Art. 19
                      Congedi per la formazione

   1.  Al  fine  di  consentire  la  sua  partecipazione ad attivita'
formative  diverse  da  quelle  obbligatorie,  il  dirigente  a tempo
indeterminato  con  anzianita'  di servizio di almeno 5 anni maturata
presso  la  stessa  azienda,  ovvero  senza  soluzione di continuita'
presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell'art. 12,comma
3,  lett.  a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001,
puo'   chiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  per  la
formazione  per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi
o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
   2.  Durante  il periodo di congedo per la formazione, il dirigente
conserva  il  posto  di  lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I
congedi  per la formazione sono concessi nella misura complessiva del
10%  del  personale  della presente area dirigenziale in servizio con
rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della
consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
   3.  Per  la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i
dirigenti  interessati  ed  in  possesso  della prescritta anzianita'
devono   presentare   all'azienda   o  ente  una  specifica  domanda,
contenente   l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che  intendono
svolgere,  della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale  domanda  va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attivita' formative.
   4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, lett.
C) del CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in
cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
   5.  Al  fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi
ed  uffici  con  l'interesse  formativo  dei  dirigenti,  qualora  la
concessione  del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalita'  del  servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di
preavviso  di cui al comma 3, l'azienda puo' differire motivatamente,
comunicandolo  per  iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad
un  massimo  di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo puo'
essere   piu'   ampio   per   consentire   la   utile  partecipazione
all'attivita' formativa richiesta.
   6.  Al  dirigente, durante il periodo di congedo si applica l'art.
5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo
stesso   articolo,   relativamente   al  periodo  di  comporto,  alla
determinazione   del   trattamento  economico  e  alle  modalita'  di
comunicazione  all'azienda,  si  applicano  le disposizioni contenute
negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
   7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai  sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorita'.
   8.   Per   quanto  non  formato  nel  presente  articolo,  la  cui
applicazione  decorre  dalla data di entrata in vigore del contratto,
si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.