Art. 28 Lavoro straordinario 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilita' di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonche' per altre attivita' non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo. 3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992. 5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare in godimento; b) indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento; c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci. 6. La maggiorazione di cui al comma 5 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 7. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente contratto. 8. E' disapplicato l'art. 80 del D.P.R. 384/1990.