Art. 20 Comando finalizzato 1. Oltre ai congedi dell'articolo precedente, il dirigente puo' chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 2. Il periodo di comando non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio e non puo' essere cumulato con i congedi cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all'art. 10. 3. In relazione all'interesse dell'azienda che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento. 4. Il periodo trascorso in comando e' comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianita' di servizio. 5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7 dell'art. 45 del D.P.R. 761/1979, nonche' i commi 5 e 7 dell'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996.