Art. 2.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  che non hanno avviato i
protocolli  sperimentali  ai  sensi dell'ordinanza ministeriale del 7
maggio  2002  possono  predisporre  e sottoporre all'approvazione del
Ministero  della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria
e   degli   alimenti,   entro   e  non  oltre  novanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  presente  ordinanza,  i protocolli sperimentali
redatti secondo le modalita' di cui all'art. 2 della stessa ordinanza
ministeriale.
  2.   Detti  protocolli  sperimentali  avranno  durata  di  mesi  12
dall'avvenuta approvazione.
  La  presente  ordinanza  e'  inviata  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  ed  entra in vigore all'atto della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e   dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27