Art. 2.
                         Condizioni generali
    1.  Gli  interventi  di cui al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.
    2.  Per  il  progetto  di  cui  al  presente  decreto il tasso di
interesse  da  applicare  al finanziamento agevolato e' fissato nella
misura dello 0,5% fisso annuo.
    3.  La  durata  del  finanziamento e' stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  1° gennaio  e 1° luglio di ogni anno
solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima
scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del
progetto di ricerca e/o formazione.
    Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi  con  scadenza  1° gennaio e
1° luglio  di  ogni  anno  e la prima di esse coincide con la seconda
scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del
progetto.
    Ai  fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
    4.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione,   fino   ad   un  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
    5. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 3.