  una  volta  che  gli
intermediari  avranno  provveduto al regolamento. L'eventuale importo
non  regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero mediante
emissione  di  apposito  mandato di pagamento a favore del capo della
sezione di tesoreria interessata.