Art. 18
                             Formazione

   1.  In materia di formazione e' tuttora vigente l'art. 33 del CCNL
5   dicembre   1996,   che   prevede  la  formazione  obbligatoria  e
facoltativa.   In   tale   ambito  rientra  la  formazione  continua,
comprendente    l'aggiornamento   professionale   e   la   formazione
permanente,  di  cui  all'art.  16  bis, e segg. del d.lgs. 502/1992,
sulla  base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali  concordati  ai  sensi dell'art. 4, comma 2, lett. C) del
CCNL 8 giugno 2000.
   2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le
metodologie coerenti con la necessita' di implementare l'attivita' di
formazione  in  ambito aziendale ed interaziendale previste dall'art.
16  bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di
formazione  che  facciano  ricorso  a  mezzi  multimediali al fine di
ottimizzare  le  risorse  disponibili  per  il  piu'  ampio possibile
coinvolgimento di destinatari.
   3.  Al  fine  di  favorire con ogni possibile strumento il diritto
alla formazione e all'aggiornamento professionale del dirigente, sono
in  particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui
agli artt. 19 e 20, per i quali e' possibile la fruizione di speciali
congedi.
   4.  Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse
previste  dalla  circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14
del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati allo
scopo  sulla base delle vigenti disposizioni nonche' le altre risorse
di  cui  all'art.  33  citato  al  comma  1, qualora confermate dalla
contrattazione   integrativa  sulla  base  dei  criteri  fissati  nel
regolamento  aziendale  sulla libera professione intramuraria, di cui
all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.