Art. 21
                Ricostituzione del rapporto di lavoro

   1.  Il  dirigente  che  abbia interrotto il rapporto di lavoro per
proprio  recesso  o  per motivi di salute puo' richiedere alla stessa
azienda,  entro  due  anni  dalla  data di cessazione del rapporto di
lavoro, la ricostituzione dello stesso.
   2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso
di accoglimento, il dirigente e' ricollocato, previa stipulazione del
contratto   individuale,   nella  qualifica  dirigenziale,  posizione
economica   iniziale.   Allo  stesso  e'  attribuito  il  trattamento
economico  iniziale  previsto  dalle  Tavole  1 e 2 del CCNL 8 giugno
2000,   II   biennio   economico,   punto  4,  con  esclusione  della
retribuzione   individuale   di   anzianita'  (R.I.A.)  a  suo  tempo
eventualmente   maturata,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
successivo.
   3.  Nei  confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato
il  quinquennio  di  servizio  prima della cessazione del rapporto di
lavoro,  l'azienda puo' conferire un incarico ai sensi dell' art. 27,
comma 1, lettere b) e c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
   4.  La  stessa  facolta'  di  cui al comma 1 e' dato al dirigente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione  al  riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
Paesi dell'Unione Europea.
   5.  Nei  casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto  di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del  corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al
mantenimento  del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da
parte  del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
   6.  Qualora  il  dirigente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico  si  applicano  le  vigenti  disposizioni in materia di
ricongiunzione  e  di  divieto  di cumulo, ove previsto. Allo stesso,
fatte  salve  le indennita' percepite agli effetti del trattamento di
previdenza   per   il   periodo  di  servizio  prestato  prima  della
ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34.
   7. E disapplicato l'art. 59 del D.P.R. 761/1979.