Art. 25
              Attivita' sociali, culturali e ricreative

   1.  Le  attivita'  sociali,  culturali e ricreative promosse nelle
aziende   sono   gestite   da  organismi  formati  a  maggioranza  da
rappresentanti  dei  dirigenti,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
   2. Sono disapplicati gli artt. 34 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma
3 del D.P.R. 384/1990.