Art. 20
                         Comando finalizzato

   1.  Oltre  ai  congedi dell'articolo precedente, il dirigente puo'
chiedere  il  comando  finalizzato  per  periodi di tempo determinati
presso  centri,  istituti,  laboratori  ed altri organismi di ricerca
nazionali  ed  internazionali  che abbiano dato il loro assenso, e si
ritiene  fruibile  entro  trenta  giorni dalla domanda, salvo diverso
accordo tra le parti.
   2. Il periodo di comando non puo' comunque superare i due anni nel
quinquennio e non puo' essere cumulato con i congedi cui all'articolo
precedente  e con le aspettative per motivi personali di cui all'art.
10.
   3. In relazione all'interesse dell'azienda che il dirigente compia
studi  speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per
il  miglior  funzionamento  dei servizi, alla stessa spetta stabilire
se,  in  quale misura e per quale durata al dirigente possa competere
il trattamento economico in godimento.
   4.  Il  periodo  trascorso  in  comando e' comunque valido ad ogni
effetto ai fini dell'anzianita' di servizio.
   5.  Sono  disapplicati  i  commi  da 4 a 7 dell'art. 45 del D.P.R.
761/1979,  nonche'  i  commi  5  e 7 dell'art. 33 del CCNL 5 dicembre
1996.