Art. 2. I valori di conferimento e di iscrizione nel bilancio della CONI Servizi S.p.A. dei beni conferiti ai sensi dell'art. 1 sono pari al valore determinato dall'Agenzia del territorio per i beni indicati nei punti da 1 a 7 e dall'Agenzia del demanio per quelli indicati nei punti 8 e 9, valori riportati a margine dei beni conferiti dell'elenco allegato sub A al presente decreto.