Art. 11
         Altre aspettative previste da disposizioni di legge

   1.  Le  aspettative  per  cariche  pubbliche  elettive  e  per  la
cooperazione  con  i  Paesi  in  via di sviluppo restano disciplinate
dalle  vigenti  disposizioni di legge e loro successive modificazioni
ed  integrazioni.  Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali
sono  regolati  dai  CCNQ  sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto
1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
   2.  I  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato
ammessi  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca ai sensi della legge 13
agosto   1984,   n.   476  e  successive  modificazioni,  oppure  che
usufruiscano  delle  borse  di  studio  di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della
borsa,  fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge
448 del 2001.
   3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge
o  convivente  stabile  presti servizio all'estero, puo' chiedere una
aspettativa  senza  assegni per il tempo di permanenza all'estero del
coniuge,  qualora  non  sia  possibile  il  suo  trasferimento  nella
localita' in questione in amministrazione di altro comparto.
   4.  L'aspettativa  concessa  ai  sensi  del comma 3 puo' avere una
durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento,  con  preavviso  di  almeno  15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali  ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dirigente in aspettativa.
   5.  Il  dirigente non puo' usufruire continuativamente del periodo
di  aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza
avere  trascorso  un  periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La
disposizione  non  si  applica  alle  altre  aspettative previste dal
presente articolo, nonche' alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
   6.  Sono  disapplicati  gli  artt.  47  e  79 del D.P.R. 761/1979.
L'articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione del comma 5 che
entra in vigore con il presente contratto.