Art. 24 Mensa 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalita' sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attivita' in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unita' operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. 4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non puo' superare complessivamente l'importo di L. 10.000 (pari a euro 5,16). Il dirigente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 (pari a euro 1,03) per ogni pasto. Il pasto non e' monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.