Art. 19 Congedi per la formazione 1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianita' di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuita' presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell'art. 12,comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001, puo' chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianita' devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. 4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. C) del CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda puo' differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione all'attivita' formativa richiesta. 6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalita' di comunicazione all'azienda, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'. 8. Per quanto non formato nel presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.