Art. 10
                             Aspettativa

   1.  Al  dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
ne  faccia  formale  e  motivata  richiesta,  compatibilmente  con le
esigenze  di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa
per  esigenze  personali  o  di  famiglia  senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi
in un triennio.
   2.  Il  dirigente  rientrato  in servizio non puo' usufruire di un
altro  periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
   3.  Ai  fini  del  calcolo  del  triennio  di  cui  al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
   4.   L'aspettativa   di   cui   al   comma   1,   fruibile   anche
frazionatamente,  non  si cumula con le assenze per malattia previste
dagli  artt.  24  e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile
decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
   5.  Qualora  l'aspettativa  per motivi di famiglia venga richiesta
per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta',
tali  periodi  -  pur  non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianita'  -  sono utili ai fini degli accrediti figurativi per
il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere
a)  e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni
ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
   6.  L'azienda,  qualora  durante il periodo di aspettativa vengano
meno  i  motivi  che  ne hanno giustificato la concessione, invita il
dirigente  a  riprendere  servizio  con un preavviso di 10 giorni. Il
dirigente,  per  le  stesse  motivazioni e negli stessi termini, puo'
riprendere servizio di propria iniziativa.
   7.  Nei  confronti  del  dirigente  che,  salvo casi di comprovato
impedimento,  non  si  presenti per riprendere servizio alla scadenza
del  periodo  di  aspettativa  o  del  termine  di cui al comma 6, il
rapporto  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva
di preavviso, con le procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
   8.   L'aspettativa   senza   retribuzione   e   senza   decorrenza
dell'anzianita'  e'  altresi'  concessa  al dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:

a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra
   azienda  ovvero  ente o amministrazione del comparto, con rapporto
   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ed  incarico  di direzione di
   struttura  complessa,  ai sensi degli artt. 15 e segg. del d. lgs.
   30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta  la  durata  del  contratto  di  lavoro a termine se assunto
   presso  la  stessa  o altra azienda o ente del comparto, ovvero in
   altre   pubbliche   amministrazioni  di  diverso  comparto,  o  in
   organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico
   a tempo determinato;
c) la  durata  di  due anni e per una sola volta nell'arco della vita
   lavorativa   per   i   gravi  e  documentati  motivi  di  famiglia
   individuati  -  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  2 e 4 della legge
   53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n.
   278,  pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre 2000, serie generale,
   n.  238. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamente
   e  puo'  essere  cumulata  con l'aspettativa di cui al comma 1, se
   utilizzata allo stesso titolo.

   9.  Il  dirigente  che non intende riprendere servizio, al termine
dell'aspettativa  di  cui  al  comma  8,  lett.  b), e' esonerato dal
preavviso  purche'  manifesti  per iscritto la propria volonta' 15 gg
prima.  Il  preavviso  non  e' comunque richiesto nell'ipotesi di cui
alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di
prova presso altra azienda.
   10.  Il  presente articolo sostituisce l'art. 19 del CCNL 8 giugno
2000  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente contratto. Si
conferma la disapplicazione dell'art. 47 del D.P.R. 761/1979.