Art. 12
    Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche

   1.  Allo  scopo  di  favorire la riabilitazione ed il recupero dei
dirigenti  a  tempo  indeterminato  nei confronti dei quali sia stato
accertato,  da  una  struttura  sanitaria pubblica o convenzionata in
base   alle   leggi  nazionali  e  regionali  vigenti,  lo  stato  di
tossicodipendenza  o  di  alcoolismo  cronico  e  che  si impegnino a
sottoporsi  a  un  progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette  strutture,  sono  stabilite  le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto:

a) il  diritto  alla  conservazione del posto per l'intera durata del
   progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
   previsto  dall'art.  24,  comma  6  del  CCNL  5 dicembre 1996 ; i
   periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione  dei  permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
   massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
   normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
   parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione  del  dirigente a compiti diversi da quelli abituali,
   quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
   progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

   2.  I  dirigenti  i  cui  parenti  entro  il  secondo  grado o, in
mancanza,  entro  il  terzo  grado,  ovvero  i  conviventi stabili si
trovino  nelle  condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare   attuazione   al   progetto   di   recupero,   possono   fruire
dell'aspettativa  di  cui  all'art. 10, comma 8, lett. c), nei limiti
massimi ivi previsti.
   3.  Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto  - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro  volonta'  alle  previste  terapie,  l'azienda  dispone,  con le
modalita' previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
   4.  Il  dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15
giorni   successivi  alla  data  di  completamento  del  progetto  di
recupero.
   5. E' disapplicato l'art. 89 del D.P.R. 384/1990.