Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. Il Consorzio di bonifica della Gallura realizzera' l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi. 2. In relazione alle finalita' emergenziali e di massima urgenza dell'intervento e' fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento. 3. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso. 4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il Consorzio di bonifica della Gallura dovra' assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'. 5. Il Consorzio di bonifica della Gallura salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovra', altresi', appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalita' previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. 6. Il Consorzio e' tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere. 7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio. 8. Le opere attuate dal Consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989). 9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge. 10. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalita' che riterra' piu' opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, e' il «Consorzio», il quale, pertanto, e' da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime. 11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.