Art. 14 Congedi per eventi e cause particolari 1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge 53/2000. 2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece applicazione la generale disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996, con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio puo' essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.