Art. 2. 1. Le regioni e le province autonome che non hanno avviato i protocolli sperimentali ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 7 maggio 2002 possono predisporre e sottoporre all'approvazione del Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i protocolli sperimentali redatti secondo le modalita' di cui all'art. 2 della stessa ordinanza ministeriale. 2. Detti protocolli sperimentali avranno durata di mesi 12 dall'avvenuta approvazione. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27