Art. 24
                                Mensa

   1.  Le  aziende,  in  relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente  con  le risorse disponibili, possono istituire mense
di  servizio  o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di
mensa con modalita' sostitutive.
   2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli
che prestano la propria attivita' in posizione di comando, nei giorni
di  effettiva  presenza  al  lavoro,  in  relazione  alla particolare
articolazione dell'orario di lavoro.
   3.  Il  pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel
rispetto   delle  articolazioni  orarie  delle  strutture  ed  unita'
operative  di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
   4.  Il  costo  del pasto, determinato in sostituzione del servizio
mensa,  a  carico  dell'azienda  non  puo'  superare complessivamente
l'importo  di  L. 10.000 (pari a euro 5,16). Il dirigente e' tenuto a
contribuire  in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 (pari a euro
1,03) per ogni pasto. Il pasto non e' monetizzabile.
   5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma
2 del D.P.R. 384/1990.