Art. 2.
  I  valori  di  conferimento e di iscrizione nel bilancio della CONI
Servizi  S.p.A.  dei beni conferiti ai sensi dell'art. 1 sono pari al
valore  determinato  dall'Agenzia  del territorio per i beni indicati
nei punti da 1 a 7 e dall'Agenzia del demanio per quelli indicati nei
punti   8  e  9,  valori  riportati  a  margine  dei  beni  conferiti
dell'elenco allegato sub A al presente decreto.