Art. 28
                        Lavoro straordinario

   1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno
carattere  eccezionale  e  devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio.
   2.  Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli
dirigenti  di  cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i
servizi  di guardia e di pronta disponibilita' di cui agli artt. 19 e
20  del  CCNL  5  dicembre  1996  nonche'  per  altre  attivita'  non
programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente
con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del
servizio, di regola entro il mese successivo.
   3.  Il  fondo  per  la  corresponsione  dei compensi per il lavoro
straordinario  e' quello determinato ai sensi dell'art. 51 del CCNL 8
giugno 2000.
   4.  Le  aziende  determinano le quote di risorse del fondo che, in
relazione  alle  esigenze  di  servizio  preventivamente  programmate
ovvero  previste  per  fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate
dal d. lgs. n. 502/1992.
   5.  La  misura  oraria  dei  compensi  per lavoro straordinario e'
determinata   maggiorando   la  misura  oraria  di  lavoro  ordinario
calcolata  convenzionalmente  dividendo  per  156 i seguenti elementi
retributivi:

a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.

   6.  La  maggiorazione  di cui al comma 5 e' pari al 15% per lavoro
straordinario  diurno,  al  30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni  festivi  o  in  orario  notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno  successivo)  ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo.
   7.  Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio
indicato nell'art. 8, comma 3 del presente contratto.
   8. E' disapplicato l'art. 80 del D.P.R. 384/1990.