Art. 16
                          Mobilita' interna

   1. Nell'attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilita'
all'interno  dell'azienda  dei  dirigenti  in  servizio  puo'  essere
conseguenza   del   conferimento  di  uno  degli  incarichi  previsti
dall'art.  27  del  CCNL  8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in
localita'  diversa  da  quella della sede di precedente assegnazione,
nel rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
   2.  La mobilita' a domanda si configura come richiesta di un nuovo
e  diverso  incarico,  anche  se  alla  dotazione organica della sede
prescelta  ne  corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal
richiedente  con  riguardo  alla  tipologia  e alla graduazione delle
funzioni.  L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure
di  conferimento  degli  incarichi  previste  dall'art. 28 del CCNL 8
giugno 2000.
   3.  Prescinde  dall'incarico  attribuito  la  mobilita' interna di
urgenza,  che  avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza,
nei  casi  in  cui  sia  necessario soddisfare le esigenze funzionali
delle  strutture  interessate in presenza di eventi contingenti e non
prevedibili,  ai  quali  non si possa far fronte con l'istituto della
sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
   4.  La  mobilita'  di  urgenza,  ferma  restando  la necessita' di
assicurare  in  via  prioritaria  la funzionalita' della struttura di
provenienza,  ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo
strettamente  necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e
non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo
consenso  del  dirigente,  espresso  sia  per  la  proroga che per la
durata.  La  mobilita'  di  urgenza - ove possibile - e' effettuata a
rotazione  tra  tutti  i  dirigenti,  qualsiasi  sia  l'incarico loro
conferito.   Agli   interessati,  se  ed  in  quanto  dovuta,  spetta
l'indennita'  di  trasferta  prevista  dall'art.  32  per  la  durata
dell'assegnazione provvisoria.
   5.  Qualora  la  necessita'  di  provvedere  con  urgenza riguardi
l'espletamento  dell'incarico  di  direttore  di  dipartimento  o  di
struttura  complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso
all'art.  18,  commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono
affidare  la  struttura  temporaneamente  priva  di titolare ad altro
dirigente  con  corrispondente  incarico nella stessa o in disciplina
equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
   6.  Nei  casi di mobilita' interna per effetto di ristrutturazione
aziendale,  ai  fini  del  mantenimento dell'incarico rivestito o del
conferimento  di  un  nuovo  incarico,  si  tiene  conto dei principi
stabiliti  dagli  articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e 39,
comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da questo
definite nell'art. 4, comma 2, lettera F.
   7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del
CCNQ  del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalita' ivi previste,
fatta  salva  la  mobilita'  d'urgenza,  la  mobilita' conseguente al
conferimento  dell'incarico  deve essere esplicitamente accettata dal
dirigente,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000,
previo  nulla  osta  della organizzazione sindacale di appartenenza o
della  corrispondente  R.S.A.  ove il dirigente ne sia componente, ai
sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
   8. Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l'art. 81 del
D.P.R.  384/1990.  L'articolo  si  applica dall'entrata in vigore del
presente contratto.