Art. 3.
               Prescrizioni attuative dell'affidamento
  1.  Il Consorzio di bonifica della Gallura realizzera' l'intervento
alle condizioni indicate nei seguenti commi.
  2.  In  relazione  alle finalita' emergenziali e di massima urgenza
dell'intervento   e'  fatto  obbligo  al  Consorzio  di  avviare  con
immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento.
  3.  Tutti  gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della
Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al
controllo  degli  organismi che per legge o per statuto sono preposti
al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso.
  4.  Prima  di  procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto
dei lavori, il Consorzio di bonifica della Gallura dovra' assicurarsi
che  non  sussistano  impedimenti  di sorta alla loro esecuzione come
risultante  degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la
presente  ordinanza  anche  ai  fini  della dichiarazione di pubblica
utilita'.
  5.  Il  Consorzio  di  bonifica  della  Gallura  salve  le  deroghe
autorizzate con ordinanze commissariali dovra', altresi', appaltare i
lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalita' previsti dalla
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
  6.  Il  Consorzio  e'  tenuto  a  presentare con cadenza mensile le
schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.
  7.   La   manutenzione   e   gestione   delle  opere,  ad  avvenuta
realizzazione, resta a carico del Consorzio.
  8.  Le  opere  attuate  dal  Consorzio  saranno iscritte al demanio
regionale  ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge
regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).
  9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario,
le  eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di
legge.
  10.  Il  Commissario  si  riserva  il diritto di esercitare in ogni
tempo,  con  le  modalita'  che  riterra'  piu' opportune, verifiche,
accertamenti  e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva
di  adempimento  dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il
titolare  esclusivo  di  tutti  i  rapporti,  competenze e decisioni,
comunque  connesse  alla  realizzazione dell'opera secondo i progetti
approvati  dal Commissario, e' il «Consorzio», il quale, pertanto, e'
da   considerare   unico   responsabile   sotto  il  profilo  civile,
amministrativo,  contabile  e  penale rispetto all'espletamento degli
atti  e  procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione
delle opere medesime.
  11.  Resta  inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente
estraneo  ad  ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della  realizzazione  delle opere (lavori, eventuali forniture, danni
etc.)  e  che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al
presente   articolo,   che   potranno   essere  effettuati,  riguardo
esclusivamente  i  rapporti  che  intercorrono con il Consorzio e che
sono regolati dal presente atto di affidamento.