Art. 17
     Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in
                              eccedenza

   1.  E'  confermata la disciplina degli accordi di mobilita' di cui
all'art.  31  del  CCNL  del  5  dicembre  1996,  che a decorrere dal
presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni
di comparti diversi.
   2.  In  relazione  a  quanto  previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 30
marzo  2001,  n.  165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello  stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto
del  dirigente  dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto
ed  evitare  il  collocamento in disponibilita' del dirigente che non
sia  possibile  impiegare  diversamente nel proprio ambito, l'azienda
interessata   comunica   a  tutte  le  aziende  operanti  nell'ambito
regionale   l'elenco   dei   dirigenti   in  eccedenza  distinti  per
disciplina,  ai  sensi  dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000,
per  conoscere la loro disponibilita' al passaggio diretto di tutti o
parte di tali dirigenti.
   3.  Le  aziende  del  comparto  comunicano, entro il termine di 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 2, l'entita' dei posti vacanti
nella   dotazione   organica   per   i   quali,  tenuto  conto  della
programmazione   dei  fabbisogni,  sussiste  l'assenso  al  passaggio
diretto dei dirigenti in eccedenza.
   4.  I  posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza
che   possono   indicare   le  relative  preferenze  e  chiederne  le
conseguenti assegnazioni.
   5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene rivolta anche agli
altri  enti  o  amministrazioni di diverso comparto di cui all'art. 1
del  d.  lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale, al
fine  di  accertare  ulteriori disponibilita' di posti per i passaggi
diretti. Le predette amministrazioni, qualora interessate, seguono le
medesime procedure.
   6.  Ai  trasferimenti  del  presente  articolo,  la cui disciplina
decorre  dall'entrata in vigore del contratto, si applicano i commi 3
e 4 dell'art. 20 del CCNL 5 giugno 2000.