Art. 15
                        Congedi dei genitori

   1. Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela  della  maternita'  e  della  paternita'  contenute nel d.lgs.
151/2001.
   2.  Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini
del trattamento economico le parti concordano quanto segue:

a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16
   e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente -
   anche  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  28  del  citato  decreto -
   spettano l'intera retribuzione fissa mensile di cui alle tabelle 1
   e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto 18 giugno
   2000, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento;
b) in  caso  di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i
   mesi  di  astensione  obbligatoria  non  goduti  prima  della data
   presunta  del  parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia
   necessita'   di   un  periodo  di  degenza  presso  una  struttura
   ospedaliera  pubblica o privata, la madre ha facolta' di rientrare
   in  servizio  richiedendo,  previa presentazione di un certificato
   medico  attestante  la sua idoneita' al servizio, la fruizione del
   restante  periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
   ante-parto,   qualora  non  fruito,  a  decorrere  dalla  data  di
   effettivo rientro a casa del bambino;
c) nell'ambito  del  periodo  di  astensione  facoltativa  del lavoro
   previsto  dall'art. 32, comma 1 lett. a) del d. lgs. 151/2001, per
   le  lavoratrici  madri  o  in alternativa per i lavoratori padri i
   primi   30  giorni  di  assenza,  computati  complessivamente  per
   entrambi  i  genitori  e  fruibili  anche  in modo frazionato, non
   riducono  le  ferie  e  sono  valutati  ai fini dell'anzianita' di
   servizio.  Per  tale  assenza  spetta l'intera retribuzione di cui
   alla lett. a) del presente comma;
d) successivamente  al  periodo  di astensione di cui alla lett. a) e
   sino  al  compimento  del terzo anno di vita del bambino, nei casi
   previsti   dall'art.   47,  comma  4  del  d.lgs.  151/2001,  alle
   lavoratrici  madri  ed  ai  lavoratori  padri sono riconosciuti 30
   giorni  di assenza retribuita per ciascun anno di eta' del bambino
   -  computati complessivamente per entrambi i genitori - secondo le
   modalita' indicate nella stessa lett. c);
e) i  periodi  di  assenza  di  cui alle lettere c) e d), nel caso di
   fruizione  continuativa  comprendono  anche  gli  eventuali giorni
   festivi  che  ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
   computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
   ove  i  diversi  periodi  di  assenza  non  siano intervallati dal
   ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) ai   fini  della  fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
   astensione  dal  lavoro  di  cui  all'art.  32, comma 1 del d.lgs.
   151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
   relativa  domanda,  con l'indicazione della durata, all'ufficio di
   appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del
   periodo  di  astensione.  La  domanda  puo' essere inviata anche a
   mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  purche' sia
   assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
   Tale  disciplina  trova  applicazione  anche  nel  caso di proroga
   dell'originario periodo di astensione;
g) in  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che
   rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lett.
   f),  la  domanda puo' essere presentata entro le 48 ore precedenti
   l'inizio del periodo di astensione dal lavoro;
h) in  caso  di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 41
   del  d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
   a  quelle  previste  dall'art.  39,  comma  1 dello stesso decreto
   possono essere utilizzate anche dal padre.

   3.  Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 151/2001,
qualora durante il periodo della gravidanza e per l'intera durata del
periodo  di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attivita'
lavorativa  comporta  una  situazione  di  danno o di pericolo per la
gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'azienda provvede al
temporaneo  impiego  della  medesima  e  con il suo consenso in altre
attivita',  nell'ambito  di  quelle disponibili, che comportino minor
aggravio psicofisico.
   4.  La  presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.
26  del  CCNL  5  dicembre  1996, dalla data di entrata in vigore del
presente contratto.