Art. 26 Retribuzione e sue definizioni 1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per la quali la contrattazione integrativa puo' prevedere diverse modalita' temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione mensile, costituita dal valore economico tabellare mensile per la qualifica dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001; b) retribuzione base mensile, costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett. a) e dall'indennita' integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2; c) retribuzione individuale mensile, costituita da: - retribuzione base mensile di cui alla lett. b); - indennita' di specificita' medica; - retribuzione di posizione comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 39, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000; - indennita' di esclusivita' di rapporto; - altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilita'; - retribuzione individuale di anzianita'; - indennita' di struttura complessa di all'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento. d) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilita' di cui alla lett. c), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonche' l'importo annuo della retribuzione di risultato e delle indennita' contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. c) ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26. 4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. 5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria. 6. Per i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2 comprendono le voci corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione degli articoli da 43 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.