Art. 13
             Tutela dei dirigenti portatori di handicap

   1.  Allo  scopo  di  favorire la riabilitazione ed il recupero dei
dirigenti  a  tempo  indeterminato  nei confronti dei quali sia stato
accertato,  da  una  struttura  sanitaria pubblica o convenzionata in
base  alle  leggi  nazionali  o  regionali  vigenti, la condizione di
portatore  di  handicap  e  che  debbano  sottoporsi  ad  un progetto
terapeutico  di  riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di
sviluppo ed esecuzione del progetto:

a) il  diritto  alla  conservazione del posto per l'intera durata del
   progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
   previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996; i periodi
   eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione  di  permessi  giornalieri orari retribuiti nel limite
   massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
   normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
   parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione  del  dirigente a compiti diversi da quelli abituali,
   quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
   progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

   2.  I  dirigenti,  i  cui  parenti  entro  il  secondo grado o, in
mancanza,  entro  il  terzo  grado,  ovvero  i  conviventi stabili si
trovino  nelle  condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare   attuazione   al   progetto   di   recupero,   possono   fruire
dell'aspettativa  di  cui  all'art.  10, comma 8, lett. c) nei limiti
massimi ivi previsti.
   3.  Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto  - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro  volonta'  alle  previste  terapie,  l'azienda  dispone,  con le
modalita' previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa.  Il dirigente deve
riprendere  servizio  presso  l'azienda nei 15 giorni successivi alla
data di completamento del progetto di recupero.
   4.  Durante  la  realizzazione dei progetti di recupero i benefici
previsti  dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non
si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
   5. E' disapplicato l'art. 90 del D.P.R. 384/1990.