Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura non si avvalga della facolta' di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, il collaudatore unico e/o la Commissione di collaudo sono nominati dal Consorzio su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio. 3. All'occorrenza, il collaudatore e/o la Commissione di collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera. 4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio e' tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario gli inizi delle operazioni. 5. Intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo, il Consorzio di Bonifica della Gallura ne dara' comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'oggetto dell'affidamento e' ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.