Art. 22
                          Clausole speciali

   1.  Per ciascun dirigente, l'ufficio del personale dell'azienda di
appartenenza   conserva  in  apposito  fascicolo  tutti  gli  atti  e
documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti
all'attivita'  da  lui  svolta  e  ai fatti piu' significativi che lo
riguardano.
   2.  Relativamente  agli  atti e documenti conservati nel fascicolo
personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni  vigenti  in  materia.  Il  dirigente, a richiesta, puo'
prendere  liberamente  visione  del  proprio  fascicolo  personale  e
richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi
inseriti.  Sono  esonerate  dal  pagamento  le copie richieste per le
procedure  concorsuali  o  di  conferimento degli incarichi presso la
stessa azienda.
   3.  Al  dirigente  cui  durante  il  servizio  e' fatto obbligo di
indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in
relazione  al  tipo delle prestazioni provvede l'azienda, con oneri a
proprio  carico.  Ai  dirigenti  addetti  a particolari servizi sono,
inoltre,  forniti  tutti  gli  indumenti  e  mezzi  protettivi contro
eventuali  rischi  ed infezioni, tenendo conto del d. lgs. 626/1994 e
delle  leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
   4.  L'azienda,  con  oneri a proprio carico, puo' disciplinare per
speciali  esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte da
categorie  di  dirigenti  previamente individuate l'uso di alloggi di
servizio.