Art. 6.
                            Controversie
  1.  Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e
il Consorzio di bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad
un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
  2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia
interessi   da   far   valere,   notifichera'   motivata  domanda  a!
Commissario,  il  quale provvedera' su di essa nel termine di novanta
giomi dalla notifica ricevuta.
  3.   Il   Consorzio  di  bonifica  della  Gallura  non  potra',  di
conseguenza,  adire  l'autorita' giudiziaria prima che il Commissario
abbia  emesso  la  decisione  amministrativa  o prima che sia decorso
inutilmente il termine per provvedervi.