Art. 25 Attivita' sociali, culturali e ricreative 1. Le attivita' sociali, culturali e ricreative promosse nelle aziende sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970. 2. Sono disapplicati gli artt. 34 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 3 del D.P.R. 384/1990.