Art. 14
               Congedi per eventi e cause particolari

   1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e
cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge 53/2000.
   2.  Per  i  casi  di  decesso  del coniuge, di un parente entro il
secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art.
4   della  legge  53/2000,  trova  invece  applicazione  la  generale
disciplina  dei  permessi  di  lutto,  contenuta nel comma 1, seconda
alinea dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996.
   3.   Resta   confermata  la  disciplina  dei  permessi  retribuiti
contenuta  nell'art.  23  del  CCNL  del  5  dicembre  1996,  con  la
precisazione   che   il   permesso   retribuito  di  quindici  giorni
consecutivi  in  occasione del matrimonio puo' essere richiesto anche
entro i trenta giorni successivi all'evento.