Art. 6. Controversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia interessi da far valere, notifichera' motivata domanda a! Commissario, il quale provvedera' su di essa nel termine di novanta giomi dalla notifica ricevuta. 3. Il Consorzio di bonifica della Gallura non potra', di conseguenza, adire l'autorita' giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.