Art. 5.
                              Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
il  Consorzio  di  bonifica  della Gallura agira' in nome e per conto
proprio,  atteso  che,  in  virtu' della presente ordinanza medesima,
spetta  ad  esso  ogni  potere  in  relazione  a tutta l'attivita' da
compiere per la realizzazione delle opere.
  2.  Il Consorzio di bonifica della Gallura e' pertanto responsabile
di   qualsiasi   danno   che   i   terzi   subiscano   in  dipendenza
dell'esecuzione  dei  lavori e delle attivita' connesse, e non potra'
quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.
  3.  Il  presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione
dell'atto  commissariale  di  chiusura del rapporto di affidamento di
cui  al  successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4.  Al Commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento
nel  caso  in  cui  il Consorzio di bonifica della Gallura incorra in
violazioni  o  negligenze,  tanto  in  ordine  alle  condizioni della
presente   ordinanza  quanto  a  norme  di  legge  o  regolamenti,  a
disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.
  5.  Lo  stesso  potere di revoca, il Commissario esercitera' ove il
Consorzio  di  bonifica  della  Gallura,  per  imperizia  o altro suo
comportamento,  comprometta  la  tempestiva  esecuzione  e  la  buona
riuscita  dell'intervento  in  relazione alle esigenze di superamento
dello stato emergenziale in atto.
  6.   Nel  caso  di  revoca  si  fara'  luogo,  in  contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite  e  utilizzabili  e  resteranno  attribuite  al Consorzio di
bonifica  della  Gallura  le  somme  legittimamente erogate, o al cui
pagamento  il  Consorzio  medesimo  sia  legittimamente  tenuto,  con
riguardo  ai lavori e fomiture, salvo il risarcimento di cui al comma
successivo del presente articolo.
  7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del
Consorzio  di  bonifica  della  Gallura  che determinassero la revoca
dell'atto di affidamento.
  8. In conseguenza il Consorzio di bonifica della Gallura si impegna
ad  inserire  nei  contratti  che  andra'  a  stipulare  con  i terzi
esplicita  clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente»
o «Amministrazione» nei contratti stessi.
  9.   Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  finale  e  la  conseguente
dichiarazione  del  Consorzio  di  bonifica della Gallura di compiuto
espletamento  dell'oggetto  dell'affidamento, nonche' i provvedimenti
degli   organi   di   controllo  preposti  e  concluse  le  procedure
espropriative,  il  Commissario, provvedera' alla verifica degli atti
di  contabilita'  finale  e collaudo delle opere ed alla chiusura del
rapporto di affidamento.