Art. 2
                        Diritto di assemblea

   1.  I  dirigenti  hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad  assemblee  sindacali, in idonei locali concordati tra le
organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
   2.  Le  assemblee  che  riguardano  la generalita' dei dirigenti o
gruppi  di  essi  possono  essere  indette,  con specifico ordine del
giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente
o   congiuntamente   da   una   o   piu'   organizzazioni   sindacali
rappresentative nell'area della dirigenza medico veterinaria ai sensi
dell'art.  1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative
sindacali.
   3.  Per  quanto  non  previsto e modificato dal presente articolo,
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
2  del  CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali.
   4. E' disapplicato l'art. 94 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.