Art. 26
                   Retribuzione e sue definizioni

   1.  La  retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci
del  trattamento  economico accessorio per la quali la contrattazione
integrativa puo' prevedere diverse modalita' temporali di erogazione.
   2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:

a) retribuzione  mensile,  costituita  dal valore economico tabellare
   mensile  per la qualifica dirigenziale, attualmente previsto dalle
   Tavole  1  e  2,  terza  colonna,  allegate al CCNL 8 giugno 2000,
   relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) retribuzione   base   mensile,   costituita   dal   valore   della
   retribuzione  mensile  di  cui  alla  lett.  a)  e dall'indennita'
   integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2;
c) retribuzione individuale mensile, costituita da:

- retribuzione base mensile di cui alla lett. b);
- indennita' di specificita' medica;
- retribuzione  di  posizione  comprensiva della maggiorazione di cui
  all'art. 39, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000;
- indennita' di esclusivita' di rapporto;
- altri  eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
  comunque denominati, corrisposti per 13 mensilita';
- retribuzione individuale di anzianita';
- indennita'  di struttura complessa di all'art. 40 del CCNL 8 giugno
  2000.

   Tutte  le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione
individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.

d) retribuzione  globale  di  fatto  annuale, costituita dall'importo
   della  retribuzione  individuale  mensile per 12 mensilita' di cui
   alla  lett.  c), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima
   mensilita'  per  le voci che sono corrisposte anche a tale titolo,
   nonche'  l'importo  annuo  della retribuzione di risultato e delle
   indennita'  contrattuali  per  le  condizioni  di lavoro percepite
   nell'anno  di riferimento non ricomprese nella precedente lett. c)
   ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per
   il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.

   3.   La   retribuzione   giornaliera   si   ottiene  dividendo  le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
   4.  La  retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156.
   5.  Le  clausole  contrattuali  indicano di volta in volta a quale
base   retributiva   debba   farsi   riferimento   per  calcolare  la
retribuzione giornaliera ed oraria.
   6.  Per  i  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro non esclusivo, le
nozioni  di  retribuzione  di  cui  al  comma  2  comprendono le voci
corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione degli articoli
da 43 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.