Art. 21 Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente e' ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso e' attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della retribuzione individuale di anzianita' (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda puo' conferire un incarico ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico. 4. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' dato al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. 5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 6. Qualora il dirigente riammesso goda gia' di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34. 7. E disapplicato l'art. 59 del D.P.R. 761/1979.