Art. 4.
                         Collaudo dei lavori
  1.  Nel  caso  in cui il Consorzio di bonifica della Gallura non si
avvalga  della  facolta' di sostituire il certificato di collaudo con
quello   di   regolare  esecuzione,  il  collaudatore  unico  e/o  la
Commissione  di  collaudo sono nominati dal Consorzio su designazione
del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
  2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi
compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico
del Consorzio.
  3.   All'occorrenza,   il   collaudatore   e/o  la  Commissione  di
collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite
ed accertamenti anche in corso d'opera.
  4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione
definitiva  entro  i  termini  contrattuali,  a partire dalla data di
ultimazione  dei  lavori,  e  il  Consorzio  e'  tenuto  a comunicare
tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.
  5.  Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio
di  bonifica  della  Gallura  ne  dara' comunicazione al Commissario,
certificando  sotto  la  sua  esclusiva responsabilita' che l'oggetto
dell'affidamento  e'  ultimato  e  collaudato  in  ogni  sua  parte e
trasmettendo   la   documentazione   relativa   al   collaudo  stesso
accompagnata dall'atto di approvazione.